Art. 2. Codice individuale di identificazione del soggetto 1. Per lo scambio di informazioni mediante collegamenti telematici tra i comuni e gli organismi di cui all'art. 1, la chiave di accesso alle informazioni delle persone fisiche e' il codice individuale, che si identifica nel codice fiscale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, cosi' come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni, nonche' dai relativi decreti attuativi. 2. I comuni, al momento della prima iscrizione nel registro della popolazione residente, attribuiscono alle persone fisiche il codice individuale, la cui generazione e' gestita attualmente dal Ministero delle finanze; detta amministrazione, avvalendosi nell'ambito del proprio sistema informativo di una banca dati di riferimento contenente i codici gia' attribuiti, genera il codice sulla base dei dati trasmessi dai comuni, garantendone l'unicita'.
Nota all'art. 2: - Per il D.P.R. n. 784/1976 vedi note alla premesse.