Art. 2. La tabella II annessa al predetto regio decreto e' integrata nel senso che la facolta' di giurisprudenza puo' rilasciare, oltre alla laurea in giurisprudenza, gli anzidetti diplomi universitari. Inoltre i diplomi universitari di consulente del lavoro e di operatore giuridico d'impresa possono essere rilasciati anche dalle facolta' di economia e di scienze politiche. La tabella III, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' soppressa e sostituita dalla nuova tabella III, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, e relativa ai corsi di studio della facolta' di giurisprudenza.