(all. 2 - art. 1)
   PMI.  Si  considerano piccole e medie le imprese che presentano le
caratteristiche di cui al decreto del  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  del  2  marzo  1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 1994, n.  76,  recante  l'adeguamento
alla  disciplina  comunitaria  della  definizione  di piccola e media
impresa da applicare alle normative  agevolative  vigenti  in  favore
dell'apparato produttivo.
   Zone   eleggibili.   Sono  eleggibili  i  territoiri  che  possono
beneficiare  del  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  a   titolo
dell'obiettivo  1  (regioni in ritardo di sviluppo), dell'obiettivo 2
(zone in  declino  industriale)  e  dell'obiettivo  5B  (zone  rurali
marginali),  come  definiti dal regolamento della Commissione Europea
n. 2052/88, e successive integrazioni e modificazioni.
   Ricerca applicata. Si considerano attivita' di  ricerca  applicata
quelle che comportano l'adozione di metodologia di analisi, soluzioni
progettuali,   scelte   realizzative   e   approcci  tecnologici  non
consolidati e che sono finalizzate alla messa a punto di  prodotti  o
processi da trasferire in produzione alla conclusione delle attivita'
stesse.
   Particolare   rilevanza   tecnologica  (PRT).  Si  considerano  di
particolare rilevanza tecnologica i progetti di ricerca applicata che
prevedono  lo  svolgimento  di   attivita'   di   elevato   contenuto
tecnico-scientifico,  in  riferimento  alle  discipline  tecnologiche
utilizzate,  e  che  inoltre  presentano  almeno  uno  dei   seguenti
requisiti:
    riguardano prodotti o processi di avanguardia rispetto allo stato
dell'arte  mondiale  o,  purche' rilevanti per un settore di primaria
importanza tecnologica e industriale, allineati rispetto  allo  stato
dell'arte mondiale;
    mirano  a  risultati  in  grado  di indurre rilevanti avanzamenti
tecnologici in molteplici settori applicativi;
    riguardano prodotti o  processi,  proposti  da  piccole  e  medie
imprese,  allineati  allo  stato  dell'arte mondiale o di avanguardia
rispetto allo stato dell'arte nazionale.
   Elevato rischio  industriale  (ERI).  Si  considerano  di  elevato
rischio  industriale  i  progetti di ricerca applicata che presentano
almeno uno dei seguenti requisiti:
    sono rivolti ad un mercato in via di formazione e suscettibile di
rapida evoluzione tecnologica;
    sono rivolti ad un mercato il cui sviluppo sia obiettivamente  di
difficile valutazione e nel quale la richiedente non e' presente;
    sono  rivolti  ad  un mercato dominato dalla concorrenza estera e
nel quale la presenza di aziende italiane sia scarsamente competitiva
o estremamente limitata;
    sono rivolti ad un  mercato  suscettibile  di  rapida  evoluzione
tecnologica e dominato dalla concorrenza estera;
    richiedono  l'impiego  di risorse di eccezionale rilevanza (costo
del progetto superiore al doppio del capitale netto aziendale e costo
annuo del progetto superiore al 15%  del  fatturato  annuo)  rispetto
alla consistenza economico-patrimoniale dell'impresa.