IL DIRIGENTE SUPERIORE
                      DIRETTORE DELLA DIVISIONE
                     SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
  Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1994;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  aprile 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26  aprile  1994,  recante  disposizioni
transitorie  concernenti  le  caratteristiche  ed  i  requisiti delle
cinture di salvataggio per la nautica da diporto;
  Considerato  che  l'attuale  situazione  emersa  dal  mercato   non
consente  di soddisfare la richiesta di acquisto immediato di cinture
di salvataggio corrispondenti ai requisiti previsti dall'art.  1  del
predetto decreto del 18 aprile 1994;
  Ravvisata,  pertanto, l'opportunita' di prorogare il termine di cui
all'art. 2, terzo comma,  del  citato  decreto  ministeriale  del  18
aprile  1994  e di integrare lo stesso art. 2 con la previsione della
possibilita' da parte dell'utente di  conservare  a  bordo  anche  le
cinture  di salvataggio di tipo approvato in applicazione della SOLAS
'74 non emendata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il termine stabilito  dall'art.  2,  terzo  comma,  del  decreto
ministeriale  18  aprile  1994,  per ottenere da parte dell'utente la
dichiarazione  di  conformita'  al   prototipo   delle   cinture   di
salvataggio,  costruite  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  del 2
dicembre 1977, al fine del loro mantenimento a bordo, e' prorogato al
15 ottobre 1994.