Art. 8.
                              Marcatura
   1.  Ogni  veicolo  prodotto  in conformita' di tipo omologato deve
recare una marcatura composta dei seguenti elementi:
      il numero di omologazione;
      la lettera minuscola "e"  seguita  dal  numero  o  dalla  sigla
indicante lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione;
      l'identificazione del veicolo (lettere o cifre).
   2.  Ogni  entita'  ed  ogni componente prodotti in conformita' del
tipo approvato devono recare, se previsto dalla DP ad essi  relativa,
un   marchio  di  approvazione  conforme  alle  prescrizioni  di  cui
all'allegato V.
   Tuttavia,  le  indicazioni   contenute   in   detto   marchio   di
approvazione possono essere completate con indicazioni aggiuntive che
consentano   l'identificazione   di  talune  caratteristiche  proprie
dell'entita' tecnica  o  del  componente  in  questione,  indicazioni
aggiuntive  che  saranno,  all'occorrenza,  specificate  nei  decreti
ministeriali di cui all'art. 1, comma  1,  in  recepimento  delle  DP
relative a dette entita' tecniche o componenti.