Art. 6.
                       Scambio di informazioni
   1.  Entro  il  termine  di un mese, l'autorita' competente invia a
quelle degli altri Stati membri copia del certificato di omologazione
compilato per ogni tipo di veicolo che  essa  omologa  o  rifiuta  di
omologare.
   2.  L'autorita' competente osserva le disposizioni di cui al comma
1 nel caso dei certificati di approvazione compilati per ogni tipo di
entita' tecnica o  di  componente  che  essa  approva  o  rifiuta  di
approvare.