IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Viste le direttive del 31 marzo 1994, del 14 aprile 1994 e  del  15
aprile  1994 del Presidente del Consiglio di Ministri all'Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle pubbliche  amministrazioni,  ed  in
particolare  la direttiva del 15 aprile 1994 relativa alla indennita'
di vacanza contrattuale;
  Visto il testo del protocollo d'intesa -  contratto  quadro  "sulla
struttura  e  sulle  sequenze  tematiche per l'avvio delle trattative
nonche' sui presupposti per  l'indennita'  di  vacanza  contrattuale"
concordato il 20 aprile 1994 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali
CGIL-CISL-UIL;
  Vista  la  lettera  prot. n. 99/94 del 26 aprile 1994, con la quale
l'ARAN, in attuazione dell'art. 51, comma 1, del decreto  legislativo
3  febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
ha trasmesso, "ai fini dell'autorizzazione alla  sottoscrizione",  il
"testo   concordato",  in  precedenza  indicato,  unitamente  ad  una
relazione tecnico-finanziaria corredata  "da  un  apposito  prospetto
contenente  l'individuazione  del  personale  interessato,  dei costi
unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico, nonche'  la
quantificazione complessiva della spesa";
  Visto  l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993,  n.
470,  e  dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 -, il quale
prevede che, ai fini della autorizzazione  alla  sottoscrizione,  "il
Governo,  nei  quindici  giorni  successivi,  si  pronuncia  in senso
positivo  o  negativo,  tenendo  conto  fra  l'altro  degli   effetti
applicativi  dei  contratti  collettivi  anche decentrati relativi al
precedente periodo contrattuale e della  conformita'  alle  direttive
impartite  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri" e che "per
quanto attiene  ai  contratti  collettivi  riguardanti  il  personale
dipendente  dalle regioni e dagli enti regionali" il Governo, ai fini
dell'autorizzazione alla sottoscrizione, "provvede previa intesa  con
le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano";
  Vista  la lettera del 28 aprile 1994 con la quale la Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano ha espresso la richiesta "intesa";
  Considerato  che  il  predetto  testo  concordato  corrisponde alle
caratteristiche del contratto quadro, riferito ai dipendenti pubblici
di tutti i comparti ed aree di  contrattazione  collettiva,  soltanto
per  gli  aspetti relativi alla "indennita' di vacanza contrattuale",
relativamente ai quali e' conforme alla  predetta  direttiva  del  15
aprile  1994,  impartita  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
all'ARAN, a seguito di intesa intervenuta con il Ministro del tesoro;
  Considerato  altresi'  che  il   testo   concordato   prevede   che
l'"indennita'  di  vacanza  contrattuale"  decorre  dal 1 aprile 1994
"fino alla stipulazione dei  contratti  di  ciascun  comparto  e  per
ciascuna  area  di  contrattazione"  e che, conformemente alla citata
direttiva  del  15  aprile  1994  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri, con apposita "Dichiarazione a varbale" l'ARAN ha  precisato
che:   "l'indennita'  di  vacanza  contrattuale  sara'  erogata  sino
all'esaurimento delle disponibilita' di bilancio per l'anno in corso.
L'agenzia promuovera' tutte le  iniziative  utili  a  consentire,  in
applicazione dell'accordo 23 luglio 1993 tra Governo e parti sociali,
la  stipulazione  dei  contratti  di  comparto  anche  per  la  parte
economica. In ogni  caso  nell'ipotesi  di  un  protrarsi  nel  tempo
dell'attuale   situazione,   l'Agenzia   si  impegna  alle  inizitive
necessarie   per   permettere    la    continuita'    dell'erogazione
dell'indennita' di vacanza contrattuale";
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 aprile 1994;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministi  del  13
maggio  1993  (Gazzetta  Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1993), con il
quale il Ministro per la  funzione  pubblica,  e'  stato  delegato  a
provvedere  alla  "attuazione  ..  del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29" e ad "esercitare .. ogni altra funzione attribuita dalle
vigenti  disposizioni  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
relative   a   tutte   le   materie   che   riguardano   la  pubblica
amministrazione ed il pubblico impiego";
                         A nome del Governo
                          A U T O R I Z Z A
ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto  legislativo  3  febbraio
1993,  n.  29,  e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia
per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni
(ARAN)   alla   sottoscrizione  dell'allegato  testo  del  protocollo
d'intesa  -  contratto  quadro  "sulla  struttura  e  sulle  sequenze
tematiche  per  l'avvio  delle trattative nonche' sui presupposti per
l'indennita' di vacanza contrattuale" concordato il  20  aprile  1994
tra la stessa ARAN e le conferderazioni sindacali CGIL-CISL-UIL.
  Ai  sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,  la  presente
autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti.
   Roma, 28 aprile 1994
                       p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                          Il Ministro per la funzione pubblica
                                        CASSESE
Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1994
Atti di Governo, registro n. 93, foglio n. 1