Art. 2. Definizioni Ai sensi del presente decreto, si intende per: 1) tipo di veicolo: i veicoli appartenenti ad una stessa categoria (ciclomotore a due ruote, ciclomotore a tre ruote, motociclo, motocarrozzetta, triciclo e quadriciclo), e costruiti dallo stesso costruttore, aventi lo stesso telaio portante e la stessa designazione di tipo attribuita dal costruttore. Un tipo di veicolo puo' presentare varianti e versioni; 2) variante: i veicoli dello stesso tipo che presentano differenze attinenti: alla forma della carrozzeria; alla massa in ordine di marcia ed alla massa massima tecnicamente ammessa (differenza superiore al 20%); al principio di funzionamento del motore (ad accensione comandata, ad accensione spontanea, elettrico, ibrido...); al ciclo (2 o 4 tempi); alla ciclindrata (differenza superiore al 30%); al numero e alla disposizione dei cilindri; alla potenza (differenza superiore al 30%); al modo di funzionamento (se trattasi di motore elettrico); al numero ed alla capacita' delle batterie di propulsione. Le varianti possono presentare diverse versioni; 3) versione: i veicoli dello stesso tipo ed eventualmente della stessa variante che presentano differenze attinenti: alla trasmissione della potenza (cambio automatico o non automatico, rapporti di trasmissione, sistema di comando del cambio ..); alla cilindrata (differenza inferiore o uguale al 30%); alla potenza (differenza inferiore o uguale al 30%); alla massa in ordine di marcia e alla massa massima tecnicamente ammessa (differenza inferiore o uguale al 20%); ad altre modifiche minori apportate dal costruttore e relative alle caratteristiche essenziali riportate nell'allegato II; 4) entita' tecnica: l'elemento o la caratteristica che devono soddisfare le prescrizioni di una DP e sono destinati a far parte di un veicolo. Essi possono essere omologati separatamente, ma soltanto in connessione con uno o piu' tipi di veicoli determinati: 5) componente: l'elemento o la caratteristica che devono soddisfare le prescrizioni di una DP e sono destinati a far parte di un veicolo. Essi possono essere approvati indipendentente da un veicolo. Un'entita' tecnica o un componente possono essere originali (di primo montaggio o di sostituzione) se appartengono al tipo (ai tipi) montato(i) sul veicolo all'atto dell'omologazione, oppure non originali per la sola sostituzione; 6) omologazione: l'atto mediante il quale l'autorita' competente constata che un tipo di veicolo soddisfa tanto le prescrizioni tecniche delle DP quanto le verifiche dell'esattezza dei dati del costruttore, previste dall'elenco esaustivo che figura nell'allegato I; 7) approvazione: l'atto mediante il quale l'autorita' competente constata che una caratteristica o un'entita' tecnica (approvazione di entita' tecnica) o un componente (approvazione di componente) soddisfa le prescrizioni tecniche delle DP che la o lo concerne prevista nell'elenco esaustivo che figura nell'allegato I. Le omologazioni o le approvazioni possono comportare estensioni in caso di modifiche, varianti o versioni; 8) ruote gemellate: due ruote montate su uno stesso asse, in modo che la distanza tra i centri delle superfici di contratto di tali ruote con il suolo sia inferiore a 460 mm. Tali ruote gemellate sono considerate come ruota unica; 9) veicoli a propulsione bimodale: i veicoli dotati di due sistemi diversi di propulsione: ad esempio sistema di propulsione elettrico e sistema termico; 10) costruttore: la persona o l'ente responsabile verso l'autorita' competente in materia di omologazione e di approvazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e di approvazione e della conformita' della produzione. Non e' indispensabile che partecipi direttamente a tutte le fasi della costruzione del veicolo soggetto a omologazione o della fabbricazione del componente o dell'entita' tecnica soggette al procedimento di approvazione; 11) servizio tecnico: l'organismo o l'ente designato come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove o ispezioni per conto dell'autorita' competente in materia di approvazione o omologazione.