Art. 8. Il trasporto dei rifiuti di origine animale derivante dall'applicazione delle misure di polizia veterinaria, dovra' essere disposto in contenitori o veicoli sigillati ed il documento di trasporto conforme al modello allegato A dovra' essere controfirmato dal veterinario ufficiale sia all'atto della partenza sia all'atto dell'arrivo. Una copia verra' consegnata al servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale di destinazione. I rifiuti di cui al comma precedente possono essere destinati soltanto a uno stabilimento classificato ad "alto rischio". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 26 marzo 1994 Il Ministro della sanita' GARAVAGLIA Il Ministro dell'ambiente SPINI Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1994 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 23