Art. 6.
                      Ripartizione delle spese
  1.  Per  le  connessioni dirette di cui al comma 2 dell'art. 5, gli
organismi mettono a disposizione dei comuni, senza  alcun  onere  per
essi,  le  proprie  reti  di  trasmissione dati. Restano a carico dei
comuni i costi relativi al collegamento con il nodo piu' vicino delle
suddette reti nonche' le eventuali spese per l'adeguamento dei propri
sistemi informatici.
  2. I costi per l'accesso ai dati  tramite  le  connessioni  dirette
vengono  definiti  con  i  provvedimenti di cui al precedente art. 4,
tenendo conto dei soli oneri diretti sostenuti dai singoli organismi.
Qualora  l'interconnessione  avvenga  tramite  la  rete  pubblica,  i
medesimi  provvedimenti  definiscono  i  costi  relativi  al traffico
generatosi tra le parti.
  3. Per le connessioni realizzate attraverso gli  organismi  tecnici
dell'Associazione  nazionale  dei  comuni d'Italia, sono a carico dei
comuni  i  costi  per  l'eventuale  adeguamento  dei  propri  sistemi
informatici,   nonche'  quelli  relativi  alla  connessione  a  detti
organismi tecnici tramite rete pubblica; i  costi  per  l'accesso  ai
dati  saranno  sostenuti  dall'organismo  che  riceve i dati, secondo
criteri definiti con apposite convenzioni tra gli organismi e l'ANCI,
che disciplineranno anche le  modalita'  di  adesione  da  parte  dei
comuni. Tali convenzioni vengono trasmesse alla commissione di cui al
successivo art. 10.