(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                   Al Presidente della Repubblica
   Il consiglio comunale di San Ferdinando (Reggio Calabria) e' stato
sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 maggio
1992, per la durata di  mesi  diciotto,  ai  sensi  dell'art.  1  del
decreto-legge  31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni,
dalla legge  22  luglio  1991,  n.  221,  essendo  stati  riscontrati
fenomeni   di   infiltrazione   e   condizionamento  da  parte  della
criminalita' organizzata.
   Dalle  risultanze  degli  interventi  di  risanamento   effettuati
emerge,   come  evidenziato  dal  prefetto  di  Reggio  Calabria  con
relazione in data 14 aprile  1994,  che  la  radicata  situazione  di
illegalita'   che   ha   permeato   per   lunghi   anni  la  gestione
politico-amministrativa del comune di San Ferdinando  ed  il  degrado
ambientale  e  culturale  che  caratterizza il territorio e lo stesso
tessuto sociale del paese sono di  ostacolo  all'azione  di  recupero
dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalita' e di
buon  andamento,  assolutamente  disattesi  dal  disciolto  consiglio
comunale.
   Invero,  sulla  base  degli  accertamenti  svolti  dai  competenti
organi, e' emersa la sussistenza di condizioni tali da determinare un
possibile inquinamento dello svolgimento delle prossime consultazioni
elettorali,  con  il  conseguente  insediamento di organi di gestione
disponibili a perseguire interessi illeciti,  sia  personali  che  di
gruppo,   attraverso   collusioni,  ingerenze  e  connivenze  con  la
criminalita' organizzata.
   Significativo e',  in  proposito,  il  recente  coinvolgimento  di
funzionari  in  procedimenti  penali per interesse privato in atti di
ufficio e truffa aggravata nonche' di sindaci ed assessori in  carica
sin dal 1981, ritenuti responsabili di omissioni di atti d'ufficio.
   In  altre  indagini  in  corso,  sono interessati amministratori e
funzionari in carica dal 1981 al 1990, nonche' imprenditori, tutti  a
vario  titolo  ritenuti  responsabili di associazione a delinquere di
stampo mafioso, finalizzata all'accaparramento di  appalti  comunali,
nonche' di altri reati contro la pubblica amministrazione.
   In palese e diffuso atteggiamento di dispregio della cosa pubblica
emerge  anche dall'analisi dei tipi di reati perpetrati; buona parte,
infatti, dei furti e dei danneggiamenti risultano effettuati in danno
di strutture comunali.
   Essendo  emerso,  da  approfondite  analisi  svolte  dagli  organi
competenti,  che  le  aspettative  di  legalita'  e trasparenza nella
popolazione, nonche' la volonta' di  rinnovamento  e  partecipazione,
non  sono  ancora  consolidate  nelle coscienze dei cittadini, per la
latente   ma   pur   condizionante   ingerenza   della   criminalita'
organizzata,   e'   fondato  il  timore  che,  nell'immediato,  possa
ristabilirsi quell'intreccio tra malavita locale, tessuto  sociale  e
forze  politiche,  che  lo scioglimento del consiglio comunale di San
Ferdinando ha decisamente reciso.
   L'analisi della realta'  locale  richiede,  per  il  conseguimento
dell'obiettivo di riorganizzazione e risanamento dell'amministrazione
di  San  Ferdinando,  un  maggior  lasso di tempo per far emergere la
parte sana della comunita' che sia in grado di esprimere,  attraverso
i  propri organi rappresentativi, la propria libera determinazione ed
il programma di rinnovamento.
   Per   le   suesposte  considerazioni,  si  ritiene  necessario  un
ulteriore intervento dello Stato per  assicurare  il  buon  andamento
della  amministrazione  di San Ferdinando e il regolare funzionamento
dei servizi ad essa affidati, mediante  l'applicazione  dell'istituto
della  proroga della gestione commissariale, finalizzata ad attestare
la  rispondenza  dell'azione  amministrativa  alle   esigenze   della
collettivita'  e  la  fattiva  incidenza sulla tutela degli interessi
finanziari, nonche' a consentire l'effettuazione  di  nuove  elezioni
libere  da  ogni  condizionamento  malavitoso.  La  valutazione della
situazione in concreto  riscontrata  in  relazione  alla  persistenza
dell'influenza  criminale  rende necessario che il periodo di proroga
della gestione commissariale sia protratto fino al massimo consentito
dalla legge.
   Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione
dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n.  529,  convertito,
senza  modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108 e vista la
citata relazione del prefetto di Reggio Calabria, si formula  rituale
proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio
comunale  di  San  Ferdinando (Reggio Calabria) per il periodo di sei
mesi.
    Roma, 20 aprile 1994
                                     Il Ministro dell'interno: CIAMPI