Art. 6. Ripartizione delle spese 1. Per le connessioni dirette di cui al comma 2 dell'art. 5, gli organismi mettono a disposizione dei comuni, senza alcun onere per essi, le proprie reti di trasmissione dati. Restano a carico dei comuni i costi relativi al collegamento con il nodo piu' vicino delle suddette reti nonche' le eventuali spese per l'adeguamento dei propri sistemi informatici. 2. I costi per l'accesso ai dati tramite le connessioni dirette vengono definiti con i provvedimenti di cui al precedente art. 4, tenendo conto dei soli oneri diretti sostenuti dai singoli organismi. Qualora l'interconnessione avvenga tramite la rete pubblica, i medesimi provvedimenti definiscono i costi relativi al traffico generatosi tra le parti. 3. Per le connessioni realizzate attraverso gli organismi tecnici dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, sono a carico dei comuni i costi per l'eventuale adeguamento dei propri sistemi informatici, nonche' quelli relativi alla connessione a detti organismi tecnici tramite rete pubblica; i costi per l'accesso ai dati saranno sostenuti dall'organismo che riceve i dati, secondo criteri definiti con apposite convenzioni tra gli organismi e l'ANCI, che disciplineranno anche le modalita' di adesione da parte dei comuni. Tali convenzioni vengono trasmesse alla commissione di cui al successivo art. 10.