Art. 8.
  Il   trasporto   dei   rifiuti   di   origine   animale   derivante
dall'applicazione delle misure di polizia veterinaria, dovra'  essere
disposto  in  contenitori  o  veicoli  sigillati  ed  il documento di
trasporto conforme al modello allegato A dovra' essere  controfirmato
dal  veterinario  ufficiale  sia all'atto della partenza sia all'atto
dell'arrivo. Una copia  verra'  consegnata  al  servizio  veterinario
dell'unita' sanitaria locale di destinazione.
  I  rifiuti  di  cui  al  comma  precedente possono essere destinati
soltanto a uno stabilimento classificato ad "alto rischio".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera' in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione.
   Roma, 26 marzo 1994
                                            Il Ministro della sanita'
                                                  GARAVAGLIA
Il Ministro dell'ambiente
        SPINI
Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1994
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 23