Art. 6.
                            Aggiornamenti
  Il Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro  della
sanita',  aggiorna  entro  il  30 settembre di ogni anno i livelli di
attenzione e di allarme.
    Roma, 15 aprile 1994
                                         Il Ministro dell'ambiente
                                                  SPINI
Il Ministro della sanita'
      GARAVAGLIA