IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738;
  Vista l'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989;
  Vista la domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2  della
legge  n.  738/1986  e  la  relativa  documentazione presentata il 26
febbraio 1990 dalla "Ecole Active Bilingue - Jeannine Manuel";
  Vista la relazione del 30 novembre 1992 sui piani e i programmi  di
studio  proposti  nonche'  sulle strutture utilizzate e sui requisiti
professionali del personale direttivo e docente della  "Ecole  Active
Bilingue - Jeannine Manuel";
  Visto  il  parere favorevole del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione espresso nell'adunanza del 21 luglio 1993;
  Accertata  sulla  base  dell'esame  della  documentazione  e  della
predetta   relazione   ispettiva,  l'idoneita'  della  "Ecole  Active
Bilingue - Jeannine Manuel" a rilasciare il diploma di  baccellierato
internazionale;
  Ritenuto sulla base del predetto parere e della relazione ispettiva
summenzionata,  che  i  corsi  di studio attivati dalla "Ecole Active
Bilingue - Jeannine Manuel" e i titoli di studio da  essa  rilasciati
quali  diplomi  di baccellierato internazionale, presentano affinita'
con quelli  previsti  dall'ordinamento  scolastico  italiano  per  il
conseguimento  dei  diplomi  di  maturita' scientifica e di maturita'
linguistica;
  Considerato  che  la  predetta  domanda  di  iscrizione  e'   stata
presentata  entro  i  termini  previsti  dall'art.  9  dell'ordinanza
ministeriale 19 dicembre 1989, n. 429;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'"Ecole Active Bilingue - Jeannine Manuel", con sede in Parigi,
70 rue du The'atre, e' iscritta nell'elenco di cui all'art.  2  della
legge  30  ottobre  1986,  n.  738,  a decorrere dall'anno scolastico
1994-95.
  2. I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dall'"Ecole
Active Bilingue - Jeannine Manuel" sono riconosciuti quali diplomi di
maturita' scientifica ovvero di maturita' linguistica  aventi  valore
legale ai sensi dell'art. 1 della legge 30 ottobre 1986, n. 738.
  3.  Il  riconoscimento  di  cui  al  comma  2  e'  subordinato allo
svolgimento, da parte dei  diplomati,  dei  programmi  relativi  alle
discipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato A annesso
al presente decreto.
  4.  Il  punteggio  complessivo conseguito, riportato nei diplomi di
cui al comma 2, e' convertito in sessantesimi in base all'allegato  B
parimenti annesso al presente decreto.