Art. 2.
  La tabella II annessa al predetto regio decreto  e'  integrata  nel
senso  che  la facolta' di giurisprudenza puo' rilasciare, oltre alla
laurea in giurisprudenza, gli anzidetti diplomi universitari.
  Inoltre i diplomi  universitari  di  consulente  del  lavoro  e  di
operatore  giuridico  d'impresa possono essere rilasciati anche dalle
facolta' di economia e di scienze politiche.
  La tabella III, annessa al citato decreto  30  settembre  1938,  n.
1652,  e' soppressa e sostituita dalla nuova tabella III, allegata al
presente decreto, di cui costituisce parte integrante, e relativa  ai
corsi di studio della facolta' di giurisprudenza.