Art. 5.
           Misura delle concentrazioni di altri inquinanti
  1. Le autorita' competenti, secondo quanto  previsto  dall'allegato
al  citato  decreto  ministeriale  20  maggio 1991, attivano campagne
sperimentali  di  misura  delle   concentrazioni   degli   inquinanti
individuati nell'allegato 2 al presente decreto.
  2.  I  metodi  di  misura  per gli inquinanti di cui all'allegato 2
saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il  Ministro  della  sanita',  entro  90  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  del presente decreto, su indicazione della commissione
tecnico-scientifica prevista dall'art. 6 del decreto ministeriale  20
maggio  1991  "criteri  per la raccolta dei dati inerenti la qualita'
dell'aria".