(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                   Al Presidente della Repubblica
   Nel consiglio comunale di Candidoni (Reggio Calabria) -  al  quale
la  legge  assegna  quindici  membri - si e' venuta a determinare una
grave situazione di crisi a causa  delle  dimissioni  rassegnate,  in
tempi diversi, da sei consiglieri, che si aggiungono al decesso di un
altro consigliere ed alla decadenza di un ulteriore membro del civico
consesso.
   Il  prefetto  di  Reggio  Calabria,  ritenendo  essersi verificata
l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera b), n. 2, dell'art. 39  della
legge  8  giugno  1990,  n.  142,  ha  proposto  lo  scioglimento del
consiglio  comunale  sopracitato,  disponendone,  nel  contempo,  con
provvedimento  n. 658/94/Gab. del 12 aprile 1994, la sospensione, con
la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del
comune.
   Considerato che nel suddetto ente non puo'  essere  assicurato  il
normale  funzionamento  degli  organi  e  dei  servizi, essendo stata
superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio  non
puo'  rinnovarsi  per  surrogazione,  si  ritiene  che, nella specie,
ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
   Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla  firma  della  S.V.  Ill.ma
l'unito  schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento
del consiglio comunale di Candidoni (Reggio Calabria) ed alla  nomina
del  commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona
del dott. Rosario Fusaro.
    Roma, 29 aprile 1994
                                     Il Ministro dell'interno: CIAMPI