(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                   Al Presidente della Repubblica
   Nel consiglio comunale di Carnate (Milano) -  al  quale  la  legge
assegna  venti  membri  -  si  e'  venuta  a  determinare  una  grave
situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in  data  31
marzo 1994, da dieci consiglieri.
   Il  prefetto  di  Milano,  ritenendo  essersi verificata l'ipotesi
prevista dal comma 1, lettera b), n. 2, dell'art. 39  della  legge  8
giugno  1990,  n.  142,  ha  proposto  lo  scioglimento del consiglio
comunale sopracitato, disponendone, nel contempo,  con  provvedimento
n.  13.4/09424971-Gab.  del  31  marzo  1994,  la sospensione, con la
conseguente nomina del commissario per la  provvisoria  gestione  del
comune.
   Considerato  che  nel  suddetto ente non puo' essere assicurato il
normale funzionamento degli  organi  e  dei  servizi,  essendo  stata
superata  la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non
puo' rinnovarsi per  surrogazione,  si  ritiene  che,  nella  specie,
ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
   Mi  onoro,  pertanto,  di  sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma
l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo  scioglimento
del  consiglio  comunale  di  Carnate  (Milano)  ed  alla  nomina del
commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona  del
dott. Luigi Rivetti.
    Roma, 29 aprile 1994
                                     Il Ministro dell'interno: CIAMPI