(all. 1 - art. 1)
APPENDICI ALLE ISTRUZIONI DEL MINISTERO DELLE FINANZE PER IL
   VERSAMENTO DELL'ICI DOVUTA PER L'ANNO 1994.

                            "APPENDICE/1"

Circolare del Ministero delle finanze n. 35 del 26 novembre 1993,
   concernente  gli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica di
   proprieta' dello Stato.
   In relazione a quesiti posti da varie Intendenze  di  finanza,  la
scrivente  (nel  ribadire  che  gli  alloggi di edilizia residenziale
pubblica di  proprieta'  dello  Stato  non  possono  farsi  rientrare
nell'ambito  di applicazione della norma di esenzione dall'ICI recata
dalla lettera a), comma 1, dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504
del 30 dicembre 1992 e che soggetto passivo,  agli  effetti  di  tale
imposta,  e'  lo  Stato  anche  nel  caso  in cui gli alloggi ad esso
appartenenti siano affidati in gestione agli istituti autonomi per le
case popolari) esprime l'avviso che, qualora siffatti  alloggi  siano
concessi  in  locazione  con  patto  di  futura  vendita  e riscatto,
soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili e' non piu'  lo
Stato proprietario bensi' l'assegnatario.
   Indubbiamente  ci  si  trova, nella fattispecie, in presenza di un
procedimento negoziale molto  articolato  caratterizzato,  nelle  sue
fasi  essenziali,  dall'assegnazione  dell'alloggio  in locazione con
pattuizione di futura vendita, dal pagamento rateale  del  canone  in
conto  prezzo  da  parte  dell'inquilino  promissario  e, infine, dal
perfezionamento dell'operazione con  la  stipulazione  dell'atto  che
sancisce  il  trasferimento della proprieta' dal locatore-promittente
all'assegnatario.
   Pur non potendo, civilisticamente, essere qualificato  diritto  di
proprieta'  quello  radicato  in  capo all'assegnatario nel corso del
periodo  antecedente  al  pagamento  dell'ultima  rata   di   prezzo,
tuttavia,  sotto  il profilo tributario, siffatto diritto puo' essere
assimilato al diritto reale di abitazione;  pertanto,  degradando  il
diritto  dello  Stato a quello di nuda proprieta', soggetto obbligato
al pagamento dell'ICI, quale titolare del predetto diritto  reale  di
abitazione,   e'   soltanto  l'assegnatario  fin  dal  momento  della
concessione in locazione con  patto  di  futura  vendita  e  riscatto
ovvero fin dalla data di entrata in vigore dell'ICI, se successiva al
detto momento.
   D'altro  canto  il  complesso  delle disposizioni fiscali vigenti,
particolarmente in materia di imposte sui redditi, di IVA e di IMVIM,
denota l'esistenza nel sistema del diritto tributario di un principio
di  carattere  generale,  giustificato  dalle  peculiari  esigenze  e
finalita'  del  sistema  stesso,  in forza del quale le locazioni con
patto di futura vendita e riscatto e le  vendite  con  riserva  della
proprieta'   vanno   considerate,   ai  fini  impositivi,  come  atti
immediatamente traslativi del dominio.
   Ovviamente non sono interessati alla problematica in discorso  gli
alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  concessi  in locazione
semplice, essendo in tal caso il locatario completamente estraneo  al
rapporto  ICI,  ne'  quelli  assegnati  in  proprieta'  con pagamento
rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria,  verificandosi  in  tal
caso immediatamente il trasferimento della proprieta' piena.
   Quanto  sopra  esposto  e'  utile per risolvere anche l'ulteriore,
particolare fattispecie prospettata, concernente le abitazioni per  i
lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della legge n. 1676
del  30  dicembre  1960  ed  assegnati  a riscatto; anche in tal caso
soggetto passivo ICI e' l'assegnatario.

                            "APPENDICE/2"

Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,
   concernente l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti  in  aree
   montane  o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge
   27 dicembre 1977, n. 984.
   Nell'elenco allegato alla presente  circolare,  predisposto  sulla
base dei dati forniti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
sono  indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul
cui territorio i terreni agricoli sono esenti  dall'imposta  comunale
sugli  immobili  (ICI)  ai sensi dell'art. 7, lettera h), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
   Se accanto all'indicazione del  comune  non  e'  riportata  alcuna
annotazione,  significa  che l'esenzione opera sull'intero territorio
comunale.
   Se, invece, e' riportata  l'annotazione  parzialmente  delimitato,
sintetizzata  con  la  sigla  "PD",  significa  che l'esenzione opera
limitatamente ad una parte del  territorio  comunale;  all'uopo,  per
l'esatta  individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli
uffici regionali competenti ovvero ai locali  uffici  SCAU  (Servizio
contributi agricoli unificati).
   Per  i  comuni  compresi  nei territori delle province autonome di
Trento e Bolzano e della regione  Friuli-Venezia  Giulia  sono  fatte
salve  eventuali  leggi di dette province o regione che delimitino le
zone agricole svantaggiate  in  modo  diverso  da  quello  risultante
dall'allegato elenco.
 Attenzione.
   Si  sottolinea  che  all'elenco non sono interessati i terreni che
possiedono le caratteristiche di  area  fabbricabile,  come  definita
dalla  lettera  b)  dell'art.  2 del decreto legislativo n. 504/l992,
atteso che tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e  dalle
modalita'  dell'utilizzo  medesimo,  devono  essere  tassati non come
terreni agricoli bensi' come aree edificabili. L'unica  eccezione  e'
data,  come  disposto  nel secondo periodo della predetta lettera b),
dai terreni di proprieta' di coltivatori diretti  o  di  imprenditori
agricoli  a  titolo principale i quali siano dagli stessi proprietari
condotti e sui quali  persista  l'utilizzazione  agro-silvo-pastorale
mediante  l'esercizio  di  attivita'  dirette  alla  coltivazione del
fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura  ed  all'allevamento  di
animali;   tali   terreni,   non   potendo  essere  considerati  aree
fabbricabili  per  definizione  legislativa,   conservano   comunque,
sussistendo  le  cennate condizioni, il carattere di terreno agricolo
e, quindi, per essi puo' operare  l'esenzione  originata  dalla  loro
ubicazione in comuni compresi nell'elenco allegato.
   Non  sono,  altresi',  interessati  all'elenco  i terreni, diversi
dalle  aree  fabbricabili,  sui  quali  con  vengano  esercitate   le
attivita' agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del codice
civile)  di  attivita'  dirette  alla  coltivazione  del  fondo, alla
silvicoltura,   all'allevamento   del   bestiame   ed  alle  connesse
operazioni di trasformazione  o  alienazione  dei  prodotti  agricoli
rientranti  nell'esercizio  normale  dell'agricoltura: appartengono a
questo primo gruppo i terreni  normalmente  inutilizzati  (cosiddetti
terreni   "incolti")  e  quelli,  non  pertinenziali  di  fabbricati,
utilizzati per attivita' diverse  da  quelle  agricole  (ad  esempio:
attivita'  industriali  che  non  diano  luogo pero' ad utilizzazioni
edificatorie perche'  in  tal  caso  il  terreno  sul  quale  si  sta
realizzando   la   costruzione   sarebbe  comunque  considerato  area
fabbricabile).
   Non sono, parimenti,  interessati  all'elenco  i  terreni,  sempre
diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attivita' agricole sono
esercitate  in  forma  non  imprenditoriale:  appartengono  a  questo
secondo  gruppo  i  piccoli  appezzamenti  di   terreno   (cosiddetti
"orticelli") coltivati occasionalmente senza strutture organizzative.
   I  descritti  terreni,  del  primo e secondo gruppo, non avendo il
carattere di area fabbricabile ne' quello di terreno agricolo secondo
la definizione datane  dalla  lettera  c)  dell'art.  2  del  decreto
legislativo  n. 504/1992 restano oggettivamente al di fuori del campo
di applicazione dell'ICI per  cui  non  si  pone  il  problema  della
esenzione.

                            "APPENDICE/3"
    Circolare del Ministero delle finanze n. 4 del 9 giugno 1993
                concernente il diritto di superficie

   Sono  pervenuti  vari  quesiti  intesi  a  conoscere  quale sia il
trattamento ai fini ICI nel  caso  di  costituzione  del  diritto  di
superficie  e  nel  caso  di  concessione  di  aree  comunali  per la
costruzione di case di tipo economico e popolare.
   Al riguardo occorre premettere che per effetto della  costituzione
del  diritto  di  superficie  la  proprieta' della costruzione rimane
distinta e separata rispetto alla proprieta'  del  suolo  sottostante
alla costruzione medesima.
   Cio'  stante,  si  ipotizzi  che  il  soggetto A, proprietario del
suolo, abbia concesso al soggetto B  il  diritto  di  superficie  sul
proprio suolo.
   Durante  il  periodo che va dalla data di costituzione del diritto
di superficie fino alla data  di  ultimazione  della  costruzione,  e
quindi  anche nel corso dei lavori di costruzione, la base imponibile
ICI e' costituita soltanto dal valore venale in comune commercio  del
suolo  sul  quale si sta costruendo, il quale e' considerato comunque
area fabbricabile; Il soggetto passivo ICI, ovverosia  colui  che  e'
obbligato  alla  presentazione  della  dichiarazione ed al versamento
dell'imposta, e', per detto periodo, il soggetto A, proprietario  del
suolo, il quale puo' rivalersi sul soggetto B dell'imposta pagata.
   Nel  periodo  successivo,  che  inizia  a  decorrere dalla data di
ultimazione dei lavori di costruzione,  la  base  imponibile  ICI  e'
costituita  dal  valore  del  fabbricato;  il soggetto passivo ICI, a
decorrere da tale data, e'  il  soggetto  B  quale  proprietario  del
fabbricato. A decorrere dalla data stessa il soggetto A, proprietario
del  suolo  sottostante  alla  costruzione  realizzata,  non  e  piu'
soggetto passivo ICI per tale suolo in quanto  trattasi  di  immobile
non  avente le caratteristiche ne' di area edificabile ne' di terreno
adibito all'esercizio di attivita' agricole e, quindi,  al  di  fuori
del campo di applicazione dell'ICI.
   Gli stessi criteri sovraenunciati vanno seguiti nel caso in cui il
comune   concede,   sulle  aree  di  cui  e'  proprietario,  a  terzi
(normalmente, cooperative  edilizie)  il  diritto  di  realizzare  la
costruzione  di  case  di tipo economico e popolare, stante che nella
fattispecie viene a configurarsi la costituzione  di  un  diritto  di
superficie il quale normalmente ha una durata di 60 oppure 99 anni.
   Pertanto,  a  decorrere  dalla  data  di ultimazione dei lavori di
costruzione il soggetto passivo ICI sul valore del fabbricato  e'  la
cooperativa, la quale e' proprietaria del fabbricato stesso.
   Nella  fase  antecedente (che va dalla data della concessione fino
al momento della ultimazione dei lavori di  costruzione)  il  comune,
che dovrebbe essere soggetto all'ICI sul valore dell'area concessa in
quanto  proprietario  della  stessa, normalmente non lo e' stante che
nella generalita' dei casi si tratta di aree  ubicate  interamente  o
prevalentemente  sul  territorio  del  comune concedente, per cui non
avendo il comune pagato l'imposta  non  puo',  ovviamente,  rivalersi
sulla  cooperativa (si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell' art. 4
del decreto legislativo n. 504/1992, l'ICI non  si  applica  per  gli
immobili  di  cui il comune e' proprietario quando la loro superficie
insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio).

                            "APPENDICE/4"
       Art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
                  concernente le esenzioni dall'ICI

   1. Sono esenti dall'imposta:
     a) gli immobili posseduti  dallo  Stato,  dalle  regioni,  dalle
province,   nonche'   dai  comuni,  se  diversi  da  quelli  indicati
nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle comunita' montane,
dai consorzi fra detti enti, dalle  unita'  sanitarie  locali,  dalle
istituzioni  sanitarie  pubbliche  autonome  di cui all'art. 41 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria,
artigianato  ed  agricoltura,  destinati  esclusivamente  ai  compiti
istituzionali;
     b)  i  fabbricati  classificati o classificabili nelle categorie
catastali da E/1 a E/9;
     c) i  fabbricati  con  destinazione  ad  usi  culturali  di  cui
all'articolo  5-bis  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
     d)  i  fabbricati  destinati  esclusivamente  all'esercizio  del
culto,  purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19
della Costituzione, e le loro pertinenze;
     e) i fabbricati di proprieta' della Santa  Sede  indicati  negli
articoli  13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11
febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
     f)  i  fabbricati  appartenenti  agli  Stati   esteri   e   alle
organizzazioni  internazionali  per  i  quali e' prevista l'esenzione
dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati  in  base  ad  accordi
internazionali resi esecutivi in Italia;
     g)  i  fabbricati  che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono
stati  recuperati  al  fine  di  essere  destinati   alle   attivita'
assistenziali   di   cui   alla   legge  5  febbraio  1992,  n.  104,
limitatamente al  periodo  in  cui  sono  adibiti  direttamente  allo
svolgimento delle attivita' predette;
     h)  i  terreni  agricoli  ricadenti in aree montane o di collina
delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge  27  dicembre  1977,  n.
984;
     i)  gli  immobili  utilizzati  dai  soggetti di cui all'art. 87,
comma 1, lettera c), del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive  modificazioni,  destinati  esclusivamente
allo   svolgimento   di   attivita'   assistenziali,   previdenziali,
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative  e  sportive,
nonche'  delle  attivita' di cui all'art. 16, lettera a), della legge
20 maggio 1985, n. 222.
   2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno  durante  il  quale
sussistono le condizioni prescritte.

                            "APPENDICE/5"
   Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo

   Agli effetti dell'ICI, si intende:
    per fabbricato, la singola unita' immobiliare iscritta o che deve
essere   iscritta  nel  catasto  edilizio  urbano  (e  quindi  anche,
distintamente, la "abitazione"; la "cantina"; il  "garage")  cui  sia
stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale;
    per  area  fabbricabile, l'area utilizzabile a scopo edificatorio
in base agli strumenti urbanistici generali  o  attuativi  oppure  in
base  alle possibilita' effettive di edificazione determinate secondo
i criteri previsti agli effetti dell'indennita' di espropriazione per
pubblica  utilita',  considerandosi  tuttavia  non   fabbricabili   i
terreni,  di  proprieta'  di  coltivatori  diretti  o di imprenditori
agricoli a titolo principale, i quali siano dagli stessi  proprietari
condotti  e  sui  quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale
mediante l'esercizio  di  attivita'  dirette  alla  coltivazione  del
fondo,  alla  silvicoltura,  alla funghicoltura ed all'allevamento di
animali;
    per terreno agricolo, il terreno, diverso dall'area fabbricabile,
utilizzato per  l'esercizio  delle  attivita'  agricole  (vedasi,  in
proposito,  anche  la circolare n. 9 del 14 giugno 1993, riportata in
"Appendice/2").

                            "APPENDICE/6"

Modalita' di tassazione in caso di utilizzazione  edificatoria  delle
aree
   In  caso  di  edificazione su area "vergine", dalla data di inizio
dei lavori di costruzione fino al momento di ultimazione degli stessi
(ovvero fino al momento in cui il fabbricato e' comunque  utilizzato,
qualora  siffatto  momento di utilizzo sia antecedente a quello della
ultimazione dei lavori di costruzione) la base imponibile ICI e' data
solo dal valore dell'area, da  qualificare  agli  effetti  impositivi
comunque come fabbricabile indipendentemente dalla sussistenza o meno
del requisito dell'edificabilita', senza computare, quindi, il valore
del  fabbricato  in corso d'opera; similmente, in caso di demolizione
di fabbricato e ricostruzione sull'area di risulta oppure in caso  di
recupero edilizio ai sensi dell'art. 3l, comma 1, lettere c), d), e),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, dalla data di inizio dei lavori di
demolizione  oppure  di  recupero  fino al momento di ultimazione dei
lavori di ricostruzione oppure di recupero (ovvero,  se  antecedente,
fino  al  momento  dell'utilizzo) la base imponibile ICI e' data solo
dal valore dell'area senza computare quindi il valore del  fabbricato
che si sta demolendo e ricostruendo oppure recuperando. Ovviamente, a
partire   dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  di  costruzione,
ricostruzione o recupero (ovvero, se antecedente, dalla data  in  cui
il   fabbricato  costruito,  ricostruito  o  recuperato  e'  comunque
utilizzato) la base imponibile ICI e' data dal valore del fabbricato;

                            "APPENDICE/7"

Fac-simile del modello di versamento per  i  fabbricati  gia'  rurali
(viene riprodotta soltanto la parte "Certificato di accreditamento")



          ---->  Vedere MODELLO a Pag. 33 della G.U.  <----