IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale"; Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22: "Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria"; Visto l'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca; Visto l'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire; Visto l'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI la determinazione delle direttive cui deve attenersi l'istituto gestore del "Fondo speciale per la ricerca applicata"; Viste le delibere CIPI emanate in data 22 dicembre 1982 e 8 agosto 1984 riguardanti le direttive generali di gestione del predetto Fondo, la delibera CIPI del 9 luglio 1987 riguardante le direttive di attuazione della legge 13 febbraio 1987, n. 22, e la delibera CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502, riguardante il finanziamento dei progetti di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica"; Preso atto delle indicazioni espresse dal comitato tecnico-scientifico ex art. 7 della legge n. 46/1982, nella seduta del 6 luglio 1993, in merito alle nuove modalita' procedurali da adottare per l'attuazione degli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata; Vista la delibera CIPI del 28 dicembre 1993 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1994 che aggiorna, integra e modifica le precedenti delibere, al fine di migliorare la operativita' del Fondo speciale per la ricerca applicata, prevedendo, tra l'altro, ai punti 1.5 e 5, che il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica determini con propria delibera le forme e le entita' degli incentivi da concedere nonche' le norme transitorie da applicare; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Ritenuta la necessita' di accrescere la tempestivita' e l'efficacia degli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata, adeguandone le procedure in stretta rispondenza al dettato normativo della citata legge n. 241/1990 nonche' alle direttive contenute nella delibera CIPI del 28 dicembre 1993; Delibera: Per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata sono adottate le seguenti modalita' procedurali: A. PROGETTI DI RICERCA APPLICATA E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SVOLTI AUTONOMAMENTE. 1. La domanda di finanziamento per lo sviluppo di progetti di ricerca applicata e/o formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca deve essere presentata all'istituto gestore del Fondo speciale per la ricerca applicata (di seguito denominato istituto gestore del Fondo) dai soggetti abilitati ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 46/1982 e successive integrazioni. Tale domanda deve essere redatta secondo la modulistica appositamente predisposta dall'istituto gestore del Fondo stesso e completa di tutta la documentazione prevista. In particolare, per i progetti di formazione, l'impresa richiedente dovra' nominare un professore universitario che garantisca lo svolgimento del progetto in conformita' alle finalita' formative previste e l'adeguatezza del livello scientifico dei docenti. Saranno considerate non ammissibili le domande presentate dai soggetti di cui al precedente comma, che risultino morosi su operazioni di finanziamento ai sensi della legge n. 46/1982 e successive integrazioni e/o della legge n. 346/1988, ovvero sottoposti a procedure concorsuali. L'istituto comunica direttamente al proponente l'inammissibilita' della domanda, evidenziandone le motivazioni e fornendone contestuale notizia al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (di seguito denominato MURST). 2. A fronte della domanda di finanziamento, l'istituto gestore del Fondo effettua preliminarmente la valutazione economico-finanziaria dell'impresa proponente e della sua capacita' a sostenere il costo del progetto. Fatto salvo quanto stabilito nei successivi commi, la valutazione viene effettuata calcolando sui dati ufficiali dell'ultimo bilancio del soggetto proponente i parametri indicati nell'allegato 1; l'esito della valutazione e' positivo quando l'applicazione dei predetti parametri da' luogo a risultati simultaneamente rispondenti a quelli prefissati ed esposti nello stesso allegato. Per i soggetti richiedenti appartenenti ad un gruppo industriale, in caso di esito negativo della valutazione di cui sopra, potra' essere effettuata un'ulteriore verifica applicando i suddetti criteri ai dati ufficiali del bilancio consolidato, sempreche' quest'ultimo comprenda anche il bilancio dell'impresa richiedente. Per i soggetti richiedenti di recente costituzione, che non dispongano ancora di un conto economico su base annuale, nonche' per i soggetti richiedenti che a valle dell'ultimo bilancio approvato siano stati interessati da operazioni di fusione, scissione o altre modifiche sostanziali dell'assetto aziendale - delle quali gli stessi sono tenuti a dare immediata comunicazione e documentazione all'istituto gestore del Fondo - la verifica viene effettuata sul solo parametro di congruenza fra il capitale netto e il costo del progetto. Per i progetti di ricerca presentati da societa' di ricerca (art. 2, lettera d), della legge n. 46/1982), centri di ricerca industriale (art. 2, lettera e), della legge n. 46/1982) e istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale (art. 4 della legge n. 346/1988), l'esito della valutazione e' da considerarsi positivo qualora, ferma restando la necessita' di rispondenza del parametro di congruenza tra il capitale netto ed il costo del progetto riferita ai citati soggetti, la rispondenza del parametro di onerosita' della posizione finanziaria (oltre che del rapporto dell'indebitamento rispetto al fatturato) sia riscontrabile almeno per la societa' indicata per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca. 3. In caso di valutazione economico-finanziaria negativa, l'istituto gestore del Fondo comunica direttamente al proponente l'inammissibilita' della domanda, evidenziandone le motivazioni e fornendone contestuale notizia al MURST. Fanno eccezione i progetti di formazione presentati dai soggetti di cui all'ultimo comma del punto A.2 per i quali comunque l'istituto gestore del Fondo trasmette al MURST le risultanze della valutazione preliminare. Il MURST, per tali progetti, puo' autorizzare l'espletamento della successiva fase istruttoria. 4. In caso di valutazione economico-finanziaria positiva, l'iter procedurale di ammissibilita' al finanziamento si differenzia a seconda del costo del progetto. I progetti di costo fino a 10 miliardi di lire vengono direttamente avviati alla fase istruttoria tecnico-scientifica curata dall'istituto gestore del Fondo, che ne da' contestuale comunicazione al MURST; gli esiti della preliminare valutazione economico-finanziaria costituiranno parte integrante delle conclusioni istruttorie da sottoporre al comitato tecnico-scientifico ex art. 7 della legge n. 46/1982. I progetti di importo superiore a 10 miliardi di lire vengono, invece, sottoposti alla preselezione del comitato tecnico-scientifico ex art. 7 della legge n. 46/1982. Il comitato, sulla base di apposite schede informative predisposte e trasmesse dall'istituto gestore del Fondo entro quindici giorni dalla fine del mese di ricezione della domanda, verifica la compatibilita' dei progetti stessi con gli indirizzi strategici e le disponibilita' finanziarie del Fondo. A tali fini il comitato, ove ritenuto necessario, puo' avvalersi anche di una diretta illustrazione della valenza del progetto da parte di un rappresentante dell'impresa proponente. Tale audizione e' obbligatoria per i progetti di costo superiore a 35 miliardi di lire. 5. L'istruttoria tecnico-scientifica viene affidata dall'istituto gestore del Fondo ad un esperto scelto in un apposito albo concordato con il MURST. Tale scelta viene effettuata, per i progetti di costo superiore a 10 miliardi di lire, dal Ministero su proposta del comitato tecnico-scientifico, mentre per quelli di costo fino a 10 miliardi di lire, l'esperto viene designato dall'istituto gestore del Fondo, con l'assenso del MURST; trascorsi dieci giorni dall'invio della comunicazione al MURST, la designazione si intende approvata. L'esperto scientifico - cui compete, per i progetti di ricerca, la valutazione della fattibilita' dell'originalita' e della rilevanza tecnologica della ricerca, nonche' della capacita' tecnica della richiedente, e per i progetti di formazione, la valutazione della validita' di impostazione del piano di formazione, della idoneita' del titolo di studio dei formandi, della capacita' tecnica della richiedente di sostenere il progetto stesso - viene, inoltre, affiancato da un tecnico dell'istituto gestore del Fondo cui compete la valutazione sull'ammissibilita' e sulla congruita' delle attivita' e dei relativi costi, sulle prospettive di utilizzo industriale della ricerca e, per i progetti di formazione, sulle ricadute occupazionali. L'istruttoria viene effettuata sulla base della domanda originaria. Eventuali integrazioni, richieste in sede istruttoria, devono pervenire all'istituto gestore del Fondo entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data della richiesta dell'istituto stesso. Il mancato rispetto dei termini o la persistente lacunosita' dei dati resi disponibili comporta la decadenza della domanda. Per l'espletamento delle predette fasi procedurali sono fissati i seguenti termini: - per i progetti di costo fino a 10 miliardi di lire, le conclusioni istruttorie devono essere trasmesse dall'istituto gestore del Fondo al MURST entro centoventi giorni dalla data di ricezione della domanda; - per i progetti di costo superiore a 10 miliardi di lire, le conclusioni istruttorie devono essere trasmesse dall'istituto gestore del Fondo al MURST entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del MURST stesso all'istituto gestore del Fondo dell'autorizzazione allo svolgimento dell'istruttoria tecnicoscientifica. Per i progetti che prevedono anche il finanziamento di cui alla legge n. 346/1988, l'istituto finanziatore puo' sviluppare un'ulteriore istruttoria economico-finanziaria secondo propri criteri, fissando le condizioni e le garanzie ritenute necessarie per la concessione del finanziamento stesso. La formale dichiarazione di disponibilita' a finanziare il progetto deve essere inviata al MURST entro centocinquanta giorni dalla data di comunicazione del MURST stesso della autorizzazione allo svolgimento dell'istruttoria tecnico-scientifica. 6. Il comitato tecnico-scientifico ex art. 7 della legge n. 46/1982, acquisite le conclusioni istruttorie di cui ai precedenti commi, formula al Ministro, per l'adozione della relativa delibera, la proposta di ammissibilita' dei progetti al finanziamento, indicando, altresi', le forme e le misure dell'incentivo sulla base dei seguenti criteri generali. REQUISITI E INTERVENTI. Progetti di ricerca finanziati a valere sulla legge n. 346/88: con Particolare rilevanza tecnologica (PRT) ed Elevato rischio industriale (ERI) presentati da: PMI nelle zone eleggibili e non eleggibili - 55% contributo in conto interessi + 15% contributo spesa; Grandi imprese: nelle zone eleggibili - 55% contributo in conto interessi + 15% contributo spesa; nelle zone non eleggibili - 55% contributo in conto interessi + 10% contributo spesa; con PRT ma senza ERI presentati da: PMI nelle zone eleggibili e non eleggibili - 70% contributo in conto interessi; Grandi imprese: nelle zone eleggibili - 70% contributo in conto interessi; nelle zone non eleggibili - 65% contributo in conto interessi; senza PRT presentati da: PMI nelle zone eleggibili e non eleggibili - 65% contributo in conto interessi; Grandi imprese: nelle zone eleggibili - 65% contributo in conto interessi; nelle zone non eleggibili - 60% contributo in conto interessi. Progetti di ricerca finanziati a valere sulla legge n. 46/82: con PRT e ERI presentati da: PMI nelle zone eleggibili e non eleggibili - 32,5% credito agevolato + 32,5% contributo spesa; Grandi imprese: nelle zone eleggibili - 32,5% credito agevolato + 32,5% contributo spesa; nelle zone non eleggibili - 27,5% credito agevolato + 27,5% contributo spesa; con PRT ma senza ERI presentati da: PMI nelle zone eleggibili e non eleggibili - 70% credito agevolato; Grandi imprese: nelle zone eleggibili - 70% credito agevolato; nelle zone non eleggibili - 65% credito agevolato; senza PRT presentati da: PMI nelle zone eleggibili e non eleggibili - 65% credito agevolato. Grandi imprese: nelle zone eleggibili - 65% credito agevolato; nelle zone non eleggibili - 60% credito agevolato. Progetti di formazione presentati da: PMI nelle zone eleggibili e non eleggibili - 70% contributo nella spesa; Grandi imprese: nelle zone eleggibili - 70% contributo nella spesa; nelle zone non eleggibili - 65% contributo nella spesa. Si rimanda all'allegato 2 per le definizioni di: Piccola e media impresa (PMI), zone eleggibili, Particolare rilevanza tecnologica (PRT) ed Elevato rischio industriale (ERI). Tali definizioni trovano applicazione per tutti gli interventi di cui alla legge n. 46/82, e successive integrazioni. 7. La stipula dei relativi contratti viene effettuata dall'istituto gestore del Fondo entro novanta giorni dalla data di eseguibilita' della delibera del Ministro, sulla base della documentazione tecnico-legale predisposta dal soggetto proponente secondo gli schemi previsti dallo stesso istituto gestore del Fondo. Per i finanziamenti ai sensi della legge n. 346/88 la stipula viene effettuata entro il medesimo termine dall'istituto finanziatore. La stipula non avra' luogo e lo specifico provvedimento contenuto nella delibera verra' fatto decadere ove ricorrano le condizioni di cui al comma 2 del punto A.1 ovvero - salvo quanto stabilito nei successivi commi - l'aggiornamento della verifica di rispondenza del parametro di onerosita' finanziaria del soggetto proponente dia esito negativo. Per i soggetti appartenenti ad un gruppo industriale, in caso di esito negativo dell'aggiornamento di cui sopra, potra' essere effettuata un'ulteriore verifica applicando il suddetto parametro ai dati ufficiali del bilancio consolidato, sempreche' quest'ultimo comprenda anche il bilancio del soggetto proponente. Per i progetti di ricerca presentati dai soggetti di cui all'ultimo comma del punto A.2, l'esito del suddetto aggiornamento e' da considerarsi positivo qualora la rispondenza del parametro di onerosita' della posizione finanziaria sia riscontrabile almeno per la societa' indicata per lo sfruttamento industriale. Per i progetti di formazione la stipula e' sempre subordinata alla sola verifica dell'assenza delle condizioni di cui al comma 2 del punto A.1. 8. Ove il contratto non venga stipulato entro i termini previsti per inadempienza del soggetto proponente, l'istituto gestore del Fondo ovvero, per le operazioni legge n. 346/88, quello finanziatore, provvedera' a segnalarne al MURST le motivazioni, per l'adozione delle relative determinazioni. 9. Fatto salvo quanto stabilito nel successivo comma, ogni erogazione contrattuale e' subordinata alle previste verifiche dell'avanzamento del progetto, nonche', per le operazioni a valere sul Fondo ricerca applicata, al permanere del rispetto del parametro di onerosita' della posizione finanziaria valutato secondo i criteri di cui al punto A.7. In caso di mancata rispondenza del predetto parametro, l'erogazione e' subordinata alla condizione di cui al punto C.2. Nel caso in cui la contraente risulti morosa su operazioni di finanziamento ai sensi della legge n. 46/82, e successive integrazioni e della legge n. 346/88, ovvero in procedura concorsuale, l'istituto gestore del Fondo proporra' al MURST una decisione in merito alla revoca, sospensione o vigenza del contratto. Per i finanziamenti in forma di contributo nella spesa - ivi compresi i finanziamenti per progetti di formazione - l'erogazione finale e' subordinata unicamente alla verifica del corretto completamento del progetto e dell'assenza di procedure concorsuali. B. PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. 1. La domanda di finanziamento per lo sviluppo di progetti di ricerca nel campo della cooperazione internazionale deve essere presentata al MURST - Dipartimento per le relazioni internazionali. I costi ammissibili al beneficio decorrono dalla data di presentazione della domanda. 2. Il Dipartimento per le relazioni internazionali da' comunicazione ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento istruttorio ai fini dell'approvazione del progetto in sede internazionale, indicando l'ufficio competente e il funzionario responsabile. L'ufficio competente svolge le attivita' istruttorie di valutazione sulla rispondenza dei progetti ai contenuti degli accordi internazionali, avvalendosi anche di esperti nelle materie di specifico interesse scelti nell'apposito albo di cui al precedente punto A.5, oltreche' nell'ambito della commissione CORI. Agli esperti verra' conferito apposito incarico secondo quanto previsto al punto E.3, comma 3. 3. L'istituto gestore del Fondo, ricevuta la domanda dal MURST, effettua le valutazioni economico-finanziarie delle imprese richiedenti e della loro capacita' finanziaria a sostenerne il costo sulla base di quanto indicato al punto A.2. Nei casi previsti al punto A.1, comma 2, e al punto A.3 si applica la procedura indicata allo stesso punto A.3 per i progetti di formazione. 4. L'istruttoria tecnico-scientifica viene affidata dall'istituto gestore del Fondo ad un esperto inserito nell'albo di cui al punto A.5, comunque scelto dall'istituto gestore del fondo, con l'assenso del MURST; trascorsi dieci giorni dall'invio della comunicazione al MURST, la designazione si intende approvata. Per il resto si applicano le procedure indicate al punto A.5. 5. Il Dipartimento per le relazioni internazionali predispone le valutazioni conclusive dell'istruttoria di cui al punto B.2, comma 2, comprensive del parere di competenza trasmesso dall'istituto gestore del Fondo, da sottoporre alla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 22/87. 6. Per la stipula dei contratti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti punti A .7 e A.8, ed in particolare nel caso si verifichino le situazioni previste al citato punto A.7, comma 2, l'istituto gestore del Fondo procedera' sentito il MURST. 7. Per le erogazioni si applicano le disposizioni di cui al precedente punto A.9 e le condizioni ivi stabilite dovranno essere verificate relativamente a ciascun contraente. L'istituto procedera' sentito il MURST, nei casi in cui ritenga di subordinare l'erogazione a nuove condizioni. 8. Ai fini della gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, il Dipartimento per le relazioni internazionali, avvalendosi anche degli esperti di cui al punto B.2, comma 2, segue lo stato di avanzamento delle attivita' contrattuali dei progetti. C. GARANZIE. 1. Le operazioni di finanziamento sono di norma garantite dalla fidejussione personale dei soci che detengono il controllo della societa' proponente ovvero da polizza fidejussoria rilasciata dalle societa' di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici. In assenza di tali garanzie e' richiesta la fidejussione bancaria. Per i progetti di formazione sono ammesse esclusivamente la polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria, che devono garantire un importo pari al doppio dell'anticipo erogato. 2. In caso di esito negativo della verifica del parametro di onerosita' effettuata ai sensi del comma 1 del punto A.9, l'erogazione e' subordinata all'acquisizione di fidejussione bancaria ovvero - qualora l'operazione sia gia' assistita da tale garanzia - all'esplicito assenso della banca garante. D. OPERAZIONI DIRETTAMENTE EFFETTUABILI DALL'ISTITUTO GESTORE DEL FONDO. Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente delibera, l'istituto gestore del Fondo e' autorizzato ad effettuare direttamente - previa specifica valutazione e motivazione, secondo le modalita' sue proprie ed attraverso i propri organi statutari o dirigenti dell'istituto delegati dagli organi statutari - gli atti di seguito riportati, di cui deve dare successiva comunicazione al MURST: 1) voltura/aggiornamento della titolarita' del finanziamento, nell'ambito di soggetti appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale; 2) sostituzione, riduzione, liberazione e modifica di garanzie e di condizioni particolari ed accessorie (aumento di capitale sociale, quota di partecipazione in progetti consortili, ecc.); 3) concessione di proroga, per motivi documentati di natura tecnica, del periodo di durata del progetto nella misura massima di un anno e, per i finanziamenti in forma di credito agevolato, conseguente riduzione del periodo di ammortamento, mantenendo identica la durata complessiva dell'operazione (ricerca e ammortamento); 4) definizione della data di inizio del progetto nei casi in cui l'inizio avvenga successivamente alla delibera di concessione nonche' nei casi di ritardato avvio del progetto, fermo restando il termine finale dello stesso; 5) determinazione del valore di cessione delle azioni delle societa' di ricerca; 6) determinazione delle modalita' per il recupero dei crediti (fatto salvo ovviamente quanto riservato al MURST da disposizioni di legge). E. PROGRAMMI NAZIONALI DI RICERCA E RELATIVA FORMAZIONE PROFESSIONALE. 1. Per la definizione dei programmi nazionali di ricerca e formazione, il Ministro identifica l'area tecnico-scientifica di intervento e procede alla costituzione di specifiche commissioni composte da esperti rappresentativi delle competenze industriali, accademiche, della ricerca pubblica nonche', quando opportuno, di altre amministrazioni interessate. La commissione elabora un documento programmatico che sottopone all'approvazione del Ministro. Tale approvazione viene formalizzata con delibera ministeriale che, tra l'altro, determina l'entita' dell'ammontare massimo della spesa, previa verifica, da parte del Dipartimento della ricerca scientifica e tecnologica (di seguito denominato Dipartimento), della compatibilita' con le risorse finanziarie disponibili sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa. 2. Il Dipartimento provvede con decreto ministeriale alla pubblicazione del programma nella Gazzetta Ufficiale, avviando un concorso per l'assegnazione dei contratti di ricerca. Il decreto tra l'altro: definisce i temi di ricerca e formazione nei quali e' articolato il programma, fissandone i limiti massimi di durata e di spesa; stabilisce i termini per la presentazione delle offerte da parte dei soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 2 della legge n. 46/1982 e successive integrazioni; disciplina le modalita' di partecipazione; reca in allegato la modulistica necessaria per la predisposizione delle offerte. 3. Il Dipartimento, acquisite agli atti le offerte pervenute, da' comunicazione ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento istruttorio, indicando l'ufficio competente ed il funzionario responsabile. L'ufficio competente provvede allo sviluppo dell'istruttoria tecnico-economica per ciascuna offerta pervenuta, anche sulla base dei parametri di cui al punto A.2 della presente delibera, avvalendosi inoltre, per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici, della collaborazione di esperti nella materia di specifico interesse. In particolare l'istruttoria deve evidenziare per ciascun progetto il grado di rispondenza ai requisiti del bando in termini di congruita' economica e di complessiva convenienza sotto il profilo costi/prestazioni; di adeguatezza delle metodologie proposte per lo svolgimento della ricerca; di competitivita' dei risultati attesi rispetto allo stato dell'arte ed alla prevedibile evoluzione del settore nel medio periodo; di capacita' scientifica, tecnologica ed organizzativa dei soggetti proponenti per la corretta esecuzione delle attivita' contrattuali e per la successiva industrializzazione e diffusione dei trovati. Gli esperti sono scelti dal Ministero nell'apposito Albo di cui al punto A.5 della presente delibera. L'istituto gestore del Fondo, avutane comunicazione, provvede alla formalizzazione dell'incarico stesso con contratto, nonche' il pagamento dei relativi compensi a carico del Fondo speciale per la ricerca applicata. Le valutazioni conclusive della istruttoria sono sottoposte dall'ufficio competente al comitato tecnico-scientifico ex art. 7 della legge n. 46/1982, che deve esprimere al Ministro il previsto parere in merito alla scelta del soggetto ritenuto piu' rispondente ai fini del successivo affidamento del contratto. 4. Il Ministro, sulla base delle conclusioni istruttorie dell'ufficio e del parere espresso dal comitato tecnico-scientifico, sceglie i soggetti con i quali avviare le attivita' negoziali per la messa a punto degli impegni contrattuali ai fini del successivo eventuale affidamento degli specifici contratti. La scelta viene formalizzata mediante apposito decreto pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale che evidenzia, per ciascun tema del programma il soggetto con cui sviluppare l'ulteriore attivita' negoziale nonche' i limiti massimi di costo e di durata del contratto. L'ufficio da' comunicazione delle determinazioni ministeriali ai soggetti interessati, evidenziando la natura non definitiva del provvedimento, condizionato, tra l'altro, dalla verifica dei presupposti di cui alla legge n. 55/1990, e successive modifiche ed integrazioni (antimafia). Il predetto decreto di scelta viene adottato di norma entro centoventi giorni dalla data di scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte. 5. L'ufficio, in contraddittorio con il soggetto prescelto, provvede alla predisposizione del capitolato tecnico specifico con il quale vengono esattamente definite le rispettive prestazioni contrattuali, con particolare riferimento agli obiettivi, alle modalita' operative e finanziarie delle ricerche, nonche' al regime dei risultati attesi. Per lo sviluppo di tali attivita' l'ufficio si avvale anche degli esperti di cui al precedente punto 3, nonche' delle competenze dell'Istituto gestore del Fondo. Il capitolato viene elaborato secondo lo schema tipo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 355 del 28 dicembre 1984, e successive modifiche e integrazioni. I tempi previsti per l'espletamento delle attivita' precontrattuali sono fissati in centocinquanta giorni dalla data del decreto di scelta. Eventuali ritardi ingiustificati o inadempienze da parte del soggetto prescelto possono comportare l'adozione da parte del MURST di un provvedimento di non affidamento del contratto, salvo di diritto di richiedere il risarcimento del danno. 6. Espletati tutti gli adempimenti precontrattuali previsti, il Dipartimento procede all'affidamento del contratto di ricerca al soggetto prescelto, ovvero all'adozione di un provvedimento motivato di non assegnazione, ove non ricorrano o siano venute meno le condizioni per l'affidamento del contratto stesso. L'affidamento avviene con apposito decreto con cui e' anche richiesto all'istituto gestore del Fondo di provvedere alla stipula del contratto, utilizzando lo schema di convenzione-tipo approvato con decreto ministeriale del 27 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215, del 6 agosto 1983. Il decreto, che reca allegato il capitolato tecnico e lo schema da utilizzare per l'acquisizione della garanzia prevista dal contratto, viene trasmesso all'istituto gestore del Fondo e alla controparte ed e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale. 7. Prima della stipula, che deve intervenire entro novanta giorni dalla data del decreto di affidamento, l'istituto effettua gli accertamenti di tipo giuridico, e provvede agli adempimenti preliminari previsti dal contratto e dal capitolato tecnico. L'istituto gestore del Fondo, dopo il perfezionamento dell'atto, da' notizia al MURST della stipula per il regolare avvio delle attivita' gestionali. Ove il contratto non venga stipulato entro i termini previsti per inadempienza del soggetto affidatario, l'istituto gestore del Fondo provvede a segnalarne al MURST le motivazioni per l'adozione delle relative determinazioni. 8. Per la verifica del corretto svolgimento delle attivita' contrattuali, il MURST si avvale anche di un esperto scientifico scelto nell'apposito albo di cui al punto A.5 della presente delibera. L'istituto gestore del Fondo, avutane comunicazione, provvede alla formalizzazione del contratto di collaborazione professionale, nonche' al pagamento dei relativi compensi. 9. Il diritto di utilizzazione dei risultati delle ricerche puo' essere ceduto a titolo oneroso con priorita' ai soggetti esecutori che devono presentare, entro i termini contrattuali formale richiesta. A fronte della richiesta il MURST, in contraddittorio con il soggetto interessato, sviluppa le necessarie attivita' per la definizione delle condizioni di cessione. La proposta di contratto di cessione viene sottoposta al parere del comitato tecnico-scientifico ex art. 7 della legge n. 46/1982. Il MURST, sulla base di tale parere, da' mandato all'istituto gestore del Fondo di stipulare il contratto di cessione secondo lo schema tipo definito con decreto ministeriale 10 dicembre 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 1993 e di curarne la conseguente gestione. F. COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO. Il comitato tecnico-scientifico (ex art. 7 della legge n. 46/1982), per l'espletamento dei compiti cui e' preposto, si riunisce con frequenza almeno mensile. G. CONTRATTI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 46/1982. 1. Per il conseguimento di particolari obiettivi di interesse pubblico diffuso, nell'ambito della realizzazione di interventi organici, anche collegati all'attuazione di intese e/o accordi di programma, il Ministro, su proposta di amministrazioni pubbliche anche regionali, imprese, enti di ricerca, enti pubblici economici, puo' affidare ai soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 2 della legge n. 46/1982, l'esecuzione di progetti di valorizzazione della ricerca, anche con riferimento alla formazione professionale, attraverso specifici contratti. 2. Il Dipartimento della ricerca scentifica e tecnologica (di seguito denominato Dipartimento), acquisiti agli atti i progetti redatti sulla base di una apposita modulistica predisposta a tali fini, avvia la fase istruttoria, dandone comunicazione ai soggetti interessati, secondo le modalita' previste dalla legge n. 241/1990. Per lo sviluppo delle attivita' istruttorie il Ministro puo' avvalersi della collaborazione di esperti nelle materie di specifico interesse, scelti nell'apposito albo di cui al punto A.5 del presente decreto. Per tali esperti si applica il regime previsto per l'attuazione dei programmi nazionali di ricerca, punto E.3, comma 3, del presente decreto. 3. Le valutazioni conclusive dell'istruttoria sono sottoposte dal Dipartimento al comitato tecnico-scientifico ex art. 7 della legge n. 46/1982, per l'acquisizione del parere in merito alla qualita' e alla rispondenza del progetto agli obiettivi generali da perseguire. Il parere del comitato viene verbalizzato in un apposito resoconto sommario, da inoltrare al Ministro unitamente alle conclusioni istruttorie dell'ufficio. 4. Il Ministro, sulla base di tale documentazione, puo' deliberare l'approvazione del progetto. Il relativo decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il Dipartimento da' comunicazione della determinazione ministeriale al soggetto interessato, evidenziando la natura non definitiva del provvedimento condizionato, tra l'altro, alla verifica dei presupposti di cui alla legge n. 55/1990 e successive modifiche e integrazioni. La predettta delibera viene adottata, di norma, entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto. 5. Il Dipartimento, in contraddittorio con il soggetto proponente, provvede alla predisposizione di un capitolato tecnico specifico, secondo le modalita' previste per l'attuazione del programmi nazionali di ricerca di cui al punto E.5, primo comma, della presente delibera. Il capitolato viene elaborato secondo uno schema-tipo all'uopo predisposto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. I tempi previsti per l'espletamento di tali adempimenti sono fissati in novanta giorni dalla data della delibera. 6. Espletati tutti gli adempimenti contrattuali, il Dipartimento procede all'affidamento del contratto secondo le modalita' procedurali previste al punto E.6 del presente decreto, utilizzando uno schema di convenzione tipo all'uopo predisposto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 7. La stipula del contratto e la relativa gestione seguono le modalita' e i termini previsti per i programmi nazionali di ricerca ai punti E. 6, E. 8 e E.9 della presente delibera. H. NORME TRANSITORIE. 1. Le disposizioni di cui alla presente delibera si applicano anche alle domande di finanziamento di cui ai punti A e B del presente decreto pervenute all'Istituto gestore del Fondo prima dell'entrata in vigore delle direttive CIPI del 28 dicembre 1993 - ivi comprese le domande gia' preselezionate da parte del MURST - e per le quali non e' stata ancora deliberata la concessione delle agevolazioni. Per i progetti per i quali la nomina dell'esperto scientifico e' stata formalizzata prima dell'entrata in vigore delle suddette direttive, la stessa deve ritenersi confermata. Per i progetti di cooperazione internazionale le disposizioni di cui ai punti B. 1 e B.2 si applicano a quelli presentati successivamente alla data di entrata in vigore delle direttive CIPI del 28 dicembre 1993. Per i progetti di formazione preselezionati successivamente al 26 ottobre 1993 la presente normativa sostituisce quella provvisoria definita nella medesima data. Le disposizioni della presente delibera si applicano anche ai programmi nazionali di ricerca per i quali, alla data di entrata in vigore delle direttive CIPI del 28 diembre 1993, non sia intervenuta la deliberazione di affidamento, fermi restando gli adempimenti gia' svolti in fase istruttoria. 2. Le operazioni di cui ai punti A e B della presente delibera gia' deliberate alla data di entrata in vigore delle direttive CIPI del 28 dicembre 1993 sono stipulabili, alle condizioni previste nella delibera di concessione delle agevolazioni, senza alcuna ulteriore verifica nel caso in cui la stipula intervenga entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente delibera e comunque non oltre dodici mesi dalla data della delibera stessa. Trascorso tale termine si applicheranno le disposizioni di cui ai punti A. 7, A. 8 e B.6. Eventuali variazioni delle condizioni previste nella delibera di concessione delle agevolazioni potranno essere autorizzate sulla base dei criteri di cui alla presente delibera. Le erogazioni - anche per le operazioni gia' stipulate - saranno in ogni caso regolate dalle disposizioni di cui ai punti A. 9 e B.7. Roma, 29 aprile 1994 Il Ministro: COLOMBO