Art. 3. Restano ferme tutte le altre condizioni e modalita' di emissione di cui al menzionato decreto del 9 febbraio 1994, salvo per il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sara' effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 26 maggio 1994. Per la determinazione di tale controvalore si fara' riferimento alla quotazione lira/ECU dei giorni 23 e 24 maggio 1994 rilevata dalla Banca d'Italia con le modalita' indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312, rispettivamente per le operazioni regolate in lire e in ECU.