ALLEGATO AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ARAN PROTOCOLLO D'INTESA - CONTRATTO QUADRO "sulla struttura e sulle sequenze tematiche per l'avvio delle trattative nonche' sui presupposti per l'indennita' di vacanza contrattuale" Il giorno 20 del mese di aprile 1994, alle ore 18,30 presso la sede del C.N.E.L. di Roma ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negozionale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), nella persona del presidente del comitato direttivo e dei suoi componenti come di seguito indicati: Tiziano Treu, presidente; Carlo dell'Aringa, componente; Gian Candido De Martin, componente; Paolo Panzani, componente; Gianfranco Rebora, componente; ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali: Alfiero Grandi, C.G.I.L.; Domenico Trucchi, C.I.S.L.; Antonio Foccillo, U.I.L. Al termine della riunione le parti convengono e sottoscrivono il seguente protocollo d'intesa - contratto quadro ai sensi dell'art. 45, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni: 1. La contrattazione collettiva e' strumento indispensabile per realizzare gli obiettivi della riforma avviata con la legge n. 421/1992 ed e' finalizzata alle seguenti finalita' fondamentali: miglioramento e flessibilizzazione dell'organizzazione del lavoro per adeguarla al soddisfacimento dei bisogni delle esigenze degli utenti, con un minor costo complessivo dei servizi; valorizzazione delle professionalita' dei dipendenti da correlare alle esigenze delle singole amministrazioni al fine di migliorare la qualita' dei servizi secondo i principi contenuti nella "carta dei servizi pubblici". armonizzazione delle regole e delle tutele riguardanti il lavoro pubblico rispetto al lavoro privato. 2. In coerenza con tali finalita' la contrattazione deve, in particolare: dare puntuale attuazione, in tutti gli istituti del rapporto di lavoro, ai principi generali del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; rivedere, nelle materie non riservate alla legge dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed agli atti normativi delle autonomie territoriali, la normativa pregressa, sia di origine contrattuale sia di natura legislativa, cosi' da renderla compatibile con la natura privatistica del rapporto di lavoro e con le direttive della riforma; agevolare la comprensione della normativa ed il suo utilizzo da parte degli interessati, unificando le normative contrattuali pregresse, da ritenersi consensualmente tuttora valide ed evetualmente adattate secondo il punto precedente, onde superare l'attuale frammentazione della stessa normativa contrattuale, curando la chiarezza e l'univocita' degli articolati; razionalizzare la struttura retributiva anche trasformando gli elementi accessori e privilegiando la destinazione delle risorse a quote retributive legate ad incrementi di produttivita' individuale e collettiva effettivamente realizzati ed accertati. 3. L'Agenzia e le organizzazioni sindacali opereranno, in particolare, in sede di rinnovo dei contratti collettivi nazionali di comparto per l'applicazione dell'accordo del 23 luglio 1993. 4. La contrattazione terra', infine, conto che e' in corso un ampio riordinamento delle strutture e del funzionamento delle pubbliche amministrazioni, rivolto ad avvicinare i servizi ai cittadini ed alle imprese, liberandoli da inutili incombenze e assicurando risparmi nella prestazione dei servizi. Sequenza tematica. 1. In considerazione della novita' e complessita' della presente tornata, la contrattazione sara' organizzata in modo progressivo cosi' da rendere possibile la conclusione di accordi "modulari", concorrenti alla complessiva definizione unitaria dei contratti. 2. Saranno definiti con protocollo a parte i criteri per le elezioni delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro. 3. A tal fine entro maggio saranno definite normative-quadro riguardanti: a) la revisione o l'abrogazione delle norme di carattere generale contrattuali e legislative esistenti, al fine di adeguarle ai principi della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; b) l'individuazione di criteri per una regolazione uniforme di altri istituti comuni all'impiego pubblico per i quali piu' urgente e' la necessita' di adeguare la normativa esistente alla disciplina del lavoro nell'impresa, tra cui la mobilita' prevista dall'art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; c) un accordo quadro per la definizione uniforme degli istituti contrattuali comuni per il personale dirigenziale; d) i criteri - da specificare poi in sede di comparto - per garantire, in caso di scioperi nei servizi pubblici essenziali, la continuita' delle prestazioni indispensabili per tutelare l'interesse pubblico nel rispetto dei diritti costituzionalmente tutelati. 4. Contemporaneamente al negoziato per l'accordo-quadro, verranno avviate le trattative per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di comparto, nella seguente successione: 1a fase (entro il mese di aprile): comparto Ministeri e comparto regioni ed autonomie locali; 2a fase (entro il mese di maggio): comparti Sanita' e scuola; 3a fase (entro i mesi di giugno-luglio): comparti rimanenti. 5. Le fasi di cui ai punti 2 e 3 hanno un valore indicativo. Le trattative inerenti i comparti ricompresi in una fase potranno avere inizio anche prima della stipulazione degli accordi previsti per la fase precedente. 6. Considerati gli stanziamenti contemplati per l'anno in corso nell'art. 2, commi 9, 10 e 11 della legge finanziaria 24 dicembre 1993, n. 538, e che le risorse destinate a coprire le spese per i rinnovi contrattuali del personale - in generale ed, in particolare, per le regioni e gli enti locali - non sono ancora specificati nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, si riscontra che attualmente non esistono le condizioni per concludere le trattative. 7. Di conseguenza le parti riconoscono, a decorrere dal 1 aprile 1994, l'esistenza dei presupposti per l'applicazione ai dipendenti pubblici di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 di un'indennita' di vacanza contrattuale nei termini previsti dall'accordo del 23 luglio 1993, fino alla stipulazione dei contratti di ciascun comparto e per ciascuna area di contrattazione. DICHIARAZIONE A VERBALE L'Agenzia dichiara che l'indennita' di vacanza contrattuale sara' erogata sino all'esaurimento delle disponibilita' di bilancio per l'anno in corso. L'Agenzia promuovera' tutte le iniziative utili a consentire, in applicazione dell'accordo 23 luglio 1993 tra Governo e parti sociali, la stipulazione dei contratti di comparto anche per la parte economica. In ogni caso nell'ipotesi di un protrarsi nel tempo dell'attuale situazione, l'Agenzia si impegna alle iniziative necessarie per permettere la continuita' dell'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale. Roma, 20 aprile 1994