ALLEGATO Tabella III CORSO DI LAUREA E CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DELLE FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA CAPO I NORME COMUNI Art. 1. 1. Alla facolta' d giurisprudenza afferisce il corso di laurea in giurisprudenza di durata quadriennale. 2. Alla facolta' di giurisprudenza afferiscono i seguenti corsi di diploma universitario di durata triennale: 1) di consulente del lavoro; 2) di operatore giudiziario; 3) di operatore giuridico d'impresa. Art. 2. 1. I titoli di ammissione per il corso di laurea sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni; i titoli richiesti per l'ammissione ad un corso di diploma afferente alla facolta' di giurisprudenza sono eguali a quelli richiesti per l'ammissione ai corsi di laurea di detta facolta'. 2. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso puo' essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base alle risorse disponibili ed alle esigenze del mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Art. 3. 1. Tra il corso di laurea ed i corsi di diploma universitario di cui al comma 2 del precedente art. 1 vi e' l'affinita' prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 341/1990. 2. Nell'ambito dei corsi di laurea e di diploma universitario di cui al precedente art. 1, ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti totalmente o parzialmente, ad esclusione delle quattordici annualita' fondamentali ed obbligatorie per il corso di laurea, gli esami sostenuti con esito positivo nel corso di diploma, purche' i relativi insegnamenti siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea al quale si chiede l'iscrizione. 3. Il disposto del precedente comma, senza l'esclusione concernente le materie fondamentali ed obbligatorie, disciplina anche il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo nel corso di laurea ai fini del conseguimento del diploma universitario. Art. 4. 1. Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica: a) individua, nel rispetto di quanto previsto circa le aree disciplinari determinate nella presente tabella III, gli insegnamenti fondamentali obbligatori; b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici, le modalita' degli eventuali tirocinii o altri momenti di formazione pratica; c) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di laurea o di diploma universitario; d) puo' assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso che essi vengano ripetuti con contenuti diversi. 2. Qualora venga attivato un indirizzo previsto nel regolamento di cui al precedente comma 1, il profilo formativo specificato e' oggetto di certificazione da parte dell'universita' che conferisce il titolo. Art. 5. 1. Alla data del presente decreto i raggruppamenti delle discipline dell'area giuridica N e delle altre aree sono quelli individuati in Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1992, n. 46-bis (professori prima fascia) e 4 settembre 1990, n. 70-bis (professori seconda fascia). 2. Ai fini della determinazione delle discipline afferenti alle aree disciplinari delle tabelle che seguono, sono vigenti in via esclusiva le seguenti afferenze dei raggruppamenti delle discipline alle aree citate nei successivi articoli della presente tabella: A) Per l'area giuridica N: 1) area del diritto amministrativo (- e della giustizia amministrativa): N0500; N050; 2) area del diritto bancario e del mercato finanziario: N0212; 3) area del diritto civile (- e del diritto di famiglia): N0110; N011; 4) area del diritto civile e del diritto commerciale: N0110, N0211; N011, N021; 5) area del diritto commerciale (- e del diritto fallimentare): N0211, N0213; N021, N023; 6) area del diritto comparato e comunitario: N0130, N0420; N013, N042; 7) area del diritto comparato, internazionale e comunitario: N0130, N0420, N0800; N013, N042, N080; 8) area del diritto costituzionale: N0411, N0412; N041; 9) area del diritto costituzionale e del diritto amministrativo: N0411, N0412, N0500; N041, N050; 10) area del diritto del lavoro (- e della previdenza sociale): N0300; N030; 11) area del diritto ecclesiastico: N0600; N060; 12) area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali): N0800; N080; 13) area del diritto penale: N1021, N1022; N102; 14) area del diritto processuale civile: N0213, N0900; N023, N090; 15) area del diritto processuale penale (- e dell'ordinamento giudiziario): N1010, N1022; N101; 16) area del diritto romano: N1101; N110; 17) area del diritto tributario: N0701; N070; 18) area della storia del diritto medioevale e moderno: N1200; N120; 19) area filosofico-giuridica (alla quale afferisce la disciplina informatica giuridica): N1300; N130; 20) area storico-giuridica: N1101, N1200; N110, N120. B) Per le altre aree: 1) area dei metodi organizzativi e gestionali dell'amministrazione: P0210, P0220, P0230; P021, P022, P023; 2) area della finanza e della contabilita' aziendale: P0210, P0220; P021, P022; 3) area della sociologia applicata: Q0534; Q053; 4) area dell'economia politica: P0112; 5) area delle scienze dell'amministrazione: Q0200; Q020; 6) area economica: P0112, P0121; P012; 7) area economico-finanziaria: P0121, P0123; P012, P013. 3. Ai fini previsti dal presente ordinamento i raggruppamenti delle discipline saranno sostituiti dai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge n. 341/1990. CAPO II CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA Art. 6. 1. Il corso di laurea in giurisprudenza fornisce adeguate conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione del giurista. 2. Il corso di laurea in giurisprudenza afferisce alla facolta' di giurisprudenza ed ha durata quadriennale. Art. 7. 1. Il corso di laurea in giurisprudenza comprende ventisei annualita' di insegnamento e si conclude con un esame di laurea. 2. La struttura didattica stabilisce le modalita' degli esami di profitto, delle eventuali prove di idoneita' richieste e dell'esame di laurea. Art. 8. 1. Sono fondamentali le seguenti quattordici aree disciplinari: 1) area del diritto amministrativo; 2) area del diritto civile; 3) area del diritto commerciale; 4) area del diritto comparato e comunitario; 5) area del diritto costituzionale; 6) area del diritto del lavoro; 7) area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali); 8) area del diritto penale; 9) area del diritto processuale civile; 10) area del diritto processuale penale; 11) area del diritto romano; 12) area della storia del diritto medioevale e moderno; 13) area economico-finanziaria; 14) area filosofico-giuridica. 2. Per ciascuna delle aree di cui al precedente comma 1, le strutture didattiche rendono obbligatoria almeno una annualita' d'insegnamento. 3. Deve essere obbligatoriamente attivato un insegnamento annuale per ciascuna delle aree disciplinari del diritto ecclesiastico e del diritto tributario. 4. Per ognuna delle aree di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovranno essere assicurate un'adeguata formazione metodologica e l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima. 5. Le facolta' assicurano l'insegnamento delle materie giuridiche che costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alle professioni di avvocato e di procuratore legale e di notaio. CAPO III CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI CONSULENTE DEL LAVORO Art. 9. 1. Il corso di diploma di consulente del lavoro fornisce le conoscenze giuridiche e gli strumenti operativi necessari alla professione di consulente nei rapporti di lavoro. 2. Il corso di diploma di consulente del lavoro afferisce alle facolta' di giurisprudenza e puo essere attivato anche nelle facolta' di economia e di scienze politiche; ha durata triennale. Art. 10. 1. Il corso di diploma di consulente del lavoro comprende almeno quattordici e non piu' di sedici annualita' d'insegnamento, una prova d'idoneita' di conoscenze informatiche di base ed un tirocinio professionale durante il corso; si conclude con un esame di diploma. 2. La struttura didattica competente stabilisce le modalita' degli esami di profitto, delle prove d'idoneita', del giudizio di valutazione del tirocinio professionale, dell'esame di diploma. Art. 11. 1. Sono fondamentali le seguenti cinque aree disciplinari: 1) area del diritto civile; 2) area del diritto commerciale; 3) area del diritto costituzionale; 4) area economica; 5) area storico-giuridica. 2. Per ciascuna delle aree di cui al precedente comma 1, le strutture didattiche rendono obbligatoria almeno una annualita' d'insegnamento (anche divisibile in moduli semestrali). 3. Sono fondamentali e obbligatorie quattro annualita' (anche divisibili in moduli semestrali) di insegnamento dell'area del diritto del lavoro e della previdenza sociale. 4. E' obbligatorio un insegnamento almeno semestrale per ciascuna delle seguenti cinque aree disciplinari: 1) area del diritto amministrativo; 2) area del diritto comparato, internazionale e comunitario; 3) area del diritto penale; 4) area del diritto tributario; 5) area della sociologia applicata. CAPO IV CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI OPERATORE GIUDIZIARIO Art. 12. 1. Il corso di diploma di operatore giudiziario fornisce le conoscenze giuridiche e gli strumenti operativi necessari per svolgere attivita' autonome nell'ambito del processo. 2. Il corso di diploma di operatore giudiziario afferisce alla facolta' di giurisprudenza ed ha durata triennale. Art. 13. 1. Il corso di diploma di operatore giudiziario comprende almeno quattordici e non piu' di sedici annualita' d'insegnamento ed una prova d'idoneita' di conoscenze informatiche di base; si conclude con un esame di diploma. 2. La struttura didattica competente stabilisce le modalita' degli esami di profitto, delle prove d'idoneita' e dell'esame di diploma. Art. 14. 1. Sono fondamentali le seguenti dieci aree disciplinari: 1) area del diritto amministrativo e della giustizia amministrativa; 2) area del diritto civile e del diritto di famiglia; 3) area del diritto commerciale e del diritto fallimentare; 4) area del diritto del lavoro; 5) area del diritto comparato, internazionale e comunitario; 6) area del diritto penale; 7) area del diritto processuale civile e del diritto fallimentare; 8) area del diritto processuale penale e dell'ordinamento giudiziario; 9) area storico-giuridica; 10) area del diritto tributario. 2. Per ciascuna delle aree di cui al precedente comma 1, le strutture didattiche rendono obbligatoria almeno una annualita' d'insegnamento (anche divisibile in moduli semestrali). 3. E' obbligatorio un insegnamento almeno semestrale della disciplina informatica giuridica. CAPO V CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI OPERATORE GIURIDICO D'IMPRESA Art. 15. 1. Il corso di diploma di operatore giuridico d'impresa e' destinato alla formazione di privati amministratori, fornendo loro le conoscenze giuridiche ed operative necessarie per svolgere tale attivita' nell'ambito di un'azienda privata. 2. Il corso di diploma di operatore giuridico d'impresa afferisce alla facolta' di giurisprudenza ed ha durata triennale; puo' essere attivato anche nelle facolta' di economia. Art. 16. 1. Il corso di diploma di operatore giuridico d'impresa comprende almeno quattordici e non piu' di sedici annualita' d'insegnamento ed una prova d'idoneita' di conoscenze informatiche di base; si conclude con un esame di diploma. 2. La struttura didattica competente stabilisce le modalita' degli esami di profitto, delle prove d'idoneita' e dell'esame di diploma. Art. 17. 1. Sono fondamentali le seguenti dieci aree disciplinari: 1) area del diritto civile; 2) area del diritto costituzionale e del diritto amministrativo; 3) area del diritto commerciale; 4) area del diritto comparato, internazionale e comunitario; 5) area del diritto del lavoro e della previdenza sociale; 6) area del diritto penale; 7) area storico-giuridica; 8) area della finanza e della contabilita' aziendale; 9) area delle scienze dell'amministrazione; 10) area dell'economia politica. 2. Per ciascuna delle aree di cui al precedente comma 1, le strutture didattiche rendono obbligatoria almeno una annualita' d'insegnamento (anche divisibile in moduli semestrali). 3. E' obbligatorio un insegnamento per ciascuna delle seguenti tre aree disciplinari: 1) area dei metodi organizzativi e gestionali dell'amministrazione; 2) area del diritto bancario e del mercato finanziario; 3) area del diritto tributario. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica COLOMBO