Art. 3.
                 Inserimento del codice individuale
                    negli archivi informatizzati
  1. I comuni e gli organismi di cui al precedente art. 1 inseriscono
nei  propri  archivi  informatizzati  il  codice  individuale di ogni
soggetto ivi registrato, entro sei mesi  dalla  date  di  entrata  in
vigore del presente decreto.
  2.  A  tal  fine  il  Ministero  delle finanze mette a disposizione
procedure automatizzate che operano con due modalita':
    a) il comune o l'organismo  interessato  trasmette  al  Ministero
delle  finanze,  in  via informatica, le informazioni necessarie alla
generazione del codice; le  informazioni  vengono  integrate  con  il
codice  individuale  e  restituite  dal  Ministero delle finanze, nel
termine di dui mesi dalla data di ricezione;
    b) il comune o l'organismo interessato si collega telematicamente
al Ministero delle finanze, al fine  di  ottenere  via  terminale  il
codice  individuale  di una persona fisica, a fronte dell'indicazione
dei dati necessari alla generazione del codice stesso.