Art. 5.
  Gli automezzi adibiti alla raccolta ed al trasporto dei prodotti in
questione  devono  essere  sottoposti  dopo  ogni scarico ad accurato
lavaggio ed a radicale disinfezione.
  Le operazioni di avvenuto lavaggio e disinfezione devono  risultare
dalla  dichiarazione  sottoscritta  del gestore dell'impianto o da un
suo rappresentante riportata sia sul registro di  carico  e  scarico,
sia sulla bolla da consegnare al trasportatore.