Art. 3.
  Restano ferme tutte le altre condizioni e modalita' di emissione di
cui  al  menzionato  decreto  del  9  febbraio  1994,  salvo  per  il
versamento  all'entrata  del  bilancio   statale   del   controvalore
dell'emissione  e  relativi  dietimi che sara' effettuato dalla Banca
d'Italia il giorno 26 maggio 1994.
  Per la determinazione di tale  controvalore  si  fara'  riferimento
alla  quotazione  lira/ECU  dei  giorni  23 e 24 maggio 1994 rilevata
dalla Banca d'Italia con le modalita' indicate nella legge 12  agosto
1993, n. 312, rispettivamente per le operazioni regolate in lire e in
ECU.