IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Viste le direttive del 31 marzo 1994, del 14 aprile 1994 e del 15 aprile 1994 del Presidente del Consiglio di Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare la direttiva del 15 aprile 1994 relativa alla indennita' di vacanza contrattuale; Visto il testo del protocollo d'intesa - contratto quadro "sulla struttura e sulle sequenze tematiche per l'avvio delle trattative nonche' sui presupposti per l'indennita' di vacanza contrattuale" concordato il 20 aprile 1994 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL-CISL-UIL; Vista la lettera prot. n. 99/94 del 26 aprile 1994, con la quale l'ARAN, in attuazione dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ha trasmesso, "ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione", il "testo concordato", in precedenza indicato, unitamente ad una relazione tecnico-finanziaria corredata "da un apposito prospetto contenente l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa"; Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 -, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, "il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri" e che "per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali" il Governo, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, "provvede previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano"; Vista la lettera del 28 aprile 1994 con la quale la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso la richiesta "intesa"; Considerato che il predetto testo concordato corrisponde alle caratteristiche del contratto quadro, riferito ai dipendenti pubblici di tutti i comparti ed aree di contrattazione collettiva, soltanto per gli aspetti relativi alla "indennita' di vacanza contrattuale", relativamente ai quali e' conforme alla predetta direttiva del 15 aprile 1994, impartita dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, a seguito di intesa intervenuta con il Ministro del tesoro; Considerato altresi' che il testo concordato prevede che l'"indennita' di vacanza contrattuale" decorre dal 1 aprile 1994 "fino alla stipulazione dei contratti di ciascun comparto e per ciascuna area di contrattazione" e che, conformemente alla citata direttiva del 15 aprile 1994 del Presidente del Consiglio dei Ministri, con apposita "Dichiarazione a varbale" l'ARAN ha precisato che: "l'indennita' di vacanza contrattuale sara' erogata sino all'esaurimento delle disponibilita' di bilancio per l'anno in corso. L'agenzia promuovera' tutte le iniziative utili a consentire, in applicazione dell'accordo 23 luglio 1993 tra Governo e parti sociali, la stipulazione dei contratti di comparto anche per la parte economica. In ogni caso nell'ipotesi di un protrarsi nel tempo dell'attuale situazione, l'Agenzia si impegna alle inizitive necessarie per permettere la continuita' dell'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale"; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1994; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministi del 13 maggio 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1993), con il quale il Ministro per la funzione pubblica, e' stato delegato a provvedere alla "attuazione .. del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29" e ad "esercitare .. ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano la pubblica amministrazione ed il pubblico impiego"; A nome del Governo A U T O R I Z Z A ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo del protocollo d'intesa - contratto quadro "sulla struttura e sulle sequenze tematiche per l'avvio delle trattative nonche' sui presupposti per l'indennita' di vacanza contrattuale" concordato il 20 aprile 1994 tra la stessa ARAN e le conferderazioni sindacali CGIL-CISL-UIL. Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti. Roma, 28 aprile 1994 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica CASSESE Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1994 Atti di Governo, registro n. 93, foglio n. 1