IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo, ed in particolare gli articoli 16 e 17; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245 - Norme sul piano triennale di sviluppo dell'Universita'; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale in merito al riordino dei corsi di studio della facolta' di giurisprudenza, espresso nell'adunanza del 19 novembre 1993; Sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale del notariato ed il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro; Riconosciuta la necessita' di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario, nonche' la tabella III del medesimo, relativa al corso di laurea in giurisprudenza; Decreta: Art. 1. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunti i seguenti diplomi universitari: diploma universitario di consulente del lavoro; diploma universitario di operatore giudiziario; diploma universitario di operatore giuridico d'impresa.