IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in servizio sociale espresso nell'adunanza del 21 maggio 1993; Preso atto che lo stesso Consiglio universitario nazionale, nelle more dell'approvazione della legge 23 marzo 1993, n. 84, concernente "l'ordinamento della professione di assistente sociale e l'istituzione dell'albo professionale", ha provveduto ad una serie di consultazioni con associazioni di settore (direttori delle scuole, sindacati, organismi di assistenti sociali, ecc.); Rilevato che allo stato non si e' ancora formalmente costituito l'albo professionale degli assistenti sociali di cui alla predetta legge n. 84/93; Riconosciuta la necessita' di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XLIII del medesimo, la tabella XLIV, relativa al corso di diploma universitario in servizio sociale; Decreta: Articolo unico All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunto il diploma universitario in servizio sociale. La tabella II annessa al predetto regio decreto e' integrata nel senso che le facolta' di giurisprudenza, lettere, economia e commercio, sociologia, psicologia, scienze politiche, magistero e medicina e chirurgia possono rilasciare l'anzidetto diploma universitario in servizio sociale. Dopo la tabella XLIII, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunta la tabella XLIV, relativa al diploma universitario in servizio sociale. L'anzidetta tabella e' allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 luglio 1993 Il Ministro: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1994 Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 18