Art. 7.
                Adempimenti a carico del costruttore
   1.  Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato,
il costruttore compila  un  certificato  di  conformita'  secondo  il
modello  contenuto  nell'allegato  IV.A  che,  ai  fini  della  prima
immatricolazione in Italia, va  completato  con  l'indicazione  della
potenza  fiscale (rubrica 12 dell'allegato IV.A). Tale indicazione e'
omessa nei certificati di conformita' dei ciclomotori.
   2.  Per  ciascuna  entita'  tecnica  o  componente  non  originale
prodotto  conformemente  al tipo approvato, il costruttore compila un
certificato di conformita' secondo il modello contenuto nell'allegato
IV.B. Detto certificato non e' richiesto per le entita' tecniche o  i
componenti originali.
   3.  Nel caso in cui l'entita' tecnica o il componente da approvare
non soddisfi la  sua  funzione  oppure  presenti  una  caratteristica
particolare  soltanto  in connessione con altri elementi del veicolo,
per cui il rispetto di uno o piu' prescrizioni puo' essere verificato
soltanto quando  l'entita'  tecnica  o  il  componente  da  approvare
funzionano  in connessione con altri elementi del veicolo, simulati o
reali,  l'ambito  dell'approvazione  dell'entita'   tecnica   o   del
componente deve essere conseguentemente limitato o in conformita'. Il
certificato  di  approvazione  dell'entita'  tecnica o del componente
indica   in   tal   caso   le   eventuali   restrizioni   concernenti
l'utilizzazione e le eventuali prescrizioni di montaggio. Il rispetto
di   queste   restrizioni   e  prescrizioni  e'  verificato  all'atto
dell'omologazione del veicolo.
   4.  Fatte  salve  le  disposizioni  del  comma  2,   il   titolare
dell'approvazione di un'entita' tecnica o di un componente rilasciata
conformemente  all'art.  4 e' tenuto ad apportare su ciascuna entita'
tecnica o su ciascun componente conforme al  tipo  approvato  il  suo
marchio di fabbrica o commerciale, l'indicazione del tipo e, se la DP
lo  prevede,  il  marchio  di  approvazione  di  cui  all'art.  8. In
quest'ultimo caso, non e' tenuto a compilare il certificato  previsto
al comma 2.
   5.  Il  titolare  del certificato di approvazione che, a norma del
comma  3,  contiene  restrizioni  concernenti  l'utilizzazione,  deve
fornire  per  ciascuna  entita'  tecnica  o  per  ciascun  componente
prodotto informazioni dettagliate  concernenti  tali  restrizioni  ed
indicare le eventuali prescrizioni di montaggio.
   6.   Il   titolare   dell'approvazione  di  entita'  tecniche  non
originali, rilasciata in connessione con uno o piu' tipi di  veicoli,
deve  fornire  con  ciascuna  di queste entita' tecniche informazioni
dettagliate che permettano di determinare tali veicoli.