Art. 4.
       Omologazione, approvazione e conformita' di produzione
   1.  L'autorita'  competente  omologa ogni tipo di veicolo, approva
entita' tecniche o componenti che soddisfino le seguenti condizioni:
      a) il tipo di veicolo soddisfa le prescrizioni  tecniche  delle
DP  e  corrisponde  ai  dati  forniti dal costruttore, quali definiti
nell'elenco esaustivo contenuto nell'allegato I;
      b) l'entita' tecnica o il componente soddisfa  le  prescrizioni
tecniche  della  DP che lo concerne e corrisponde ai dati forniti dal
costruttore,   quali   definiti   nell'elenco   esaustivo   contenuto
nell'allegato I.
   2. Prima di procedere all'omologazione o approvazione, l'autorita'
competente che effettua queste operazioni prende le misure necessarie
per  accertarsi,  all'occorrenza  in  collaborazione con le autorita'
competenti dello Stato membro in cui  il  prodotto  e'  realizzato  o
introdotto  nella  Comunita',  che  siano  rispettate le disposizioni
dell'allegato VI affinche' i veicoli prodotti, immessi  sul  mercato,
messi  in  vendita  o  in  circolazione  nuovi siano conformi al tipo
omologato e che le entita' tecniche o i componenti prodotti,  immessi
sul mercato e venduti nuovi siano conformi al tipo approvato.
   3.  L'autorita'  competente  di  cui  al  comma  2  deve vigilare,
all'occorrenza in collaborazione con le  autorita'  competenti  dello
Stato  membro  in  cui  il  prodotto e' realizzato o introdotto nella
Comunita', affinche' le disposizioni dell'allegato VI  continuino  ad
essere rispettate.
   4.   L'autorita'   che   procede   all'omologazione   riconosce  i
certificati di approvazione rilasciati da uno o  piu'  Stati  membri,
che corredano la domanda di omologazione, evitando cosi' di procedere
agli accertamenti di cui al comma 1, lettera b), per i componenti e/o
le entita' tecniche gia' approvati.
   5.  L'autorita'  competente  e'  responsabile delle omologazioni e
delle approvazioni che ha rilasciato. L'autorita' competente  che  ha
rilasciato  l'omologazione  di un tipo di veicolo esegue il controllo
della conformita' della produzione, all'occorrenza in  collaborazione
con  le  autorita'  competenti  degli  altri  Stati  membri che hanno
rilasciato le  approvazioni  di  componenti  o  di  entita'  tecniche
destinate a quel tipo di veicolo.