Art. 2.
                        D e f i n i z i o n i
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
  STATO DI ATTENZIONE: una  situazione  di  inquinamento  atmosferico
che,  se  persistente, determina il rischio che si raggiunga lo stato
di allarme.
  STATO  DI  ALLARME:  una  situazione  di  inquinamento  atmosferico
suscettibile  di  determinare  un  condizione di rischio ambientale e
sanitario.
  LIVELLI DI ATTENZIONE E DI ALLARME: le concentrazioni di inquinanti
atmosferici che determinano lo stato di  attenzione  e  lo  stato  di
allarme.
  AUTORITA'   COMPETENTE:   quella   competente   alla  adozione  dei
provvedimenti conseguenti alla insorgenza dello stato di attenzione o
di allarme, di cui all'art. 9  del  decreto  ministeriale  20  maggio
1991.