Art. 2. Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonche' le societa' di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attivita' indicate nei punti a), b) e c) dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi. La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria. I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi. Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalita' seguenti: a) inoltro in apposito modulo inserito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale; b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima. Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 23 maggio 1994 non verranno prese in considerazione. In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta "Rete" troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery" previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al secondo comma del presente articolo. Le domande di partecipazione devono essere presentate con indicazione, per ogni richiesta, del relativo prezzo offerto; i prezzi indicati devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di ECU o multiplo di tale cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso; ciascun operatore puo' formulare sino ad un massimo di tre offerte, ciascuna ad un prezzo diverso e per un importo non inferiore a 100.000 ECU; ogni offerta puo' comprendere la quota dei certificati da regolare in lire e quella da regolare in ECU. Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 26 maggio 1994, con corresponsione dei dietimi di interesse dal 21 febbraio 1994 al giorno di versamento. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera "Liquidazione titoli". A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia, indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialita', rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi. Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione verra' determinato sulla base della quotazione lira/ECU del giorno 23 maggio 1994, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalita' indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312. Per le sottoscrizioni da regolare in ECU, l'operatore provvedera' ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati nella domanda d'asta, l'ammontare di ECU pari al capitale nominale dei CTE assegnati al prezzo di aggiudicazione.