Art. 9.
           Adempimenti a carico dell'autorita' competente
   1.  Il  costruttore  e'  responsabile della costruzione di ciascun
veicolo o di ciascuna entita' tecnica  o  di  ciascun  componente  in
conformita' al tipo omologato o approvato. L'arresto definitivo della
produzione,  nonche'  qualsiasi  altro cambiamento dei dati contenuti
nella scheda  informativa,  devono  essere  comunicati  dal  titolare
dell'omologazione o dell'approvazione all'autorita' competente che ha
rilasciato l'omologazione o l'approvazione stessa.
   2.  Qualora  ritenga  che  siffatto  cambiamento  non  comporti la
modifica dell'attuale certificato di omologazione o approvazione o la
compilazione di un nuovo certificato di omologazione o  approvazione,
l'autorita' competente di cui al comma 1 ne informa il costruttore.
   3.  Qualora  constati  che un cambiamento dei dati contenuti nella
scheda  informativa  giustifichi  nuove  verifiche  o  nuove   prove,
l'autorita' competente di cui al comma 1 ne informa il costruttore ed
effettua  le  prove.  Nel  caso  in  cui  queste  verifiche  o  prove
comportino  una  modifica   del   certificato   di   omologazione   o
approvazione   gia'   rilasciato   o  la  compilazione  di  un  nuovo
certificato,  l'autorita'  competente  trasmette  i  documenti  cosi'
aggiornati  alle  autorita' competenti degli altri Stati membri entro
il termine di un mese a decorrere dalla data della loro emissione.
   4.  Nel  caso  in  cui  un  certificato  di  omologazione   o   di
approvazione  cessi di avere validita' a causa di un provvedimento di
revoca o dell'arresto definitivo della produzione del tipo di veicolo
omologato  o  dell'entita'  tecnica  o  del   componente   approvato,
l'autorita'  competente  che  ha  proceduto  a  questa omologazione o
approvazione, lo comunica entro un  mese  alle  autorita'  competenti
degli altri Stati membri.