Art. 5. Gli automezzi adibiti alla raccolta ed al trasporto dei prodotti in questione devono essere sottoposti dopo ogni scarico ad accurato lavaggio ed a radicale disinfezione. Le operazioni di avvenuto lavaggio e disinfezione devono risultare dalla dichiarazione sottoscritta del gestore dell'impianto o da un suo rappresentante riportata sia sul registro di carico e scarico, sia sulla bolla da consegnare al trasportatore.