Art. 5. Misura delle concentrazioni di altri inquinanti 1. Le autorita' competenti, secondo quanto previsto dall'allegato al citato decreto ministeriale 20 maggio 1991, attivano campagne sperimentali di misura delle concentrazioni degli inquinanti individuati nell'allegato 2 al presente decreto. 2. I metodi di misura per gli inquinanti di cui all'allegato 2 saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, su indicazione della commissione tecnico-scientifica prevista dall'art. 6 del decreto ministeriale 20 maggio 1991 "criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria".