Art. 3.
  Nelle  istanze  da  presentarsi  alla  Direzione   generale   della
motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in  concessione secondo le
disposizioni di cui agli articoli 93 e 94 del decreto legislativo  30
aprile   1992,  n.  285,  relative  alle  formalita'  necessarie  per
l'immatricolazione, la circolazione ed il trasferimento di proprieta'
degli  autoveicoli,   motoveicoli   e   rimorchi   nonche'   per   il
trasferimento  di residenza dell'intestatario, devono essere indicati
i numeri di codice fiscale dei  soggetti  destinatari  degli  effetti
giuridici immediati del relativo atto.
  Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore il giorno
successivo  a  quello  della  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 29 aprile 1994
                                       Il Ministro delle finanze
                                                 GALLO
Il Ministro del tesoro
       BARUCCI