APPENDICI ALLE ISTRUZIONI DEL MINISTERO DELLE FINANZE PER IL VERSAMENTO DELL'ICI DOVUTA PER L'ANNO 1994. "APPENDICE/1" Circolare del Ministero delle finanze n. 35 del 26 novembre 1993, concernente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' dello Stato. In relazione a quesiti posti da varie Intendenze di finanza, la scrivente (nel ribadire che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' dello Stato non possono farsi rientrare nell'ambito di applicazione della norma di esenzione dall'ICI recata dalla lettera a), comma 1, dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e che soggetto passivo, agli effetti di tale imposta, e' lo Stato anche nel caso in cui gli alloggi ad esso appartenenti siano affidati in gestione agli istituti autonomi per le case popolari) esprime l'avviso che, qualora siffatti alloggi siano concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili e' non piu' lo Stato proprietario bensi' l'assegnatario. Indubbiamente ci si trova, nella fattispecie, in presenza di un procedimento negoziale molto articolato caratterizzato, nelle sue fasi essenziali, dall'assegnazione dell'alloggio in locazione con pattuizione di futura vendita, dal pagamento rateale del canone in conto prezzo da parte dell'inquilino promissario e, infine, dal perfezionamento dell'operazione con la stipulazione dell'atto che sancisce il trasferimento della proprieta' dal locatore-promittente all'assegnatario. Pur non potendo, civilisticamente, essere qualificato diritto di proprieta' quello radicato in capo all'assegnatario nel corso del periodo antecedente al pagamento dell'ultima rata di prezzo, tuttavia, sotto il profilo tributario, siffatto diritto puo' essere assimilato al diritto reale di abitazione; pertanto, degradando il diritto dello Stato a quello di nuda proprieta', soggetto obbligato al pagamento dell'ICI, quale titolare del predetto diritto reale di abitazione, e' soltanto l'assegnatario fin dal momento della concessione in locazione con patto di futura vendita e riscatto ovvero fin dalla data di entrata in vigore dell'ICI, se successiva al detto momento. D'altro canto il complesso delle disposizioni fiscali vigenti, particolarmente in materia di imposte sui redditi, di IVA e di IMVIM, denota l'esistenza nel sistema del diritto tributario di un principio di carattere generale, giustificato dalle peculiari esigenze e finalita' del sistema stesso, in forza del quale le locazioni con patto di futura vendita e riscatto e le vendite con riserva della proprieta' vanno considerate, ai fini impositivi, come atti immediatamente traslativi del dominio. Ovviamente non sono interessati alla problematica in discorso gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione semplice, essendo in tal caso il locatario completamente estraneo al rapporto ICI, ne' quelli assegnati in proprieta' con pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, verificandosi in tal caso immediatamente il trasferimento della proprieta' piena. Quanto sopra esposto e' utile per risolvere anche l'ulteriore, particolare fattispecie prospettata, concernente le abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della legge n. 1676 del 30 dicembre 1960 ed assegnati a riscatto; anche in tal caso soggetto passivo ICI e' l'assegnatario. "APPENDICE/2" Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, concernente l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Nell'elenco allegato alla presente circolare, predisposto sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) ai sensi dell'art. 7, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Se accanto all'indicazione del comune non e' riportata alcuna annotazione, significa che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale. Se, invece, e' riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla "PD", significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; all'uopo, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero ai locali uffici SCAU (Servizio contributi agricoli unificati). Per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve eventuali leggi di dette province o regione che delimitino le zone agricole svantaggiate in modo diverso da quello risultante dall'allegato elenco. Attenzione. Si sottolinea che all'elenco non sono interessati i terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile, come definita dalla lettera b) dell'art. 2 del decreto legislativo n. 504/l992, atteso che tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e dalle modalita' dell'utilizzo medesimo, devono essere tassati non come terreni agricoli bensi' come aree edificabili. L'unica eccezione e' data, come disposto nel secondo periodo della predetta lettera b), dai terreni di proprieta' di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attivita' dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali; tali terreni, non potendo essere considerati aree fabbricabili per definizione legislativa, conservano comunque, sussistendo le cennate condizioni, il carattere di terreno agricolo e, quindi, per essi puo' operare l'esenzione originata dalla loro ubicazione in comuni compresi nell'elenco allegato. Non sono, altresi', interessati all'elenco i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali con vengano esercitate le attivita' agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del codice civile) di attivita' dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura: appartengono a questo primo gruppo i terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni "incolti") e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attivita' diverse da quelle agricole (ad esempio: attivita' industriali che non diano luogo pero' ad utilizzazioni edificatorie perche' in tal caso il terreno sul quale si sta realizzando la costruzione sarebbe comunque considerato area fabbricabile). Non sono, parimenti, interessati all'elenco i terreni, sempre diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attivita' agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale: appartengono a questo secondo gruppo i piccoli appezzamenti di terreno (cosiddetti "orticelli") coltivati occasionalmente senza strutture organizzative. I descritti terreni, del primo e secondo gruppo, non avendo il carattere di area fabbricabile ne' quello di terreno agricolo secondo la definizione datane dalla lettera c) dell'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992 restano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'ICI per cui non si pone il problema della esenzione. "APPENDICE/3" Circolare del Ministero delle finanze n. 4 del 9 giugno 1993 concernente il diritto di superficie Sono pervenuti vari quesiti intesi a conoscere quale sia il trattamento ai fini ICI nel caso di costituzione del diritto di superficie e nel caso di concessione di aree comunali per la costruzione di case di tipo economico e popolare. Al riguardo occorre premettere che per effetto della costituzione del diritto di superficie la proprieta' della costruzione rimane distinta e separata rispetto alla proprieta' del suolo sottostante alla costruzione medesima. Cio' stante, si ipotizzi che il soggetto A, proprietario del suolo, abbia concesso al soggetto B il diritto di superficie sul proprio suolo. Durante il periodo che va dalla data di costituzione del diritto di superficie fino alla data di ultimazione della costruzione, e quindi anche nel corso dei lavori di costruzione, la base imponibile ICI e' costituita soltanto dal valore venale in comune commercio del suolo sul quale si sta costruendo, il quale e' considerato comunque area fabbricabile; Il soggetto passivo ICI, ovverosia colui che e' obbligato alla presentazione della dichiarazione ed al versamento dell'imposta, e', per detto periodo, il soggetto A, proprietario del suolo, il quale puo' rivalersi sul soggetto B dell'imposta pagata. Nel periodo successivo, che inizia a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, la base imponibile ICI e' costituita dal valore del fabbricato; il soggetto passivo ICI, a decorrere da tale data, e' il soggetto B quale proprietario del fabbricato. A decorrere dalla data stessa il soggetto A, proprietario del suolo sottostante alla costruzione realizzata, non e piu' soggetto passivo ICI per tale suolo in quanto trattasi di immobile non avente le caratteristiche ne' di area edificabile ne' di terreno adibito all'esercizio di attivita' agricole e, quindi, al di fuori del campo di applicazione dell'ICI. Gli stessi criteri sovraenunciati vanno seguiti nel caso in cui il comune concede, sulle aree di cui e' proprietario, a terzi (normalmente, cooperative edilizie) il diritto di realizzare la costruzione di case di tipo economico e popolare, stante che nella fattispecie viene a configurarsi la costituzione di un diritto di superficie il quale normalmente ha una durata di 60 oppure 99 anni. Pertanto, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione il soggetto passivo ICI sul valore del fabbricato e' la cooperativa, la quale e' proprietaria del fabbricato stesso. Nella fase antecedente (che va dalla data della concessione fino al momento della ultimazione dei lavori di costruzione) il comune, che dovrebbe essere soggetto all'ICI sul valore dell'area concessa in quanto proprietario della stessa, normalmente non lo e' stante che nella generalita' dei casi si tratta di aree ubicate interamente o prevalentemente sul territorio del comune concedente, per cui non avendo il comune pagato l'imposta non puo', ovviamente, rivalersi sulla cooperativa (si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell' art. 4 del decreto legislativo n. 504/1992, l'ICI non si applica per gli immobili di cui il comune e' proprietario quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio). "APPENDICE/4" Art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 concernente le esenzioni dall'ICI 1. Sono esenti dall'imposta: a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonche' dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unita' sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attivita' assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attivita' predette; h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. 2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. "APPENDICE/5" Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo Agli effetti dell'ICI, si intende: per fabbricato, la singola unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano (e quindi anche, distintamente, la "abitazione"; la "cantina"; il "garage") cui sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale; per area fabbricabile, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure in base alle possibilita' effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennita' di espropriazione per pubblica utilita', considerandosi tuttavia non fabbricabili i terreni, di proprieta' di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attivita' dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali; per terreno agricolo, il terreno, diverso dall'area fabbricabile, utilizzato per l'esercizio delle attivita' agricole (vedasi, in proposito, anche la circolare n. 9 del 14 giugno 1993, riportata in "Appendice/2"). "APPENDICE/6" Modalita' di tassazione in caso di utilizzazione edificatoria delle aree In caso di edificazione su area "vergine", dalla data di inizio dei lavori di costruzione fino al momento di ultimazione degli stessi (ovvero fino al momento in cui il fabbricato e' comunque utilizzato, qualora siffatto momento di utilizzo sia antecedente a quello della ultimazione dei lavori di costruzione) la base imponibile ICI e' data solo dal valore dell'area, da qualificare agli effetti impositivi comunque come fabbricabile indipendentemente dalla sussistenza o meno del requisito dell'edificabilita', senza computare, quindi, il valore del fabbricato in corso d'opera; similmente, in caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione sull'area di risulta oppure in caso di recupero edilizio ai sensi dell'art. 3l, comma 1, lettere c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, dalla data di inizio dei lavori di demolizione oppure di recupero fino al momento di ultimazione dei lavori di ricostruzione oppure di recupero (ovvero, se antecedente, fino al momento dell'utilizzo) la base imponibile ICI e' data solo dal valore dell'area senza computare quindi il valore del fabbricato che si sta demolendo e ricostruendo oppure recuperando. Ovviamente, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o recupero (ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o recuperato e' comunque utilizzato) la base imponibile ICI e' data dal valore del fabbricato; "APPENDICE/7" Fac-simile del modello di versamento per i fabbricati gia' rurali (viene riprodotta soltanto la parte "Certificato di accreditamento") ----> Vedere MODELLO a Pag. 33 della G.U. <----