Art. 6. Scambio di informazioni 1. Entro il termine di un mese, l'autorita' competente invia a quelle degli altri Stati membri copia del certificato di omologazione compilato per ogni tipo di veicolo che essa omologa o rifiuta di omologare. 2. L'autorita' competente osserva le disposizioni di cui al comma 1 nel caso dei certificati di approvazione compilati per ogni tipo di entita' tecnica o di componente che essa approva o rifiuta di approvare.