Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini del presente decreto si intende per: STATO DI ATTENZIONE: una situazione di inquinamento atmosferico che, se persistente, determina il rischio che si raggiunga lo stato di allarme. STATO DI ALLARME: una situazione di inquinamento atmosferico suscettibile di determinare un condizione di rischio ambientale e sanitario. LIVELLI DI ATTENZIONE E DI ALLARME: le concentrazioni di inquinanti atmosferici che determinano lo stato di attenzione e lo stato di allarme. AUTORITA' COMPETENTE: quella competente alla adozione dei provvedimenti conseguenti alla insorgenza dello stato di attenzione o di allarme, di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 20 maggio 1991.