(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
               AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
               DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ARAN
               PROTOCOLLO D'INTESA - CONTRATTO QUADRO
"sulla struttura e sulle sequenze tematiche per l'avvio delle
   trattative nonche' sui presupposti  per  l'indennita'  di  vacanza
   contrattuale"
   Il  giorno  20  del  mese di aprile 1994, alle ore 18,30 presso la
sede del C.N.E.L. di Roma ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per
la rappresentanza negozionale delle pubbliche amministrazioni (ARAN),
nella persona del  presidente  del  comitato  direttivo  e  dei  suoi
componenti come di seguito indicati:
    Tiziano Treu, presidente;
    Carlo dell'Aringa, componente;
    Gian Candido De Martin, componente;
    Paolo Panzani, componente;
    Gianfranco Rebora, componente;
ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali:
    Alfiero Grandi, C.G.I.L.;
    Domenico Trucchi, C.I.S.L.;
    Antonio Foccillo, U.I.L.
   Al  termine  della riunione le parti convengono e sottoscrivono il
seguente protocollo d'intesa - contratto quadro  ai  sensi  dell'art.
45,  comma  5,  del  decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni:
   1. La contrattazione collettiva e'  strumento  indispensabile  per
realizzare  gli  obiettivi  della  riforma  avviata  con  la legge n.
421/1992 ed e' finalizzata alle seguenti finalita' fondamentali:
    miglioramento e flessibilizzazione dell'organizzazione del lavoro
per adeguarla al soddisfacimento dei  bisogni  delle  esigenze  degli
utenti, con un minor costo complessivo dei servizi;
    valorizzazione delle professionalita' dei dipendenti da correlare
alle  esigenze delle singole amministrazioni al fine di migliorare la
qualita' dei servizi secondo i principi contenuti  nella  "carta  dei
servizi pubblici".
    armonizzazione  delle regole e delle tutele riguardanti il lavoro
pubblico rispetto al lavoro privato.
   2. In coerenza con  tali  finalita'  la  contrattazione  deve,  in
particolare:
    dare  puntuale  attuazione, in tutti gli istituti del rapporto di
lavoro, ai principi generali del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
    rivedere, nelle materie non riservate  alla  legge  dall'art.  2,
comma  1,  lettera  c),  della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed agli
atti normativi delle autonomie territoriali, la normativa  pregressa,
sia  di  origine  contrattuale  sia  di  natura legislativa, cosi' da
renderla compatibile con  la  natura  privatistica  del  rapporto  di
lavoro e con le direttive della riforma;
    agevolare  la  comprensione della normativa ed il suo utilizzo da
parte  degli  interessati,  unificando  le   normative   contrattuali
pregresse,   da   ritenersi   consensualmente   tuttora   valide   ed
evetualmente adattate secondo  il  punto  precedente,  onde  superare
l'attuale frammentazione della stessa normativa contrattuale, curando
la chiarezza e l'univocita' degli articolati;
    razionalizzare  la  struttura  retributiva anche trasformando gli
elementi accessori e privilegiando la destinazione  delle  risorse  a
quote retributive legate ad incrementi di produttivita' individuale e
collettiva effettivamente realizzati ed accertati.
   3.   L'Agenzia   e  le  organizzazioni  sindacali  opereranno,  in
particolare, in sede di rinnovo dei contratti collettivi nazionali di
comparto per l'applicazione dell'accordo del 23 luglio 1993.
   4. La contrattazione terra', infine, conto  che  e'  in  corso  un
ampio   riordinamento  delle  strutture  e  del  funzionamento  delle
pubbliche  amministrazioni,  rivolto  ad  avvicinare  i  servizi   ai
cittadini  ed  alle  imprese,  liberandoli  da  inutili  incombenze e
assicurando risparmi nella prestazione dei servizi.
Sequenza tematica.
   1. In considerazione della novita' e complessita'  della  presente
tornata,  la  contrattazione  sara'  organizzata  in modo progressivo
cosi' da rendere possibile  la  conclusione  di  accordi  "modulari",
concorrenti alla complessiva definizione unitaria dei contratti.
   2.  Saranno  definiti  con  protocollo  a  parte  i criteri per le
elezioni delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro.
   3. A tal  fine  entro  maggio  saranno  definite  normative-quadro
riguardanti:
     a)  la  revisione  o  l'abrogazione  delle  norme  di  carattere
generale contrattuali e legislative esistenti, al fine  di  adeguarle
ai  principi  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421 e del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
     b)  l'individuazione  di criteri per una regolazione uniforme di
altri istituti comuni all'impiego pubblico per i quali  piu'  urgente
e'  la  necessita' di adeguare la normativa esistente alla disciplina
del lavoro nell'impresa, tra cui la mobilita' prevista dall'art.  35,
comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
     c)  un accordo quadro per la definizione uniforme degli istituti
contrattuali comuni per il personale dirigenziale;
     d) i criteri - da specificare poi in  sede  di  comparto  -  per
garantire,  in  caso  di scioperi nei servizi pubblici essenziali, la
continuita' delle prestazioni indispensabili per tutelare l'interesse
pubblico nel rispetto dei diritti costituzionalmente tutelati.
   4. Contemporaneamente al negoziato per l'accordo-quadro,  verranno
avviate  le  trattative  per  il  rinnovo  dei  contratti  collettivi
nazionali di comparto, nella seguente successione:
    1a fase (entro il mese di aprile): comparto Ministeri e  comparto
regioni ed autonomie locali;
    2a fase (entro il mese di maggio): comparti Sanita' e scuola;
    3a fase (entro i mesi di giugno-luglio): comparti rimanenti.
   5.  Le  fasi  di cui ai punti 2 e 3 hanno un valore indicativo. Le
trattative inerenti i comparti ricompresi in una fase potranno  avere
inizio  anche  prima della stipulazione degli accordi previsti per la
fase precedente.
   6.  Considerati  gli  stanziamenti contemplati per l'anno in corso
nell'art. 2, commi 9, 10 e 11 della  legge  finanziaria  24  dicembre
1993,  n.  538,  e  che le risorse destinate a coprire le spese per i
rinnovi contrattuali del personale - in generale ed, in  particolare,
per  le regioni e gli enti locali - non sono ancora specificati nella
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, si riscontra che
attualmente non esistono le condizioni per concludere le trattative.
   7. Di conseguenza le parti riconoscono, a decorrere dal  1  aprile
1994,  l'esistenza  dei  presupposti per l'applicazione ai dipendenti
pubblici di cui all'art. 2, comma 2, del decreto  legislativo  n.  29
del  1993  di  un'indennita'  di  vacanza  contrattuale  nei  termini
previsti dall'accordo del 23 luglio 1993, fino alla stipulazione  dei
contratti di ciascun comparto e per ciascuna area di contrattazione.
                       DICHIARAZIONE A VERBALE
   L'Agenzia  dichiara che l'indennita' di vacanza contrattuale sara'
erogata sino all'esaurimento delle  disponibilita'  di  bilancio  per
l'anno in corso.
   L'Agenzia  promuovera'  tutte le iniziative utili a consentire, in
applicazione dell'accordo 23 luglio 1993 tra Governo e parti sociali,
la  stipulazione  dei  contratti  di  comparto  anche  per  la  parte
economica.
   In  ogni  caso nell'ipotesi di un protrarsi nel tempo dell'attuale
situazione, l'Agenzia  si  impegna  alle  iniziative  necessarie  per
permettere  la continuita' dell'erogazione dell'indennita' di vacanza
contrattuale.
    Roma, 20 aprile 1994