Art. 5.
  Dopo  l'art.  160, con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi, sono aggiunti i  seguenti  nuovi  articoli
relativi alla trasformazione della suddetta scuola a fini speciali in
corso di diploma universitario in informatica.
            CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INFORMATICA
  Art. 161. - E' istituito presso la facolta' di scienze matematiche,
fisiche  e  naturali  dell'Universita' di Messina il corso di diploma
universitario in  informatica  intitolato  al  cavaliere  del  lavoro
Uberto Bonino.
  I  titoli  di  ammissione,  per  un  numero di quaranta posti, sono
quelli previsti dalle disposizioni di legge vigenti.
  Per  ottenere  l'iscrizione,  nell'ipotesi  che   il   numero   dei
richiedenti sia maggiore del numero di posti disponibili, lo studente
dovra'  superare  una  prova  di  ammissione le cui modalita' saranno
stabilite dalla facolta' e pubblicate nel manifesto degli studi.
  Art. 162. -  Il  corso  di  diploma  ha  lo  scopo  di  fornire  le
conoscenze  dei metodi e delle tecniche per lo sviluppo dei sistemi e
delle  applicazioni  informatiche  insieme  alla  cultura   di   base
necessaria   al   diplomato   per  adeguarsi  alla  evoluzione  della
disciplina.
  Art. 163. - L'articolazione del corso di diploma, i piani di studio
con  i  relativi  insegnamenti  fondamentali  obbligatori,  i  moduli
didattici,  le  forme  di  tutorato,  le  prove  di valutazione della
preparazione degli studenti, la propedeuticita'  degli  insegnamenti,
il riconoscimento dei corsi seguiti presso altri corsi di laurea e di
diploma,   sono   determinate  dalle  strutture  didattiche,  con  le
modalita' previste dall'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
  Art. 164. -  In  attesa  dell'entrata  in  vigore  del  regolamento
didattico  di  Ateneo,  le  funzioni  delle  strutture didattiche, in
relazione al diploma di informatica per gli  adempimenti  di  cui  al
comma  precedente  sono  esercitate  dai  consigli  di  facolta', che
deliberano su proposta  del  consiglio  di  diploma,  costituito  dai
docenti dei corsi del diploma.
  Art.  165.  -  Il  regolamento  didattico di Ateneo, il regolamento
delle strutture didattiche e,  in  mancanza,  in  attesa  della  loro
emanazione  lo  statuto  debbono  attenersi,  per  quanto concerne il
diploma universitario, alle direttive emanate nei commi che seguono.
  Art. 166. - Il diploma si consegue in tre  anni.  Gli  insegnamenti
sono  organizzati  sulla  base  di  unita'  didattiche.  Ogni  unita'
didattica  comprende  un  massimo  di  sessanta  ore  complessive  di
lezioni, esercitazioni e sperimentazioni. Ogni insegnamento comprende
una o due unita' didattiche.
  Ciascun  anno  di  corso  puo'  essere  articolato  in  due periodi
didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno dodici settimane di
effettiva attivita' didattica.
  Art. 167. - Per l'ammissione all'esame  di  diploma  e'  necessario
aver  superato  gli  esami  di  tutti  gli insegnamenti obbligatori e
quelli  di  ulteriori  insegnamenti  complementari  per   complessive
ventisei  unita' didattiche. Questo computo include le quattro unita'
didattiche corrispondenti ai corsi di laboratorio  di  cui  al  punto
nove.
  Art.  168.  -  Il  corso  di  diploma  e' organizzato in un biennio
propedeutico ed in un ulteriore anno di applicazione.
  Art. 169. - Nel biennio propedeutico  sono  impartiti  insegnamenti
per  complessive  venti  unita'  didattiche delle quali diciotto sono
riservate a  corsi  obbligatori  per  tutti  gli  studenti.  I  corsi
obbligatori   comprendono   almeno   due   corsi  di  laboratorio  di
informatica per complessive quattro unita' didattiche.  Ciascuno  dei
due  corsi  e'  coordinato con un insegnamento dell'area disciplinare
dell'informatica.
  La prova di esame di ogni laboratorio  e  quella  dell'insegnamento
coordinato  sono  svolte  congiuntamente  con modalita' stabilite dal
consiglio del corso di diploma e danno luogo ad un unico voto.
  Per un efficace svolgimento  delle  attivita'  sperimentali,  viene
assicurato  un  rapporto  ordinariamente non superiore a cento tra il
numero degli studenti che frequentano i corsi  di  laboratorio  e  il
numero dei docenti di questi corsi.
  Le altre quattordici unita' obbligatorie sono ripartite come segue:
   area dell'informatica (tabella A): otto unita';
   area della matematica (tabella B): sei unita'.
  All'interno   dell'area  della  matematica  due  unita'  didattiche
debbono essere dedicate all'insegnamento del calcolo differenziale ed
integrale  e  due   unita'   didattiche   debbono   essere   dedicate
all'insegnamento della matematica discreta.
  Inoltre  una unita' didattica deve essere dedicata all'insegnamento
dei metodi di calcolo numerico ed una unita'  didattica  deve  essere
dedicata  all'insegnamento  del  calcolo  delle  probabilita' e della
statistica matematica.
  Art. 170. - Le ulteriori due unita' didattiche  sono  riservate  ad
uno  o  due corsi di insegnamento complementare e sono preferibilmene
rivolte  all'allargamento  della  base  culturale   nelle   aree   di
matematica (tabella B) e della fisica ed elettronica (tabella C).
  I  corsi  tra  i  quali  possono essere scelti i complementari sono
determinati annualmente dalla struttura didattica competente.
  Art.  171.  -  Nell'anno  di  applicazione   sono   impartiti   gli
insegnamenti  per  complessive  sei  unita'  didattiche  delle  quali
quattro sono riservate ai corsi obbligatori per  tutti  gli  studenti
nell'area di informatica (tabella A).
  Le  ulteriori  due  unita'  didattiche sono preferibilmente rivolte
all'allargamento  della  base  culturale  nelle  aree  di  matematica
(tabella  B)  e  della  fisica  ed  elettronica (tabella C) ovvero ad
approfondimenti nelle applicazioni.
  Art. 172. - Tutti gli insegnamenti dovranno appartenere ai  settori
scientifico-disciplinari   previsti   dall'art.  14  della  legge  19
novembre 1990, n. 341.
  In attesa dell'entrata in vigore del decreto del  Presidente  della
Repubblica  che  definira'  i  settori  scientifico-disciplinari, gli
insegnamenti indicati  nelle  tabelle  A,  B  e  C,  potranno  essere
sostituiti con insegnamenti dello stesso contenuto attivati presso le
universita' dove e' istituito il diploma.
  Art. 173. - Per conseguire il diploma lo studente dovra' discutere,
di  fronte ad una commissione nominata secondo le modalita' stabilite
dalla struttura didattica competente  un  progetto  svolto  sotto  la
guida  di un relatore. Questo progetto puo' essere svolto nell'ambito
di  periodi  di  addestramento  presso  aziende   secondo   modalita'
stabilite dalla struttura didattica competente.
  Art.   174.   -  Ai  fini  del  proseguimento  degli  studi  e  del
riconoscimento previsto dal terzo comma dell'art. 16  della  legge  9
novembre  1990, n. 341, sono considerati affini il corso di laurea in
informatica, il corso di  laurea  in  fisica,  tutti  i  corsi  della
facolta' di ingegneria.
  Le  strutture didattiche competenti provvedono ai riconoscimenti ai
sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990,  n.  341,
valutando anche i programmi effettivamente svolti.
  Sono comunque riconoscibili ai fini del conseguimento del diploma i
seguenti insegnamenti del biennio propedeutico del corso di laurea in
informatica: tutti gli insegnamenti dell'area informatica del biennio
propedeutico,   due   unita'   corrispondenti   all'insegnamento  dei
fondamenti della matematica discreta a due unita' corrispondenti agli
insegnamenti del calcolo differenziale ed integrale.
                          AREE DISCIPLINARI
                 RELATIVE AL DIPLOMA IN INFORMATICA
                                                            TABELLA A
 Area informatica:
   algoritmi e strutture dati;
   architettura degli elaboratori;
   basi di dati e sistemi informativi;
   informatica applicata;
   informatica generale;
   informatica teorica;
   ingegneria del software;
   intelligenza artificiale;
   interazione uomo-macchina;
   laboratorio di informatica;
   linguaggi di programmazione;
   metodi formali dell'informatica;
   programmazione;
   sistemi di elaborazione;
   sistemi operativi.
                                                            TABELLA B
 Area della matematica:
   algebra;
   algebra computazionale;
   analisi matematica;
   equazioni differenziali;
   analisi numerica;
   calcolo delle probabilita';
   calcolo delle probabilita' e statistica matematica;
   calcolo numerico;
   geometria;
   geometria combinatoria;
   logica matematica;
   matematica computazionale;
   matematica discreta;
   metodi di approssimazione;
   ricerca operativa.
                                                            TABELLA C
 Area della fisica e dell'ettronica:
   fisica;
   fisica generale;
   elettronica.
  In  attesa  dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica che  definira'  i  settori  scientifico-disciplinari,  gli
insegnamenti  indicati  nelle  tabelle  A,  B  e  C,  potranno essere
sostituiti in base al comma 2 dell'art.  172,  con  gli  insegnamenti
dello  stesso  contenuto,  scelti  fra  quelli  attivati del seguente
elenco:
   analisi e sintesi dei suoni;
   architettura degli elaboratori;
   automazione degli uffici;
   automazione industriale;
   bioelettronica;
   calcolo numerico parallelo;
   documentazione automatica;
   elaborazione di immagini;
   elementi di progettazione di sistemi digitali;
   elettronica;
   fisica dei semiconduttori;
   fisica dello stato solido;
   fondamenti dell'informatica;
   grafica e sistemi interattivi;
   ingegneria del software;
   informatica grafica;
   istituzioni di analisi superiore;
   istituzioni di fisica matematica;
   laboratorio di fisica;
   logica matematica;
   linguaggi formali e compilatori;
   matematica applicata all'elettronica;
   metodi matematici per le applicazioni;
   modelli per la pianificazione territoriale;
   matematica computazionale;
   metodi e modelli matematici per le applicazioni;
   ottica;
   ottica elettronica;
   probabilita' e statistica;
   progetto di sistemi numerici;
   ricerca operativa e gestione aziendale;
   simulazione;
   sistemi informativi;
   sistemi dinamici;
   struttura della materia;
   teoria della propagazione ondosa;
   tecnologie fisiche;
   teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;
   teoria degli automi;
   teoria dei grafi;
   teoria dei linguaggi;
   teoria della funzioni;
   teoria delle decisioni;
   teoria dei modelli;
   teoria dell'informazione e delle trasmissioni;
   telematica e sistemi distribuiti;
   visione artificiale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Messina, 18 maggio 1994
                                       Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES