Art. 2.
  Possono  partecipare  all'asta  in  veste  di  operatori  la  Banca
d'Italia, le banche, nonche' le societa' di intermediazione mobiliare
iscritte all'albo istituito presso la Consob  ai  sensi  dell'art.  3
della  legge  2  gennaio  1991,  n.  1,  che  esercitano le attivita'
indicate nei punti a), b)
 e c) dell'art. 1, comma 1, della  legge  medesima.  Detti  operatori
partecipano  in  proprio  e per conto terzi, ad eccezione della Banca
d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.
  La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare  apposite  convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
Rete nazionale interbancaria.
  I  rapporti  tra  il  Ministero  del  tesoro  e  la  Banca d'Italia
correlati all'effettuazione delle  aste  tramite  la  Rete  nazionale
interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.
  Le  offerte  di  ogni  singolo operatore, ivi compresa quella della
Banca d'Italia, devono essere  presentate  con  una  delle  modalita'
seguenti:
    a)  inoltro  in  apposito  modulo  inserito  in  busta chiusa, da
indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio
mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici  -  Via
Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e
del  contenuto,  devono essere consegnate direttamente allo sportello
all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale;
    b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca
d'Italia  tramite  Rete  nazionale  interbancaria  con  le  modalita'
tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.
  Le  offerte  non  pervenute entro le ore 15,30 del giorno 23 maggio
1994 non verranno prese in considerazione.
  In caso di interruzione duratura nel  collegamento  della  predetta
"Rete"  troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery"
previste nella Convenzione tra la  Banca  d'Italia  e  gli  operatori
partecipanti  alle  aste,  di  cui  al  secondo  comma  del  presente
articolo.
  Le  domande  di  partecipazione  devono   essere   presentate   con
indicazione,  per  ogni  richiesta,  del  relativo  prezzo offerto; i
prezzi indicati  devono  variare  di  un  importo  minimo  di  cinque
centesimi  di  ECU  o multiplo di tale cifra; eventuali variazioni di
importo diverso vengono arrotondate per  eccesso;  ciascun  operatore
puo'  formulare  sino  ad  un  massimo di tre offerte, ciascuna ad un
prezzo diverso e per un importo non inferiore  a  100.000  ECU;  ogni
offerta puo' comprendere la quota dei certificati da regolare in lire
e quella da regolare in ECU.
  Il  regolamento  delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione,
sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 26 maggio  1994,  con
corresponsione  dei  dietimi  di  interesse  dal  21 febbraio 1994 al
giorno di versamento. A tal fine, la Banca  d'Italia  provvedera'  ad
inserire   in   via  automatica  detti  regolamenti  nella  procedura
giornaliera "Liquidazione titoli". A fronte dei suddetti pagamenti le
filiali della Banca d'Italia, indicate dagli operatori  come  filiali
di  ritiro  delle  materialita',  rilasceranno  ricevuta  provvisoria
valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.
  Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, il controvalore
del   capitale  nominale  dei  certificati  assegnati  al  prezzo  di
aggiudicazione  verra'  determinato  sulla  base   della   quotazione
lira/ECU del giorno 23 maggio 1994, rilevata dalla Banca d'Italia con
le modalita' indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.
  Per  le  sottoscrizioni da regolare in ECU, l'operatore provvedera'
ad accreditare presso  uno  dei  corrispondenti  esteri  della  Banca
d'Italia,  indicati  nella domanda d'asta, l'ammontare di ECU pari al
capitale nominale dei CTE assegnati al prezzo di aggiudicazione.