Art. 2.
  I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati  dalla  "Ecole
Active  Bilingue  - Jeannine Manuel" in data anteriore all'iscrizione
nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre  1986,  n.  738,
sono  riconosciuti,  ai fini dell'iscrizione alle universita' ed agli
istituti di istruzione superiore, equipollenti ai diplomi  finali  di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado,  a condizione che vengano
effettuati gli accertamenti in ordine alla  conoscenza  della  lingua
italiana,   secondo   quanto   previsto   nell'art.   3,   comma   2,
dell'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989.
   Roma, 23 marzo 1994
                                         Il Ministro: JERVOLINO RUSSO