Art. 6.
  Qualora,  al  fine  di  razionalizzare  le operazioni di raccolta e
trasporto sia necessario avvalersi  di  depositi  temporanei,  questi
devono essere funzionalmente collegati con uno o piu' stabilimenti di
trasformazione e autorizzati dal sindaco previo parere favorevole del
servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale, secondo le vigenti
disposizioni.