Art. 9. Adempimenti a carico dell'autorita' competente 1. Il costruttore e' responsabile della costruzione di ciascun veicolo o di ciascuna entita' tecnica o di ciascun componente in conformita' al tipo omologato o approvato. L'arresto definitivo della produzione, nonche' qualsiasi altro cambiamento dei dati contenuti nella scheda informativa, devono essere comunicati dal titolare dell'omologazione o dell'approvazione all'autorita' competente che ha rilasciato l'omologazione o l'approvazione stessa. 2. Qualora ritenga che siffatto cambiamento non comporti la modifica dell'attuale certificato di omologazione o approvazione o la compilazione di un nuovo certificato di omologazione o approvazione, l'autorita' competente di cui al comma 1 ne informa il costruttore. 3. Qualora constati che un cambiamento dei dati contenuti nella scheda informativa giustifichi nuove verifiche o nuove prove, l'autorita' competente di cui al comma 1 ne informa il costruttore ed effettua le prove. Nel caso in cui queste verifiche o prove comportino una modifica del certificato di omologazione o approvazione gia' rilasciato o la compilazione di un nuovo certificato, l'autorita' competente trasmette i documenti cosi' aggiornati alle autorita' competenti degli altri Stati membri entro il termine di un mese a decorrere dalla data della loro emissione. 4. Nel caso in cui un certificato di omologazione o di approvazione cessi di avere validita' a causa di un provvedimento di revoca o dell'arresto definitivo della produzione del tipo di veicolo omologato o dell'entita' tecnica o del componente approvato, l'autorita' competente che ha proceduto a questa omologazione o approvazione, lo comunica entro un mese alle autorita' competenti degli altri Stati membri.