Art. 3. Nelle istanze da presentarsi alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione secondo le disposizioni di cui agli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relative alle formalita' necessarie per l'immatricolazione, la circolazione ed il trasferimento di proprieta' degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nonche' per il trasferimento di residenza dell'intestatario, devono essere indicati i numeri di codice fiscale dei soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati del relativo atto. Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 aprile 1994 Il Ministro delle finanze GALLO Il Ministro del tesoro BARUCCI