Art. 2.
  I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla "Islands
International School" in data anteriore all'iscrizione nell'elenco di
cui   all'art.   2   della  legge  30  ottobre  1986,  n.  738,  sono
risconosciuti, ai  fini  dell'iscrizione  alle  universita'  ed  agli
istituti  di  istruzione superiore, equipollenti ai diplomi finali di
istruzione secondaria di secondo  grado,  a  condizione  che  vengano
effettuati  gli  accertamenti  in ordine alla conoscenza della lingua
italiana secondo quanto previsto nell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza
ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989.
   Roma, 23 aprile 1994
                                         Il Ministro: JERVOLINO RUSSO