Art. 8. Marcatura 1. Ogni veicolo prodotto in conformita' di tipo omologato deve recare una marcatura composta dei seguenti elementi: il numero di omologazione; la lettera minuscola "e" seguita dal numero o dalla sigla indicante lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione; l'identificazione del veicolo (lettere o cifre). 2. Ogni entita' ed ogni componente prodotti in conformita' del tipo approvato devono recare, se previsto dalla DP ad essi relativa, un marchio di approvazione conforme alle prescrizioni di cui all'allegato V. Tuttavia, le indicazioni contenute in detto marchio di approvazione possono essere completate con indicazioni aggiuntive che consentano l'identificazione di talune caratteristiche proprie dell'entita' tecnica o del componente in questione, indicazioni aggiuntive che saranno, all'occorrenza, specificate nei decreti ministeriali di cui all'art. 1, comma 1, in recepimento delle DP relative a dette entita' tecniche o componenti.