Art. 7. Adempimenti a carico del costruttore 1. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore compila un certificato di conformita' secondo il modello contenuto nell'allegato IV.A che, ai fini della prima immatricolazione in Italia, va completato con l'indicazione della potenza fiscale (rubrica 12 dell'allegato IV.A). Tale indicazione e' omessa nei certificati di conformita' dei ciclomotori. 2. Per ciascuna entita' tecnica o componente non originale prodotto conformemente al tipo approvato, il costruttore compila un certificato di conformita' secondo il modello contenuto nell'allegato IV.B. Detto certificato non e' richiesto per le entita' tecniche o i componenti originali. 3. Nel caso in cui l'entita' tecnica o il componente da approvare non soddisfi la sua funzione oppure presenti una caratteristica particolare soltanto in connessione con altri elementi del veicolo, per cui il rispetto di uno o piu' prescrizioni puo' essere verificato soltanto quando l'entita' tecnica o il componente da approvare funzionano in connessione con altri elementi del veicolo, simulati o reali, l'ambito dell'approvazione dell'entita' tecnica o del componente deve essere conseguentemente limitato o in conformita'. Il certificato di approvazione dell'entita' tecnica o del componente indica in tal caso le eventuali restrizioni concernenti l'utilizzazione e le eventuali prescrizioni di montaggio. Il rispetto di queste restrizioni e prescrizioni e' verificato all'atto dell'omologazione del veicolo. 4. Fatte salve le disposizioni del comma 2, il titolare dell'approvazione di un'entita' tecnica o di un componente rilasciata conformemente all'art. 4 e' tenuto ad apportare su ciascuna entita' tecnica o su ciascun componente conforme al tipo approvato il suo marchio di fabbrica o commerciale, l'indicazione del tipo e, se la DP lo prevede, il marchio di approvazione di cui all'art. 8. In quest'ultimo caso, non e' tenuto a compilare il certificato previsto al comma 2. 5. Il titolare del certificato di approvazione che, a norma del comma 3, contiene restrizioni concernenti l'utilizzazione, deve fornire per ciascuna entita' tecnica o per ciascun componente prodotto informazioni dettagliate concernenti tali restrizioni ed indicare le eventuali prescrizioni di montaggio. 6. Il titolare dell'approvazione di entita' tecniche non originali, rilasciata in connessione con uno o piu' tipi di veicoli, deve fornire con ciascuna di queste entita' tecniche informazioni dettagliate che permettano di determinare tali veicoli.