(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                   Al Presidente della Repubblica
   Nel consiglio comunale di San Bonifacio (Verona)  -  al  quale  la
legge  assegna  trenta  membri - si e' venuta a determinare una grave
situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate,  in  data  9
aprile 1994, da quindici consiglieri.
   Il  prefetto  di  Verona,  ritenendo  essersi verificata l'ipotesi
prevista dal comma 1, lettera b), n. 2, dell'art. 39  della  legge  8
giugno  1990,  n.  142,  ha  proposto  lo  scioglimento del consiglio
comunale sopracitato, disponendone, nel contempo,  con  provvedimento
n.  463.13.12/Gab.  dell'11  aprile  1994,  la  sospensione,  con  la
conseguente nomina del commissario per la  provvisoria  gestione  del
comune.
   Considerato  che  nel  suddetto ente non puo' essere assicurato il
normale funzionamento degli  organi  e  dei  servizi,  essendo  stata
superata  la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non
puo' rinnovarsi per  surrogazione,  si  ritiene  che,  nella  specie,
ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
   Mi  onoro,  pertanto,  di  sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma
l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo  scioglimento
del  consiglio  comunale di San Bonifacio (Verona) ed alla nomina del
commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona  del
rag. Mario Ombosi.
    Roma, 29 aprile 1994
                                     Il Ministro dell'interno: CIAMPI