IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: "Interventi per  i  settori
dell'economia di rilevanza nazionale";
  Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22: "Ammissione agli interventi
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata
nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria";
  Visto  l'art.  15,  terzo  comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
sulla formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;
  Visto l'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n.  346,  concernente  il
finanziamento  dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a
10 miliardi di lire;
  Visto l'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che  demanda  al
CIPI  la determinazione delle direttive cui deve attenersi l'istituto
gestore del "Fondo speciale per la ricerca applicata";
  Viste le delibere CIPI emanate in data 22 dicembre 1982 e 8  agosto
1984  riguardanti  le  direttive  generali  di  gestione del predetto
Fondo, la delibera CIPI del 9 luglio 1987 riguardante le direttive di
attuazione della legge 13 febbraio 1987, n. 22, e  la  delibera  CIPI
del  27  ottobre  1988,  n.  502,  riguardante  il  finanziamento dei
progetti di formazione professionale  di  ricercatori  e  tecnici  di
ricerca;
  Vista  la  legge  9 maggio 1989, n. 168: "Istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica";
  Preso   atto    delle    indicazioni    espresse    dal    comitato
tecnico-scientifico  ex  art.  7 della legge n. 46/1982, nella seduta
del 6 luglio 1993, in merito  alle  nuove  modalita'  procedurali  da
adottare  per  l'attuazione  degli  interventi  a  valere  sul  Fondo
speciale per la ricerca applicata;
  Vista la delibera  CIPI  del  28  dicembre  1993  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 88 del 16 aprile 1994 che aggiorna, integra e
modifica  le  precedenti  delibere,  al   fine   di   migliorare   la
operativita' del Fondo speciale per la ricerca applicata, prevedendo,
tra  l'altro,  ai  punti  1.5 e 5, che il Ministro dell'universita' e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  determini  con   propria
delibera  le  forme e le entita' degli incentivi da concedere nonche'
le norme transitorie da applicare;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove  norme  in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
  Ritenuta la necessita' di accrescere la tempestivita' e l'efficacia
degli  interventi  a  valere  sul  Fondo  speciale  per  la   ricerca
applicata, adeguandone le procedure in stretta rispondenza al dettato
normativo  della  citata  legge  n.  241/1990  nonche' alle direttive
contenute nella delibera CIPI del 28 dicembre 1993;
                              Delibera:
  Per la concessione delle agevolazioni previste dagli  interventi  a
valere  sul  Fondo speciale per la ricerca applicata sono adottate le
seguenti modalita' procedurali:
 A.  PROGETTI  DI  RICERCA  APPLICATA  E  DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
SVOLTI AUTONOMAMENTE.
  1. La domanda di finanziamento  per  lo  sviluppo  di  progetti  di
ricerca  applicata  e/o  formazione  professionale  di  ricercatori e
tecnici di ricerca deve essere presentata  all'istituto  gestore  del
Fondo  speciale  per  la  ricerca  applicata  (di  seguito denominato
istituto gestore del Fondo) dai soggetti abilitati ai sensi dell'art.
2 della predetta legge n. 46/1982  e  successive  integrazioni.  Tale
domanda  deve  essere  redatta  secondo  la modulistica appositamente
predisposta dall'istituto gestore del  Fondo  stesso  e  completa  di
tutta  la  documentazione prevista. In particolare, per i progetti di
formazione,  l'impresa  richiedente  dovra'  nominare  un  professore
universitario   che   garantisca   lo  svolgimento  del  progetto  in
conformita' alle finalita' formative  previste  e  l'adeguatezza  del
livello scientifico dei docenti.
  Saranno  considerate  non  ammissibili  le  domande  presentate dai
soggetti  di  cui  al  precedente  comma,  che  risultino  morosi  su
operazioni  di  finanziamento  ai  sensi  della  legge  n.  46/1982 e
successive  integrazioni  e/o  della  legge   n.   346/1988,   ovvero
sottoposti  a procedure concorsuali. L'istituto comunica direttamente
al proponente l'inammissibilita'  della  domanda,  evidenziandone  le
motivazioni   e   fornendone   contestuale   notizia   al   Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  (di
seguito denominato MURST).
  2.  A fronte della domanda di finanziamento, l'istituto gestore del
Fondo effettua preliminarmente la  valutazione  economico-finanziaria
dell'impresa  proponente  e  della sua capacita' a sostenere il costo
del progetto. Fatto salvo quanto stabilito nei successivi  commi,  la
valutazione   viene   effettuata   calcolando   sui   dati  ufficiali
dell'ultimo bilancio del soggetto  proponente  i  parametri  indicati
nell'allegato   1;  l'esito  della  valutazione  e'  positivo  quando
l'applicazione  dei  predetti  parametri  da'   luogo   a   risultati
simultaneamente  rispondenti  a  quelli  prefissati  ed esposti nello
stesso allegato.
  Per i soggetti richiedenti appartenenti ad un  gruppo  industriale,
in  caso  di  esito  negativo  della valutazione di cui sopra, potra'
essere effettuata un'ulteriore verifica applicando i suddetti criteri
ai dati ufficiali del bilancio consolidato,  sempreche'  quest'ultimo
comprenda anche il bilancio dell'impresa richiedente.
  Per  i  soggetti  richiedenti  di  recente  costituzione,  che  non
dispongano ancora di un conto economico su base annuale, nonche'  per
i  soggetti  richiedenti  che  a valle dell'ultimo bilancio approvato
siano stati interessati da operazioni di fusione, scissione  o  altre
modifiche sostanziali dell'assetto aziendale - delle quali gli stessi
sono   tenuti   a   dare  immediata  comunicazione  e  documentazione
all'istituto gestore del Fondo - la  verifica  viene  effettuata  sul
solo  parametro  di  congruenza  fra il capitale netto e il costo del
progetto.
  Per i progetti di ricerca presentati da societa' di  ricerca  (art.
2, lettera d), della legge n. 46/1982), centri di ricerca industriale
(art.  2,  lettera  e),  della  legge  n. 46/1982) e istituti ed enti
pubblici di ricerca a carattere regionale  (art.  4  della  legge  n.
346/1988),  l'esito  della  valutazione  e'  da considerarsi positivo
qualora, ferma restando la necessita' di rispondenza del parametro di
congruenza tra il capitale netto ed il costo del progetto riferita ai
citati  soggetti,  la  rispondenza  del parametro di onerosita' della
posizione finanziaria  (oltre  che  del  rapporto  dell'indebitamento
rispetto  al  fatturato)  sia  riscontrabile  almeno  per la societa'
indicata per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca.
  3.  In  caso   di   valutazione   economico-finanziaria   negativa,
l'istituto  gestore  del  Fondo  comunica  direttamente al proponente
l'inammissibilita' della domanda,  evidenziandone  le  motivazioni  e
fornendone  contestuale  notizia al MURST. Fanno eccezione i progetti
di formazione presentati dai soggetti di  cui  all'ultimo  comma  del
punto A.2 per i quali comunque l'istituto gestore del Fondo trasmette
al  MURST  le risultanze della valutazione preliminare. Il MURST, per
tali progetti, puo' autorizzare l'espletamento della successiva  fase
istruttoria.
  4.  In  caso  di valutazione economico-finanziaria positiva, l'iter
procedurale di  ammissibilita'  al  finanziamento  si  differenzia  a
seconda del costo del progetto.
  I progetti di costo fino a 10 miliardi di lire vengono direttamente
avviati    alla    fase    istruttoria   tecnico-scientifica   curata
dall'istituto gestore del Fondo, che ne da' contestuale comunicazione
al    MURST;    gli    esiti    della     preliminare     valutazione
economico-finanziaria    costituiranno    parte    integrante   delle
conclusioni istruttorie da sottoporre al comitato tecnico-scientifico
ex art. 7 della legge n. 46/1982.
  I progetti di importo superiore a  10  miliardi  di  lire  vengono,
invece, sottoposti alla preselezione del comitato tecnico-scientifico
ex art. 7 della legge n. 46/1982. Il comitato, sulla base di apposite
schede  informative predisposte e trasmesse dall'istituto gestore del
Fondo entro quindici giorni dalla fine del mese  di  ricezione  della
domanda,  verifica  la  compatibilita'  dei  progetti  stessi con gli
indirizzi strategici e le disponibilita'  finanziarie  del  Fondo.  A
tali  fini il comitato, ove ritenuto necessario, puo' avvalersi anche
di una diretta illustrazione della valenza del progetto da  parte  di
un   rappresentante  dell'impresa  proponente.    Tale  audizione  e'
obbligatoria per i progetti di costo superiore a 35 miliardi di lire.
  5. L'istruttoria tecnico-scientifica viene  affidata  dall'istituto
gestore del Fondo ad un esperto scelto in un apposito albo concordato
con  il  MURST. Tale scelta viene effettuata, per i progetti di costo
superiore a 10 miliardi  di  lire,  dal  Ministero  su  proposta  del
comitato  tecnico-scientifico,  mentre  per quelli di costo fino a 10
miliardi di lire, l'esperto viene designato dall'istituto gestore del
Fondo, con l'assenso del MURST;  trascorsi  dieci  giorni  dall'invio
della comunicazione al MURST, la designazione si intende approvata.
  L'esperto  scientifico - cui compete, per i progetti di ricerca, la
valutazione della fattibilita' dell'originalita'  e  della  rilevanza
tecnologica  della  ricerca,  nonche'  della  capacita' tecnica della
richiedente, e per i progetti di  formazione,  la  valutazione  della
validita'  di  impostazione  del piano di formazione, della idoneita'
del titolo di studio dei  formandi,  della  capacita'  tecnica  della
richiedente  di  sostenere  il  progetto  stesso  -  viene,  inoltre,
affiancato da un tecnico dell'istituto gestore del Fondo cui  compete
la valutazione sull'ammissibilita' e sulla congruita' delle attivita'
e dei relativi costi, sulle prospettive di utilizzo industriale della
ricerca   e,   per   i   progetti   di   formazione,  sulle  ricadute
occupazionali.   L'istruttoria  viene  effettuata  sulla  base  della
domanda  originaria.  Eventuali  integrazioni,  richieste   in   sede
istruttoria, devono pervenire all'istituto gestore del Fondo entro il
termine  massimo  di  sessanta  giorni  dalla  data  della  richiesta
dell'istituto  stesso.  Il  mancato  rispetto  dei   termini   o   la
persistente   lacunosita'  dei  dati  resi  disponibili  comporta  la
decadenza della domanda.
  Per l'espletamento delle predette fasi procedurali sono  fissati  i
seguenti  termini:  -  per  i progetti di costo fino a 10 miliardi di
lire,   le   conclusioni   istruttorie   devono   essere    trasmesse
dall'istituto  gestore  del  Fondo  al  MURST entro centoventi giorni
dalla data di ricezione della domanda; -  per  i  progetti  di  costo
superiore  a  10  miliardi di lire, le conclusioni istruttorie devono
essere trasmesse dall'istituto  gestore  del  Fondo  al  MURST  entro
centoventi  giorni  dalla  data  di  comunicazione  del  MURST stesso
all'istituto gestore del Fondo dell'autorizzazione  allo  svolgimento
dell'istruttoria tecnicoscientifica.
  Per  i  progetti  che  prevedono anche il finanziamento di cui alla
legge  n.   346/1988,   l'istituto   finanziatore   puo'   sviluppare
un'ulteriore   istruttoria   economico-finanziaria   secondo   propri
criteri, fissando le condizioni e le garanzie ritenute necessarie per
la concessione del finanziamento stesso. La formale dichiarazione  di
disponibilita'  a finanziare il progetto deve essere inviata al MURST
entro centocinquanta giorni dalla data  di  comunicazione  del  MURST
stesso   della   autorizzazione   allo  svolgimento  dell'istruttoria
tecnico-scientifica.
  6. Il  comitato  tecnico-scientifico  ex  art.  7  della  legge  n.
46/1982,  acquisite  le  conclusioni istruttorie di cui ai precedenti
commi, formula al Ministro, per l'adozione della  relativa  delibera,
la   proposta   di  ammissibilita'  dei  progetti  al  finanziamento,
indicando, altresi', le forme e le misure dell'incentivo  sulla  base
dei seguenti criteri generali.
REQUISITI E INTERVENTI.
 Progetti di ricerca finanziati a valere sulla legge n. 346/88:
   con  Particolare  rilevanza  tecnologica  (PRT) ed Elevato rischio
industriale (ERI) presentati da:
    PMI nelle zone eleggibili e non eleggibili -  55%  contributo  in
conto interessi + 15% contributo spesa;
    Grandi imprese:
     nelle  zone eleggibili - 55% contributo in conto interessi + 15%
contributo spesa;
     nelle zone non eleggibili - 55% contributo in conto interessi  +
10% contributo spesa;
   con PRT ma senza ERI presentati da:
    PMI  nelle  zone  eleggibili e non eleggibili - 70% contributo in
conto interessi;
    Grandi imprese:
     nelle zone eleggibili - 70% contributo in conto interessi;
     nelle zone non eleggibili - 65% contributo in conto interessi;
   senza PRT presentati da:
    PMI nelle zone eleggibili e non eleggibili -  65%  contributo  in
conto interessi;
    Grandi imprese:
     nelle zone eleggibili - 65% contributo in conto interessi;
     nelle zone non eleggibili - 60% contributo in conto interessi.
 Progetti di ricerca finanziati a valere sulla legge
n. 46/82:
   con PRT e ERI presentati da:
    PMI  nelle  zone  eleggibili  e  non  eleggibili  - 32,5% credito
agevolato + 32,5% contributo spesa;
    Grandi imprese:
     nelle  zone  eleggibili  -  32,5%  credito  agevolato  +   32,5%
contributo spesa;
     nelle  zone  non  eleggibili  -  27,5% credito agevolato + 27,5%
contributo spesa;
   con PRT ma senza ERI presentati da:
    PMI  nelle  zone  eleggibili  e  non  eleggibili  -  70%  credito
agevolato;
    Grandi imprese:
     nelle zone eleggibili - 70% credito agevolato;
     nelle zone non eleggibili - 65% credito agevolato;
   senza PRT presentati da:
    PMI  nelle  zone  eleggibili  e  non  eleggibili  -  65%  credito
agevolato.
    Grandi imprese:
     nelle zone eleggibili - 65% credito agevolato;
     nelle zone non eleggibili - 60% credito agevolato.
 Progetti di formazione presentati da:
   PMI nelle zone eleggibili e non eleggibili - 70% contributo  nella
spesa;
   Grandi imprese:
    nelle zone eleggibili - 70% contributo nella spesa;
    nelle zone non eleggibili - 65% contributo nella spesa.
  Si  rimanda  all'allegato  2 per le definizioni di: Piccola e media
impresa (PMI), zone  eleggibili,  Particolare  rilevanza  tecnologica
(PRT)  ed Elevato rischio industriale (ERI). Tali definizioni trovano
applicazione per tutti gli interventi di cui alla legge n.  46/82,  e
successive integrazioni.
  7. La stipula dei relativi contratti viene effettuata dall'istituto
gestore  del  Fondo  entro novanta giorni dalla data di eseguibilita'
della  delibera  del  Ministro,  sulla  base   della   documentazione
tecnico-legale predisposta dal soggetto proponente secondo gli schemi
previsti dallo stesso istituto gestore del Fondo. Per i finanziamenti
ai  sensi  della legge n. 346/88 la stipula viene effettuata entro il
medesimo termine dall'istituto finanziatore.
  La stipula non avra' luogo e lo specifico  provvedimento  contenuto
nella  delibera  verra' fatto decadere ove ricorrano le condizioni di
cui al comma 2 del punto A.1 ovvero  -  salvo  quanto  stabilito  nei
successivi  commi - l'aggiornamento della verifica di rispondenza del
parametro di onerosita' finanziaria del soggetto proponente dia esito
negativo.
  Per i soggetti appartenenti ad un gruppo industriale,  in  caso  di
esito   negativo  dell'aggiornamento  di  cui  sopra,  potra'  essere
effettuata un'ulteriore verifica applicando il suddetto parametro  ai
dati  ufficiali  del  bilancio  consolidato,  sempreche' quest'ultimo
comprenda anche il bilancio del soggetto proponente.
  Per i progetti di ricerca presentati dai soggetti di cui all'ultimo
comma  del  punto  A.2,  l'esito  del  suddetto  aggiornamento  e' da
considerarsi  positivo  qualora  la  rispondenza  del  parametro   di
onerosita'  della  posizione finanziaria sia riscontrabile almeno per
la societa' indicata per lo sfruttamento industriale.
  Per i progetti di formazione la stipula e' sempre subordinata  alla
sola  verifica  dell'assenza  delle  condizioni di cui al comma 2 del
punto A.1.
  8. Ove il contratto non venga stipulato entro  i  termini  previsti
per  inadempienza  del  soggetto  proponente,  l'istituto gestore del
Fondo ovvero, per le operazioni legge n. 346/88, quello finanziatore,
provvedera' a segnalarne al  MURST  le  motivazioni,  per  l'adozione
delle relative determinazioni.
 9.   Fatto   salvo  quanto  stabilito  nel  successivo  comma,  ogni
erogazione  contrattuale  e'  subordinata  alle  previste   verifiche
dell'avanzamento  del  progetto,  nonche', per le operazioni a valere
sul Fondo ricerca applicata, al permanere del rispetto del  parametro
di  onerosita' della posizione finanziaria valutato secondo i criteri
di cui al punto A.7. In caso  di  mancata  rispondenza  del  predetto
parametro,  l'erogazione  e'  subordinata  alla  condizione di cui al
punto C.2. Nel caso in cui la contraente risulti morosa su operazioni
di  finanziamento  ai  sensi  della  legge  n.  46/82,  e  successive
integrazioni   e   della   legge   n.  346/88,  ovvero  in  procedura
concorsuale, l'istituto gestore del  Fondo  proporra'  al  MURST  una
decisione in merito alla revoca, sospensione o vigenza del contratto.
  Per  i  finanziamenti  in  forma  di  contributo  nella spesa - ivi
compresi i finanziamenti per progetti di  formazione  -  l'erogazione
finale   e'   subordinata   unicamente  alla  verifica  del  corretto
completamento del progetto e dell'assenza di procedure concorsuali.
 B. PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.
  1. La domanda di finanziamento  per  lo  sviluppo  di  progetti  di
ricerca  nel  campo  della  cooperazione  internazionale  deve essere
presentata al MURST - Dipartimento per le relazioni internazionali. I
costi ammissibili al beneficio decorrono dalla data di  presentazione
della domanda.
  2.   Il   Dipartimento   per   le   relazioni   internazionali  da'
comunicazione ai soggetti  interessati  dell'avvio  del  procedimento
istruttorio   ai   fini   dell'approvazione   del  progetto  in  sede
internazionale,  indicando  l'ufficio  competente  e  il  funzionario
responsabile.
  L'ufficio competente svolge le attivita' istruttorie di valutazione
sulla   rispondenza   dei   progetti   ai   contenuti  degli  accordi
internazionali,  avvalendosi  anche  di  esperti  nelle  materie   di
specifico  interesse  scelti  nell'apposito albo di cui al precedente
punto A.5, oltreche' nell'ambito della commissione CORI. Agli esperti
verra' conferito apposito incarico secondo quanto previsto  al  punto
E.3, comma 3.
  3.  L'istituto  gestore  del  Fondo, ricevuta la domanda dal MURST,
effettua   le   valutazioni   economico-finanziarie   delle   imprese
richiedenti  e della loro capacita' finanziaria a sostenerne il costo
sulla base di quanto indicato al punto  A.2.  Nei  casi  previsti  al
punto  A.1,  comma 2, e al punto A.3 si applica la procedura indicata
allo stesso punto A.3 per i progetti di formazione.
  4.  L'istruttoria  tecnico-scientifica viene affidata dall'istituto
gestore del Fondo ad un esperto inserito nell'albo di  cui  al  punto
A.5,  comunque  scelto dall'istituto gestore del fondo, con l'assenso
del MURST; trascorsi dieci giorni dall'invio della  comunicazione  al
MURST,  la  designazione  si  intende  approvata.  Per  il  resto  si
applicano le procedure indicate al punto A.5.
  5. Il Dipartimento per le relazioni  internazionali  predispone  le
valutazioni conclusive dell'istruttoria di cui al punto B.2, comma 2,
comprensive  del parere di competenza trasmesso dall'istituto gestore
del Fondo, da sottoporre alla commissione tecnico-consultiva  di  cui
all'art. 2, comma 2, della legge n. 22/87.
 6.  Per la stipula dei contratti si applicano le disposizioni di cui
ai precedenti punti A .7  e  A.8,  ed  in  particolare  nel  caso  si
verifichino  le  situazioni  previste  al  citato punto A.7, comma 2,
l'istituto gestore del Fondo procedera' sentito il MURST.
  7. Per le  erogazioni  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al
precedente  punto  A.9  e le condizioni ivi stabilite dovranno essere
verificate relativamente a ciascun contraente. L'istituto  procedera'
sentito il MURST, nei casi in cui ritenga di subordinare l'erogazione
a nuove condizioni.
  8.  Ai fini della gestione coordinata della partecipazione italiana
agli  accordi  internazionali,  il  Dipartimento  per  le   relazioni
internazionali,  avvalendosi anche degli esperti di cui al punto B.2,
comma 2, segue lo stato di avanzamento delle  attivita'  contrattuali
dei progetti.
 C. GARANZIE.
  1.  Le  operazioni  di  finanziamento sono di norma garantite dalla
fidejussione personale dei soci  che  detengono  il  controllo  della
societa'  proponente  ovvero da polizza fidejussoria rilasciata dalle
societa' di assicurazione in possesso dei  requisiti  previsti  dalla
legge  10  giugno  1982,  n. 348, per la costituzione di cauzioni con
polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni  verso  lo  Stato  ed
altri enti pubblici.
  In  assenza di tali garanzie e' richiesta la fidejussione bancaria.
Per i progetti di formazione sono ammesse esclusivamente  la  polizza
fidejussoria  o  la  fidejussione  bancaria,  che devono garantire un
importo pari al doppio dell'anticipo erogato.
  2. In caso di  esito  negativo  della  verifica  del  parametro  di
onerosita'   effettuata   ai   sensi  del  comma  1  del  punto  A.9,
l'erogazione e' subordinata all'acquisizione di fidejussione bancaria
ovvero - qualora l'operazione sia gia' assistita da tale  garanzia  -
all'esplicito assenso della banca garante.
 D.  OPERAZIONI  DIRETTAMENTE  EFFETTUABILI DALL'ISTITUTO GESTORE DEL
FONDO.
  Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla  presente  delibera,
l'istituto   gestore   del   Fondo   e'   autorizzato  ad  effettuare
direttamente - previa specifica valutazione e motivazione, secondo le
modalita' sue proprie ed  attraverso  i  propri  organi  statutari  o
dirigenti dell'istituto delegati dagli organi statutari - gli atti di
seguito  riportati,  di  cui  deve  dare  successiva comunicazione al
MURST:
   1)  voltura/aggiornamento  della  titolarita'  del  finanziamento,
nell'ambito    di    soggetti   appartenenti   allo   stesso   gruppo
imprenditoriale;
   2)  sostituzione,  riduzione, liberazione e modifica di garanzie e
di condizioni particolari ed accessorie (aumento di capitale sociale,
quota di partecipazione in progetti consortili, ecc.);
   3) concessione  di  proroga,  per  motivi  documentati  di  natura
tecnica,  del  periodo di durata del progetto nella misura massima di
un anno e,  per  i  finanziamenti  in  forma  di  credito  agevolato,
conseguente   riduzione   del  periodo  di  ammortamento,  mantenendo
identica   la   durata   complessiva   dell'operazione   (ricerca   e
ammortamento);
   4)  definizione  della data di inizio del progetto nei casi in cui
l'inizio avvenga successivamente alla delibera di concessione nonche'
nei casi di ritardato avvio del progetto, fermo restando  il  termine
finale dello stesso;
   5)  determinazione  del  valore  di  cessione  delle  azioni delle
societa' di ricerca;
   6) determinazione delle modalita'  per  il  recupero  dei  crediti
(fatto  salvo ovviamente quanto riservato al MURST da disposizioni di
legge).
 E.  PROGRAMMI   NAZIONALI   DI   RICERCA   E   RELATIVA   FORMAZIONE
PROFESSIONALE.
  1.  Per  la  definizione  dei  programmi  nazionali  di  ricerca  e
formazione, il  Ministro  identifica  l'area  tecnico-scientifica  di
intervento  e  procede  alla  costituzione  di specifiche commissioni
composte da esperti  rappresentativi  delle  competenze  industriali,
accademiche,  della  ricerca  pubblica  nonche', quando opportuno, di
altre amministrazioni interessate.
  La commissione elabora un  documento  programmatico  che  sottopone
all'approvazione  del  Ministro. Tale approvazione viene formalizzata
con delibera  ministeriale  che,  tra  l'altro,  determina  l'entita'
dell'ammontare  massimo  della  spesa,  previa verifica, da parte del
Dipartimento della ricerca  scientifica  e  tecnologica  (di  seguito
denominato   Dipartimento),   della  compatibilita'  con  le  risorse
finanziarie  disponibili  sugli  appositi  capitoli  dello  stato  di
previsione della spesa.
  2.   Il   Dipartimento   provvede  con  decreto  ministeriale  alla
pubblicazione del programma nella  Gazzetta  Ufficiale,  avviando  un
concorso per l'assegnazione dei contratti di ricerca.
  Il decreto tra l'altro:
   definisce  i  temi di ricerca e formazione nei quali e' articolato
il programma, fissandone i limiti massimi di durata e di spesa;
   stabilisce i termini per la presentazione delle offerte  da  parte
dei  soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 2 della legge n. 46/1982
e successive integrazioni;
   disciplina le modalita' di partecipazione;
   reca in allegato la modulistica necessaria per la  predisposizione
delle offerte.
  3.  Il  Dipartimento, acquisite agli atti le offerte pervenute, da'
comunicazione ai soggetti  interessati  dell'avvio  del  procedimento
istruttorio,   indicando   l'ufficio  competente  ed  il  funzionario
responsabile.
  L'ufficio  competente  provvede  allo   sviluppo   dell'istruttoria
tecnico-economica  per  ciascuna  offerta pervenuta, anche sulla base
dei  parametri  di  cui  al  punto  A.2  della   presente   delibera,
avvalendosi    inoltre,    per    la    valutazione   degli   aspetti
tecnico-scientifici, della collaborazione di esperti nella materia di
specifico  interesse.  In  particolare l'istruttoria deve evidenziare
per ciascun progetto il grado di rispondenza ai requisiti  del  bando
in termini di congruita' economica e di complessiva convenienza sotto
il   profilo  costi/prestazioni;  di  adeguatezza  delle  metodologie
proposte per lo svolgimento  della  ricerca;  di  competitivita'  dei
risultati  attesi  rispetto  allo stato dell'arte ed alla prevedibile
evoluzione del settore nel medio periodo; di  capacita'  scientifica,
tecnologica  ed organizzativa dei soggetti proponenti per la corretta
esecuzione  delle  attivita'  contrattuali  e   per   la   successiva
industrializzazione e diffusione dei trovati.
  Gli  esperti sono scelti dal Ministero nell'apposito Albo di cui al
punto A.5 della presente  delibera.  L'istituto  gestore  del  Fondo,
avutane  comunicazione,  provvede  alla formalizzazione dell'incarico
stesso con contratto, nonche' il pagamento dei  relativi  compensi  a
carico del Fondo speciale per la ricerca applicata.
  Le   valutazioni   conclusive  della  istruttoria  sono  sottoposte
dall'ufficio competente al comitato  tecnico-scientifico  ex  art.  7
della  legge  n.  46/1982, che deve esprimere al Ministro il previsto
parere in merito alla scelta del soggetto ritenuto  piu'  rispondente
ai fini del successivo affidamento del contratto.
  4.   Il   Ministro,   sulla   base  delle  conclusioni  istruttorie
dell'ufficio e del parere espresso dal comitato  tecnico-scientifico,
sceglie  i soggetti con i quali avviare le attivita' negoziali per la
messa a punto degli  impegni  contrattuali  ai  fini  del  successivo
eventuale affidamento degli specifici contratti.
  La  scelta  viene formalizzata mediante apposito decreto pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale che evidenzia, per ciascun tema
del programma il soggetto con cui  sviluppare  l'ulteriore  attivita'
negoziale  nonche'  i  limiti  massimi  di  costo  e  di  durata  del
contratto.
  L'ufficio da' comunicazione delle  determinazioni  ministeriali  ai
soggetti  interessati,  evidenziando  la  natura  non  definitiva del
provvedimento,  condizionato,  tra  l'altro,   dalla   verifica   dei
presupposti  di  cui alla legge n. 55/1990, e successive modifiche ed
integrazioni
(antimafia).
  Il predetto  decreto  di  scelta  viene  adottato  di  norma  entro
centoventi  giorni  dalla data di scadenza dei termini fissati per la
presentazione delle offerte.
  5.  L'ufficio,  in  contraddittorio  con  il  soggetto   prescelto,
provvede alla predisposizione del capitolato tecnico specifico con il
quale   vengono   esattamente   definite  le  rispettive  prestazioni
contrattuali,  con  particolare  riferimento  agli  obiettivi,   alle
modalita'  operative  e finanziarie delle ricerche, nonche' al regime
dei risultati attesi. Per lo sviluppo di tali attivita' l'ufficio  si
avvale  anche  degli  esperti  di  cui al precedente punto 3, nonche'
delle competenze dell'Istituto gestore del Fondo.
  Il capitolato viene elaborato secondo  lo  schema  tipo  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 355 del 28 dicembre 1984, e successive
modifiche e integrazioni.
  I tempi previsti per l'espletamento delle attivita' precontrattuali
sono  fissati  in  centocinquanta  giorni  dalla  data del decreto di
scelta. Eventuali ritardi ingiustificati o inadempienze da parte  del
soggetto  prescelto  possono comportare l'adozione da parte del MURST
di un provvedimento  di  non  affidamento  del  contratto,  salvo  di
diritto di richiedere il risarcimento del danno.
  6.  Espletati  tutti  gli  adempimenti precontrattuali previsti, il
Dipartimento procede all'affidamento  del  contratto  di  ricerca  al
soggetto  prescelto, ovvero all'adozione di un provvedimento motivato
di non assegnazione,  ove  non  ricorrano  o  siano  venute  meno  le
condizioni per l'affidamento del contratto stesso.
  L'affidamento  avviene  con  apposito  decreto  con  cui  e'  anche
richiesto all'istituto gestore del Fondo di provvedere  alla  stipula
del  contratto,  utilizzando  lo schema di convenzione-tipo approvato
con  decreto  ministeriale  del  27  luglio  1983,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 215, del 6 agosto 1983.
  Il  decreto, che reca allegato il capitolato tecnico e lo schema da
utilizzare per l'acquisizione della garanzia prevista dal  contratto,
viene  trasmesso all'istituto gestore del Fondo e alla controparte ed
e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
  7. Prima della stipula, che deve intervenire entro  novanta  giorni
dalla  data  del  decreto  di  affidamento,  l'istituto  effettua gli
accertamenti  di  tipo  giuridico,  e   provvede   agli   adempimenti
preliminari previsti dal contratto e dal capitolato tecnico.
  L'istituto  gestore  del  Fondo, dopo il perfezionamento dell'atto,
da' notizia al MURST  della  stipula  per  il  regolare  avvio  delle
attivita' gestionali.
  Ove  il  contratto non venga stipulato entro i termini previsti per
inadempienza del soggetto affidatario, l'istituto gestore  del  Fondo
provvede  a  segnalarne  al MURST le motivazioni per l'adozione delle
relative determinazioni.
  8.  Per  la  verifica  del  corretto  svolgimento  delle  attivita'
contrattuali,  il  MURST  si  avvale  anche di un esperto scientifico
scelto  nell'apposito  albo  di  cui  al  punto  A.5  della  presente
delibera.   L'istituto  gestore  del  Fondo,  avutane  comunicazione,
provvede  alla  formalizzazione  del  contratto   di   collaborazione
professionale, nonche' al pagamento dei relativi compensi.
  9.  Il  diritto  di utilizzazione dei risultati delle ricerche puo'
essere ceduto a titolo oneroso con priorita'  ai  soggetti  esecutori
che   devono   presentare,   entro  i  termini  contrattuali  formale
richiesta.
  A fronte della  richiesta  il  MURST,  in  contraddittorio  con  il
soggetto   interessato,  sviluppa  le  necessarie  attivita'  per  la
definizione delle condizioni di cessione. La proposta di contratto di
cessione viene sottoposta al parere del comitato  tecnico-scientifico
ex art. 7 della legge n. 46/1982.
  Il  MURST,  sulla  base  di  tale  parere, da' mandato all'istituto
gestore del Fondo di stipulare il contratto di  cessione  secondo  lo
schema  tipo  definito  con  decreto  ministeriale  10  dicembre 1993
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 1993 e  di
curarne la conseguente gestione.
 F. COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO.
  Il comitato tecnico-scientifico (ex art. 7 della legge n. 46/1982),
per  l'espletamento  dei  compiti  cui  e'  preposto, si riunisce con
frequenza almeno mensile.
 G. CONTRATTI DI  RICERCA  AI  SENSI  DELL'ART.  10  DELLA  LEGGE  N.
46/1982.
  1.  Per  il  conseguimento  di  particolari  obiettivi di interesse
pubblico  diffuso,  nell'ambito  della  realizzazione  di  interventi
organici,  anche  collegati  all'attuazione  di intese e/o accordi di
programma, il Ministro,  su  proposta  di  amministrazioni  pubbliche
anche  regionali,  imprese, enti di ricerca, enti pubblici economici,
puo' affidare ai soggetti ammissibili  ai  sensi  dell'art.  2  della
legge  n.  46/1982,  l'esecuzione di progetti di valorizzazione della
ricerca,  anche  con  riferimento  alla   formazione   professionale,
attraverso specifici contratti.
  2.  Il  Dipartimento  della  ricerca  scentifica  e tecnologica (di
seguito denominato Dipartimento),  acquisiti  agli  atti  i  progetti
redatti  sulla  base  di  una apposita modulistica predisposta a tali
fini, avvia la fase istruttoria, dandone  comunicazione  ai  soggetti
interessati, secondo le modalita' previste dalla legge n. 241/1990.
  Per  lo  sviluppo  delle  attivita'  istruttorie  il  Ministro puo'
avvalersi della collaborazione di esperti nelle materie di  specifico
interesse, scelti nell'apposito albo di cui al punto A.5 del presente
decreto.
  Per tali esperti si applica il regime previsto per l'attuazione dei
programmi  nazionali  di  ricerca,  punto  E.3, comma 3, del presente
decreto.
  3. Le valutazioni conclusive dell'istruttoria sono  sottoposte  dal
Dipartimento al comitato tecnico-scientifico ex art. 7 della legge n.
46/1982, per l'acquisizione del parere in merito alla qualita' e alla
rispondenza  del  progetto  agli obiettivi generali da perseguire. Il
parere del comitato  viene  verbalizzato  in  un  apposito  resoconto
sommario,  da  inoltrare  al  Ministro  unitamente  alle  conclusioni
istruttorie dell'ufficio.
 4. Il Ministro, sulla base di tale documentazione,  puo'  deliberare
l'approvazione  del  progetto.  Il  relativo decreto viene pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale.
  Il Dipartimento da' comunicazione della determinazione ministeriale
al soggetto interessato, evidenziando la natura  non  definitiva  del
provvedimento   condizionato,   tra   l'altro,   alla   verifica  dei
presupposti di cui alla legge n. 55/1990  e  successive  modifiche  e
integrazioni.
  La  predettta  delibera  viene  adottata,  di  norma, entro novanta
giorni dalla data di presentazione del progetto.
  5. Il Dipartimento, in contraddittorio con il soggetto  proponente,
provvede  alla  predisposizione  di  un capitolato tecnico specifico,
secondo  le  modalita'  previste  per  l'attuazione   del   programmi
nazionali di ricerca di cui al punto E.5, primo comma, della presente
delibera.
  Il  capitolato  viene  elaborato  secondo  uno schema-tipo all'uopo
predisposto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  I tempi  previsti  per  l'espletamento  di  tali  adempimenti  sono
fissati in novanta giorni dalla data della delibera.
  6.  Espletati  tutti  gli adempimenti contrattuali, il Dipartimento
procede  all'affidamento   del   contratto   secondo   le   modalita'
procedurali  previste  al punto E.6 del presente decreto, utilizzando
uno schema di convenzione  tipo  all'uopo  predisposto  e  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale.
  7.  La  stipula  del  contratto  e  la relativa gestione seguono le
modalita' e i termini previsti per i programmi nazionali  di  ricerca
ai punti E. 6, E. 8 e E.9 della presente delibera.
 H. NORME TRANSITORIE.
 1.  Le disposizioni di cui alla presente delibera si applicano anche
alle domande di finanziamento di cui ai punti  A  e  B  del  presente
decreto  pervenute  all'Istituto gestore del Fondo prima dell'entrata
in vigore delle direttive CIPI del 28 dicembre 1993 - ivi comprese le
domande gia' preselezionate da parte del MURST - e per le  quali  non
e'  stata  ancora deliberata la concessione delle agevolazioni. Per i
progetti per i quali la  nomina  dell'esperto  scientifico  e'  stata
formalizzata  prima  dell'entrata in vigore delle suddette direttive,
la stessa deve ritenersi confermata.
  Per i progetti di cooperazione internazionale  le  disposizioni  di
cui   ai   punti  B.  1  e  B.2  si  applicano  a  quelli  presentati
successivamente alla data di entrata in vigore delle  direttive  CIPI
del 28 dicembre 1993.
  Per  i  progetti di formazione preselezionati successivamente al 26
ottobre 1993 la presente  normativa  sostituisce  quella  provvisoria
definita nella medesima data.
  Le  disposizioni  della  presente  delibera  si  applicano anche ai
programmi nazionali di ricerca per i quali, alla data di  entrata  in
vigore  delle direttive CIPI del 28 diembre 1993, non sia intervenuta
la deliberazione di affidamento, fermi restando gli adempimenti  gia'
svolti in fase istruttoria.
  2. Le operazioni di cui ai punti A e B della presente delibera gia'
deliberate alla data di entrata in vigore delle direttive CIPI del 28
dicembre  1993  sono  stipulabili,  alle  condizioni  previste  nella
delibera di concessione delle agevolazioni,  senza  alcuna  ulteriore
verifica  nel  caso in cui la stipula intervenga entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente delibera e comunque  non  oltre
dodici  mesi dalla data della delibera stessa. Trascorso tale termine
si applicheranno le disposizioni di cui ai punti A. 7, A. 8 e B.6.
  Eventuali variazioni delle condizioni previste  nella  delibera  di
concessione delle agevolazioni potranno essere autorizzate sulla base
dei criteri di cui alla presente delibera.
  Le erogazioni - anche per le operazioni gia' stipulate - saranno in
ogni caso regolate dalle disposizioni di cui ai punti A. 9 e B.7.
   Roma, 29 aprile 1994
                                                 Il Ministro: COLOMBO