Art. 7. Sicurezza e riservatezza delle informazioni 1. Le informazioni ottenute tramite i collegamenti possono essere utilizzate esclusivamente per i fini istituzionali degli organismi, nel rispetto della normativa vigente anche in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni individuali e del segreto statistico. 2. Ai fini della sicurezza, i comuni e gli organismi di cui all'art. 1, regolamentano l'accesso ai dati, sulla base di criteri di autorizzazione, attraverso idonee procedure informatiche atte ad identificare e registrare gli operatori a terminale e le operazioni effettuate.