Art. 3. Inserimento del codice individuale negli archivi informatizzati 1. I comuni e gli organismi di cui al precedente art. 1 inseriscono nei propri archivi informatizzati il codice individuale di ogni soggetto ivi registrato, entro sei mesi dalla date di entrata in vigore del presente decreto. 2. A tal fine il Ministero delle finanze mette a disposizione procedure automatizzate che operano con due modalita': a) il comune o l'organismo interessato trasmette al Ministero delle finanze, in via informatica, le informazioni necessarie alla generazione del codice; le informazioni vengono integrate con il codice individuale e restituite dal Ministero delle finanze, nel termine di dui mesi dalla data di ricezione; b) il comune o l'organismo interessato si collega telematicamente al Ministero delle finanze, al fine di ottenere via terminale il codice individuale di una persona fisica, a fronte dell'indicazione dei dati necessari alla generazione del codice stesso.