Art. 7.
             Sicurezza e riservatezza delle informazioni
  1.  Le  informazioni ottenute tramite i collegamenti possono essere
utilizzate esclusivamente per i fini istituzionali  degli  organismi,
nel   rispetto   della   normativa   vigente   anche  in  materia  di
consultazione delle banche dati, con particolare riguardo alla tutela
della riservatezza  delle  informazioni  individuali  e  del  segreto
statistico.
  2.  Ai  fini  della  sicurezza,  i  comuni  e  gli organismi di cui
all'art. 1, regolamentano l'accesso ai dati, sulla base di criteri di
autorizzazione, attraverso  idonee  procedure  informatiche  atte  ad
identificare  e  registrare gli operatori a terminale e le operazioni
effettuate.