(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                           Tabella XXI-bis
                   DIPLOMA IN METODOLOGIE FISICHE
   Art. 1 (Istituzione e durata del corso di diploma). - Il corso  di
diploma  ha  lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di
metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento
del livello formativo richiesto dall'area  professionale  di  addetto
alla  strumentazione  ed  al  suo  uso  in laboratori industriali, di
servizio e di ricerca.
   In particolare il corso di diploma fornira' competenze  specifiche
dirette a:
    uso  corretto  di  strumentazione  fisica,  soprattutto nelle sue
forme specialistiche, dedicate ed automatizzate;
    utilizzo  con  valutazione  critica,  delle  tecnologie  e  della
strumentazione per la raccolta, trasmissione ed elaborazione dati;
    uso  di  metodi  diagnostici,  frutto di applicazioni strumentali
delle piu' recenti scoperte scientifiche.
   La durata del corso di diploma stabilita in anni tre.
   Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di  diplomato
in metodologie fisiche.
   Art.  2  (Accesso al corso di diploma). - L'iscrizione al corso e'
regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli
studi universitari.
   Il numero degli iscritti a ciascun  anno  di  corso  e'  stabilito
annualmente  dal  senato accademico, sentito il consiglio di facolta'
di scienze matematiche, fisiche e naturali, in  base  alle  strutture
disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro a secondo i criteri
generali  fissati  dal  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della  legge
n. 341/90.
   Le  modalita'  delle  eventuali prove di ammissione sono stabilite
dal consiglio di facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
   Art. 3 (Corsi di laurea e di diploma affini -  Riconoscimenti).  -
Ai   fini   del   proseguimento  degli  studi  il  corso  di  diploma
universitario di cui all'art. 1 e' riconosciuto affine  ai  corsi  di
laurea in fisica, in astronomia ed in scienza dei materiali.
   Nell'ambito   dei  corsi  affini,  la  facolta'  riconoscera'  gli
insegnamenti seguiti con esito positivo  avendo  riguardo  alla  loro
validita'  culturale,  propedeutica o professionale per la formazione
richiesta  dal  corso  al  quale  sono  chiesti  il  trasferimento  o
l'iscrizione.  In  tale occasione la facolta' di scienze matematiche,
fisiche  e  naturali  stabilisce,  salvo  colloqui   integrativi   su
contenuti   specifici,   e   fermo   restando  l'equivalenza  di  due
semestralita'  ad  una  annualita',  i  moduli  che  possono   essere
riconosciuti  nel  passaggio  dall'uno  all'altro dei corsi ed indica
l'anno di corso cui lo studente puo' iscriversi.
   Art. 4  (Articolazione  del  corso  degli  studi).  -  L'attivita'
didattica complessiva comprende non meno di 500 ore per anno. Essa e'
comprensiva delle esercitazioni, teoriche e di laboratorio, seminari,
corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche,
prove   parziali   di   accertamento,  correzione  e  discussione  di
elaborati, ecc. In ogni caso non meno di 120 per anno  devono  essere
dedicate  ad  attivita'  pratiche  di  laboratorio o di tirocinio. Le
attivita' corrispondenti ai due moduli di laboratorio del terzo anno,
possono essere  svolte  anche  presso  qualificati  enti  pubblici  e
privati con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.
   Art.  5  (Ordinamento  didattico).  -  L'ordinamento didattico che
segue e' formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come
insiemi  di  discipline  scientificamente  affini   raggruppate   per
raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi. Il piano di studi
si  struttura  in moduli (di non meno di 50 ore), siano essi relativi
ad insegnamenti propedeutici ovvero di specialita'  e  di  indirizzo.
Nell'affidare  un  insegnamento  la  facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali puo' deliberare di accorpare 2 moduli in un  unico
insegnamento di non meno di 100 ore.
                        LA FORMAZIONE DI BASE
                             (19 moduli)
                           Area matematica
   Lo  studente  deve  acquisire  i  concetti  di  base della analisi
matematica e dell'informatica.
   Tali contenuti possono trovarsi negli insegnamenti  di  matematica
(A01B, A02A, A02B, A03X, A04A) e di informatica (K05B).
   Sono obbligatori sei moduli da scegliersi all'interno dei seguenti
settori disciplinari:
    A01B Geometria;
    A02A Analisi matematica;
    A02B Probabilita' e statistica matematica;
    A03X Fisica matematica
    A04A Analisi numerica;
    K05B Informatica.
                             Area fisica
   Lo  studente  deve  acquisire  i  concetti  generali  della fisica
generale,  le  tecniche  di  laboratorio,  in  particolare   ottiche,
elettroniche  ed  informatiche  ed  alcune  conoscenze  di base della
fisica moderna.
   Sono  obbligatori  dodici  moduli  di  cui   almeno   quattro   di
laboratorio,   da   scegliersi   all'interno   dei  seguenti  settori
disciplinari:
    B01A Fisica generale;
    B01B Fisica;
    B02A Fisica teorica;
    B03X Struttura della materia;
    B04X Fisica nucleare;
    K01X Elettronica.
                            Area chimica
   E' obbligatorio un modulo in cui si forniscano alcune informazioni
di base di:
    C03X Chimica generale ed inorganica.
               FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI INDIRIZZO
   Sulla base delle esigenze e competenze locali, sei moduli (di  cui
almeno  due  di  laboratorio)  saranno scelti all'interno dei settori
disciplinari inizianti con A, B, C, D, e K, al fine di  specializzare
la formazione in uno dei seguenti indirizzi:
    misure e tecniche fisiche di laboratorio;
    tecniche fisiche dei dispositivi elettronici e optoelettronici;
    tecniche fisiche di diagnostica medica e biomedica;
    tecniche fisiche di diagnostica e controllo ambientale;
    tecniche fisiche di studio e conservazione dei beni culturali;
    fisica sanitaria;
    problematiche fisiche e tecniche computazionali.
   Per  il  raggiungimento  del  monte  complessivo  di  ore indicate
all'art. 4,  le  facolta'  possono  attivare  altri  moduli  oltre  i
venticinque indicati.
   Art.  6  (Esame di diploma). - L'esame di diploma, cui lo studente
accede dopo aver svolto le attivita' previste all'art.  4,  tende  ad
accertare la preparazione di base e professionale del candidato. Esso
comprende  la  discussione  di  un elaborato preparato dallo studente
sull'attivita'   da   lui   svolta   nell'ambito   del    laboratorio
specialistico  del  terzo  anno  e dei corsi specifici dell'indirizzo
prescelto.
   Art. 7 (Regolamento dei corsi di  diploma).  -  I  consigli  delle
competenti    strutture    didattiche   determinano,   con   apposito
regolamento, in conformita'  del  regolamento  didattico  di  Ateneo,
l'articolazione  del corso di diploma, in accordo con quanto previsto
dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/90.
   In particolare, nel regolamento sara'  riportato  il  piano  degli
studi,  nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di
area disciplinare di cui all'art. 5.
   Nel manifesto degli studi saranno almeno individuati:
    i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati)
con le relative denominazioni, che potranno essere scelte dai settori
disciplinari, con le qualificazioni ritenute piu'  opportune,  quali:
I, II, istituzioni, avanzato, progredite, esercitazioni, laboratorio,
sperimentazioni,  nonche'  tutte  le  altre che giovino a determinare
piu' esattamente il livello ed il contenuto didattico;
    le propedeuticita' di esame;
    la durata di ciascun corso di insegnamento;
    la  collocazione  degli  insediamenti  nei   successivi   periodi
didattici;
    le prove di valutazione degli studenti;
    i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo.
     Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
                             tecnologica
                               COLOMBO