Art. 2.
         Codice individuale di identificazione del soggetto
  1.  Per lo scambio di informazioni mediante collegamenti telematici
tra i comuni e gli organismi di cui all'art. 1, la chiave di  accesso
alle informazioni delle persone fisiche e' il codice individuale, che
si  identifica nel codice fiscale previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, cosi' come sostituito dal
decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976,  n.  784,  e
successive modificazioni, nonche' dai relativi decreti attuativi.
  2.  I  comuni, al momento della prima iscrizione nel registro della
popolazione residente, attribuiscono alle persone fisiche  il  codice
individuale,  la cui generazione e' gestita attualmente dal Ministero
delle finanze; detta  amministrazione,  avvalendosi  nell'ambito  del
proprio   sistema  informativo  di  una  banca  dati  di  riferimento
contenente i codici gia' attribuiti, genera il codice sulla base  dei
dati trasmessi dai comuni, garantendone l'unicita'.
 
          Nota all'art. 2:
             - Per il D.P.R. n. 784/1976 vedi note alla premesse.