(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                            Tabella XLIV
             DIPLOMA UNIVERSITARIO IN "SERVIZIO SOCIALE"
   Art. 1 (Istituzione e durata del corso di diploma universitario in
servizio sociale). - Il corso di diploma ha lo scopo di fornire  agli
studenti  conoscenze  adeguate  di  metodi  e  contenuti  culturali e
scientifici volte al conseguimento del  livello  formativo  richiesto
dall'area professionale del servizio sociale.
   In particolare, il corso di diploma fornira' competenze specifiche
volte  a  prevenire  e  risolvere  situazioni  di disagio di singoli,
gruppi o comunita' nell'ambito del sistema organizzato delle  risorse
sociali;   a   promuovere   e  coordinare  nuove  risorse,  anche  di
volontariato;  a  svolgere  compiti  di  gestione,  organizzazione  e
programmazione e direzione dei servizi sociali e a contribuire ad una
diffusione  delle strategie di informazione sociale sui servizi e sui
diritti degli utenti.
   La durata del corso di diploma e' di tre anni. Al compimento degli
studi viene conseguito il titolo di assistente sociale.
   All'atto del recepimento dell'ordinamento didattico da parte delle
singole universita', gli organi competenti indicheranno  le  facolta'
che,   per   ciascuna  delle  aree  previste  dall'art.  5,  dovranno
assicurare, secondo le norme vigenti, la copertura degli insegnamenti
del corso.
   Art. 2 (Accesso al corso di diploma). - L'iscrizione al  corso  e'
regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli
studi universitari.
   Il  numero  degli  iscritti  a  ciascun anno di corso e' stabilito
annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di  facolta',
in  base  alle  strutture  disponibili, alle esigenze del mercato del
lavoro  e  secondo  i  criteri   generali   fissati   dal   Ministero
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi
dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/90.
   Le modalita' delle eventuali prove di  ammissione  sono  stabilite
dal consiglio di facolta'.
   Art.  3  (Corsi di laurea e di diploma affini - Riconoscimenti). -
Ai fini del proseguimento degli studi, il corso  di  diploma  di  cui
all'art.  1  e' riconosciuto affine ai corsi di laurea in sociologia,
scienze  dell'educazione  (indirizzo   extrascolastico)   e   scienze
politiche (indirizzo politico-sociale o sociologico).
   Nell'ambito   dei   corsi   affini,   il   consiglio  di  facolta'
riconoscera' gli insegnamenti seguiti con esito  positivo,  indicando
laddove  necessario  le singole corrispondenze anche parziali, avendo
riguardo alla loro validita' culturale, propedeutica o  professionale
per   la   formazione   richiesta   dal  corso  al  quale  si  chiede
l'iscrizione.
   Art. 4 (Articolazione del corso degli studi e  del  tirocinio).  -
L'attivita'  didattica complessiva comprende non meno di 1500 ore, di
cui almeno 600 ore di attivita' pratiche di  tirocinio  professionale
svolto sotto la guida di un docente di materia professionale e con il
coordinamento   di   un   assistente   sociale  operante  negli  enti
convenzionati presso cui si svolge  il  tirocinio.  Le  attivita'  di
tirocinio  -  costitutive  della  formazione  nel  servizio sociale -
debbono  essere svolte presso il servizio sociale di qualificati enti
pubblici  o  privati,  con  i  quali   saranno   stipulate   apposite
convenzioni.
   L'ordinamento  didattico  e'  formulato  con riferimento alle aree
disciplinari  intese  come  insiemi  di  discipline  scientificamente
affini     raggruppate    per    raggiungere    definiti    obiettivi
didattico-formativi, individuate  al  successivo  art.  5,  dove  per
ciascuna  area  e'  previsto  il  numero  minimo  di ore di attivita'
didattica.
   Al fine di facilitare il ricorso a esperienze  e  professionalita'
esterne  i  moduli  relativi  all'area  professionale potranno essere
affidati ad esperti di servizio  sociale  con  titoli  ed  esperienza
professionale documentati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982.
   Art.  5  (Ordinamento didattico). - Il numero delle annualita' non
puo'  essere  inferiore  a  15  e  superiore  a  18;  e'   consentito
suddividere  ciascuna  annualita'  in  due moduli didattici di durata
semestrale; ogni singola annualita' si articola su almeno 60  ore  di
didattica.
   Le  aree  disciplinari  caratterizzanti  sono  8;  le prime 6 sono
obbligatorie sul piano nazionale, mentre delle 2 aree seguenti almeno
una dovra' essere attivata in ciascuna sede.
   Il piano  di  studi  e'  completato  da  almeno  sei  insegnamenti
complementari tutti semestrali.
   1. Area professionale del servizio sociale - Settori di sociologia
generale  (Q05A)  -  e sociologia dei processi economici e del lavoro
(Q05C) - (Almeno cinque moduli annuali):
    principi e fondamenti del servizio sociale;
    politica sociale;
    metodi e tecniche del servizio sociale;
    organizzazione del servizio sociale.
    2. Area  di  metodologia  delle  scienze  sociali  -  Settori  di
statistica  sociale (S03B) e sociologia generale (Q05A) - (Almeno due
moduli semestrali):
    statistica sociale;
    metodologia e tecnica della ricerca sociale.
   3. Area psicologica -  Settori  di  psicologia  sociale  (M11B)  e
psicologia  dello  sviluppo  e  dell'educazione  (M11A) - (Almeno tre
moduli semestrali):
    psicologia sociale;
    psicologia dello sviluppo.
   4. Area sociologica - Settori di sociologia  generale  (Q05A),  di
sociologia  dell'ambiente  e  del territorio (Q05D), sociologia della
devianza (Q05G),  sociologia  dei  processi  culturali,  formativi  e
comunicativi  (Q05B)  e  discipline  demoetnoantropologiche  (M05X) -
(Almeno tre moduli semestrali):
    antropologia culturale;
    sociologia;
    teoria dei processi di socializzazione;
    sociologia delle relazioni etniche;
    sociologia della famiglia;
    sociologia della devianza.
   5.  Area  giuridica  -  Settori  del  diritto  privato  (N01X), di
istituzioni di diritto pubblico (N09X), di diritto del lavoro (N07X),
di diritto amministrativo (N10X) e di diritto penale (N17X) - (Almeno
tre moduli semestrali):
    nozioni giuridiche fondamentali (N01X) o diritto privato;
    diritto della sicurezza sociale o diritto del lavoro;
    diritto pubblico (N09X);
    diritto penale o diritto e procedura penale.
   6. Area della sanita' pubblica - Settori di medicina legale (F22b)
e di igiene  generale  ed  applicata  (F22A)  -  (Almeno  due  moduli
semestrali):
    medicina sociale;
    igiene.
   7.  Area economica - Settori di economia politica (P01A), politica
economica (P01B) e scienza delle finanze (P01C) - (Almeno  un  modulo
semestrale):
    istituzioni di economia;
    economia della sicurezza sociale;
    economia pubblica.
   8.  Area  delle  scienze  dell'educazione  -  Settori di pedagogia
generale (M09A) e sociologia dei processi  culturali  e  comunicativi
(Q05B) - (Almeno 1 modulo semestrale):
    pedagogia generale;
    educazione degli adulti;
    sociologia dell'educazione.
   9.  Le  discipline  complementari  (tutte  con  modulo semestrale)
saranno scelte tra le discipline obbligatorie non sostenute come tali
o  entro  il  seguente  elenco,  fino  a  concorrere  al  numero   di
insegnamenti  scelto  dalla  struttura  didattica  entro i limiti del
comma uno dell'art. 5:
    criminologia minorile;
    diritto amministrativo;
    diritto del lavoro e della previdenza sociale;
    diritto di famiglia;
    diritto penitenziario;
    diritto regionale e degli enti locali;
    economia aziendale;
    economia del lavoro;
    etica sociale;
    lingua inglese;
    economia applicata;
    ordinamento della famiglia;
    pedagogia speciale;
    psichiatria;
    psicodinamica delle relazioni familiari;
    psicologia di comunita';
    psicologia di gruppo;
    psicopatologia;
    sociologia della comunicazione;
    sociologia della medicina;
    sociologia dell'organizzazione;
    sociologia della salute;
    sociologia della sicurezza sociale;
    statistica;
    storia contemporanea;
    storia del pensiero;
    storia dell'Amministrazione pubblica;
    storia delle idee;
    storia delle istituzioni politiche;
    storia economica e sociale del mondo contemporaneo;
    storia sociale;
    teoria e tecnica del colloquio psicologico.
   10.  Durante  il  primo  biennio  lo studente dovra' dimostrare la
conoscenza e la comprensione  di  lingua  straniera  con  particolare
riferimento ai temi del Servizio sociale. La scelta della lingua e le
modalita' di accertamento sono definite dal consiglio di diploma.
   La  frequenza  alle  lezioni  e  la  partecipazione  al  tirocinio
professionale sono obbligatorie  per  almeno  due  terzi  dell'orario
previsto.  Le attivita' svolte dagli allievi in strutture di servizio
sociale all'estero, possono essere valutate dal consiglio di  diploma
ai  fini  della  frequenza  del tirocinio professionale. Gli esami di
tirocinio consistono nella discussione di una  relazione  dettagliata
dell'attivita' professionale svolta e documentata.
   All'esame  di  diploma  lo  studente  viene ammesso solo ove abbia
frequentato i corsi e superato gli esami di  tutti  gli  insegnamenti
caratterizzanti  e  opzionali  e  tenuto  conto della valutazione del
tirocinio professionale.
   Art. 6 (Esame di diploma). - L'esame di diploma tende ad accertare
la  preparazione  di  base  e  professionale  del  candidato  secondo
modalita'  stabilite dal consiglio di diploma. L'esame consiste nella
discussione di una dissertazione scritta su un  argomento  di  natura
teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.
   Art.  7.  (Regolamento  del  corso  di  diploma).  - I consigli di
diploma determinano, con apposito  regolamento,  in  conformita'  del
regolamento   didattico  di  Ateneo,  l'articolazione  del  corso  di
diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2,  della
legge n. 341/1990.
   In  particolare,  nel  regolamento  sara'  indicato il piano degli
studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e  di
area  disciplinare  di  cui all'art. 5. Nel piano degli studi saranno
almeno individuati:
    i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o  integrati)
con le relative denominazioni e propedeuticita' di esame;
    la   collocazione   degli  insegnamenti  nei  successivi  periodi
didattici (anni o semestri);
    le prove di valutazione degli studenti e  la  composizione  delle
relative commissioni;
    i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;
    le sedi di tirocinio con cui stipulare le convenzioni.
     Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
                             tecnologica
                               COLOMBO