Art. 4. Omologazione, approvazione e conformita' di produzione 1. L'autorita' competente omologa ogni tipo di veicolo, approva entita' tecniche o componenti che soddisfino le seguenti condizioni: a) il tipo di veicolo soddisfa le prescrizioni tecniche delle DP e corrisponde ai dati forniti dal costruttore, quali definiti nell'elenco esaustivo contenuto nell'allegato I; b) l'entita' tecnica o il componente soddisfa le prescrizioni tecniche della DP che lo concerne e corrisponde ai dati forniti dal costruttore, quali definiti nell'elenco esaustivo contenuto nell'allegato I. 2. Prima di procedere all'omologazione o approvazione, l'autorita' competente che effettua queste operazioni prende le misure necessarie per accertarsi, all'occorrenza in collaborazione con le autorita' competenti dello Stato membro in cui il prodotto e' realizzato o introdotto nella Comunita', che siano rispettate le disposizioni dell'allegato VI affinche' i veicoli prodotti, immessi sul mercato, messi in vendita o in circolazione nuovi siano conformi al tipo omologato e che le entita' tecniche o i componenti prodotti, immessi sul mercato e venduti nuovi siano conformi al tipo approvato. 3. L'autorita' competente di cui al comma 2 deve vigilare, all'occorrenza in collaborazione con le autorita' competenti dello Stato membro in cui il prodotto e' realizzato o introdotto nella Comunita', affinche' le disposizioni dell'allegato VI continuino ad essere rispettate. 4. L'autorita' che procede all'omologazione riconosce i certificati di approvazione rilasciati da uno o piu' Stati membri, che corredano la domanda di omologazione, evitando cosi' di procedere agli accertamenti di cui al comma 1, lettera b), per i componenti e/o le entita' tecniche gia' approvati. 5. L'autorita' competente e' responsabile delle omologazioni e delle approvazioni che ha rilasciato. L'autorita' competente che ha rilasciato l'omologazione di un tipo di veicolo esegue il controllo della conformita' della produzione, all'occorrenza in collaborazione con le autorita' competenti degli altri Stati membri che hanno rilasciato le approvazioni di componenti o di entita' tecniche destinate a quel tipo di veicolo.