Art. 2.
                             Definizioni
   Ai sensi del presente decreto, si intende per:
     1)  tipo  di  veicolo:  i  veicoli  appartenenti  ad  una stessa
categoria  (ciclomotore  a  due  ruote,  ciclomotore  a  tre   ruote,
motociclo,  motocarrozzetta,  triciclo  e  quadriciclo),  e costruiti
dallo stesso costruttore, aventi  lo  stesso  telaio  portante  e  la
stessa designazione di tipo attribuita dal costruttore.
   Un tipo di veicolo puo' presentare varianti e versioni;
     2)   variante:  i  veicoli  dello  stesso  tipo  che  presentano
differenze attinenti:
       alla forma della carrozzeria;
       alla  massa  in  ordine  di  marcia  ed  alla  massa   massima
tecnicamente ammessa (differenza superiore al 20%);
       al  principio  di  funzionamento  del  motore  (ad  accensione
comandata, ad accensione spontanea, elettrico, ibrido...);
       al ciclo (2 o 4 tempi);
       alla ciclindrata (differenza superiore al 30%);
       al numero e alla disposizione dei cilindri;
       alla potenza (differenza superiore al 30%);
       al modo di funzionamento (se trattasi di motore elettrico);
       al numero ed alla capacita' delle batterie di propulsione.
   Le varianti possono presentare diverse versioni;
     3) versione: i veicoli dello stesso tipo ed eventualmente  della
stessa variante che presentano differenze attinenti:
       alla  trasmissione  della  potenza  (cambio  automatico  o non
automatico, rapporti di trasmissione, sistema di comando del cambio
 ..);
       alla cilindrata (differenza inferiore o uguale al 30%);
       alla potenza (differenza inferiore o uguale al 30%);
       alla  massa  in  ordine  di  marcia  e  alla   massa   massima
tecnicamente ammessa (differenza inferiore o uguale al 20%);
       ad altre modifiche minori apportate dal costruttore e relative
alle caratteristiche essenziali riportate nell'allegato II;
   4)  entita'  tecnica:  l'elemento  o  la caratteristica che devono
soddisfare le prescrizioni di una DP e sono destinati a far parte  di
un  veicolo. Essi possono essere omologati separatamente, ma soltanto
in connessione con uno o piu' tipi di veicoli determinati:
   5)  componente:  l'elemento  o  la   caratteristica   che   devono
soddisfare  le prescrizioni di una DP e sono destinati a far parte di
un veicolo. Essi  possono  essere  approvati  indipendentente  da  un
veicolo.  Un'entita' tecnica o un componente possono essere originali
(di primo montaggio o di sostituzione) se appartengono  al  tipo  (ai
tipi)  montato(i)  sul veicolo all'atto dell'omologazione, oppure non
originali per la sola sostituzione;
   6) omologazione: l'atto mediante il quale  l'autorita'  competente
constata  che  un  tipo  di  veicolo  soddisfa  tanto le prescrizioni
tecniche delle DP quanto le verifiche  dell'esattezza  dei  dati  del
costruttore,  previste dall'elenco esaustivo che figura nell'allegato
I;
   7)  approvazione:  l'atto mediante il quale l'autorita' competente
constata che una caratteristica o un'entita' tecnica (approvazione di
entita'  tecnica)  o  un  componente  (approvazione  di   componente)
soddisfa  le  prescrizioni  tecniche  delle  DP  che la o lo concerne
prevista  nell'elenco  esaustivo  che  figura  nell'allegato  I.   Le
omologazioni  o le approvazioni possono comportare estensioni in caso
di modifiche, varianti o versioni;
   8) ruote gemellate: due ruote montate su uno stesso asse, in  modo
che  la  distanza  tra  i centri delle superfici di contratto di tali
ruote con il suolo sia inferiore a 460 mm. Tali ruote gemellate  sono
considerate come ruota unica;
   9) veicoli a propulsione bimodale: i veicoli dotati di due sistemi
diversi di propulsione: ad esempio sistema di propulsione elettrico e
sistema termico;
  10) costruttore: la persona o l'ente responsabile verso l'autorita'
competente in materia di omologazione e di approvazione, di tutti gli
aspetti  del  procedimento  di omologazione e di approvazione e della
conformita' della produzione. Non  e'  indispensabile  che  partecipi
direttamente a tutte le fasi della costruzione del veicolo soggetto a
omologazione  o  della  fabbricazione  del  componente o dell'entita'
tecnica soggette al procedimento di approvazione;
  11)  servizio  tecnico:  l'organismo  o   l'ente   designato   come
laboratorio  di prova per l'esecuzione di prove o ispezioni per conto
dell'autorita' competente in materia di approvazione o omologazione.