ALLEGATO Al Presidente della Repubblica Il consiglio comunale di San Ferdinando (Reggio Calabria) e' stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 maggio 1992, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalita' organizzata. Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come evidenziato dal prefetto di Reggio Calabria con relazione in data 14 aprile 1994, che la radicata situazione di illegalita' che ha permeato per lunghi anni la gestione politico-amministrativa del comune di San Ferdinando ed il degrado ambientale e culturale che caratterizza il territorio e lo stesso tessuto sociale del paese sono di ostacolo all'azione di recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalita' e di buon andamento, assolutamente disattesi dal disciolto consiglio comunale. Invero, sulla base degli accertamenti svolti dai competenti organi, e' emersa la sussistenza di condizioni tali da determinare un possibile inquinamento dello svolgimento delle prossime consultazioni elettorali, con il conseguente insediamento di organi di gestione disponibili a perseguire interessi illeciti, sia personali che di gruppo, attraverso collusioni, ingerenze e connivenze con la criminalita' organizzata. Significativo e', in proposito, il recente coinvolgimento di funzionari in procedimenti penali per interesse privato in atti di ufficio e truffa aggravata nonche' di sindaci ed assessori in carica sin dal 1981, ritenuti responsabili di omissioni di atti d'ufficio. In altre indagini in corso, sono interessati amministratori e funzionari in carica dal 1981 al 1990, nonche' imprenditori, tutti a vario titolo ritenuti responsabili di associazione a delinquere di stampo mafioso, finalizzata all'accaparramento di appalti comunali, nonche' di altri reati contro la pubblica amministrazione. In palese e diffuso atteggiamento di dispregio della cosa pubblica emerge anche dall'analisi dei tipi di reati perpetrati; buona parte, infatti, dei furti e dei danneggiamenti risultano effettuati in danno di strutture comunali. Essendo emerso, da approfondite analisi svolte dagli organi competenti, che le aspettative di legalita' e trasparenza nella popolazione, nonche' la volonta' di rinnovamento e partecipazione, non sono ancora consolidate nelle coscienze dei cittadini, per la latente ma pur condizionante ingerenza della criminalita' organizzata, e' fondato il timore che, nell'immediato, possa ristabilirsi quell'intreccio tra malavita locale, tessuto sociale e forze politiche, che lo scioglimento del consiglio comunale di San Ferdinando ha decisamente reciso. L'analisi della realta' locale richiede, per il conseguimento dell'obiettivo di riorganizzazione e risanamento dell'amministrazione di San Ferdinando, un maggior lasso di tempo per far emergere la parte sana della comunita' che sia in grado di esprimere, attraverso i propri organi rappresentativi, la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento. Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione di San Ferdinando e il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata ad attestare la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettivita' e la fattiva incidenza sulla tutela degli interessi finanziari, nonche' a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere da ogni condizionamento malavitoso. La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale rende necessario che il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto fino al massimo consentito dalla legge. Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108 e vista la citata relazione del prefetto di Reggio Calabria, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di San Ferdinando (Reggio Calabria) per il periodo di sei mesi. Roma, 20 aprile 1994 Il Ministro dell'interno: CIAMPI