(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                             Tabella III
           CORSO DI LAUREA E CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
                  DELLE FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
                               CAPO I
                            NORME COMUNI
                               Art. 1.
   1. Alla facolta' d giurisprudenza afferisce il corso di laurea  in
giurisprudenza di durata quadriennale.
   2. Alla facolta' di giurisprudenza afferiscono i seguenti corsi di
diploma universitario di durata triennale:
    1) di consulente del lavoro;
    2) di operatore giudiziario;
    3) di operatore giuridico d'impresa.
                               Art. 2.
   1.  I  titoli  di  ammissione  per  il corso di laurea sono quelli
previsti  dalle  vigenti  disposizioni;  i   titoli   richiesti   per
l'ammissione  ad  un  corso  di  diploma  afferente  alla facolta' di
giurisprudenza sono eguali a quelli  richiesti  per  l'ammissione  ai
corsi di laurea di detta facolta'.
   2.  Il  numero  degli iscritti a ciascun anno di corso puo' essere
stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio  di
facolta',  in  base  alle  risorse  disponibili  ed alle esigenze del
mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n.
341/1990.
                               Art. 3.
   1. Tra il corso di laurea ed i corsi di diploma  universitario  di
cui  al  comma  2  del  precedente  art. 1 vi e' l'affinita' prevista
dall'art. 2, comma 2, della legge n. 341/1990.
   2. Nell'ambito dei corsi di laurea e di diploma  universitario  di
cui  al  precedente  art. 1, ai fini del conseguimento del diploma di
laurea sono riconosciuti totalmente  o  parzialmente,  ad  esclusione
delle  quattordici  annualita'  fondamentali  ed  obbligatorie per il
corso di laurea, gli esami sostenuti con esito positivo nel corso  di
diploma, purche' i relativi insegnamenti siano compatibili, anche per
i  contenuti,  con  il  piano  di  studi  approvato  dalla competente
struttura didattica per  il  corso  di  laurea  al  quale  si  chiede
l'iscrizione.
   3.   Il   disposto   del   precedente  comma,  senza  l'esclusione
concernente le materie fondamentali ed obbligatorie, disciplina anche
il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo nel  corso
di laurea ai fini del conseguimento del diploma universitario.
                               Art. 4.
   1.  Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della
legge n. 341/1990, la struttura didattica:
     a) individua, nel rispetto di  quanto  previsto  circa  le  aree
disciplinari determinate nella presente tabella III, gli insegnamenti
fondamentali obbligatori;
     b)   determina   la  durata  degli  insegnamenti  e  dei  moduli
didattici, le modalita' degli eventuali tirocinii o altri momenti  di
formazione pratica;
     c)  individua  i criteri per la formazione dei piani di studio e
gli  eventuali  indirizzi  del  corso  di   laurea   o   di   diploma
universitario;
     d) puo' assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che
ne  specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso che
essi vengano ripetuti con contenuti diversi.
   2. Qualora venga attivato un indirizzo previsto nel regolamento di
cui al precedente  comma  1,  il  profilo  formativo  specificato  e'
oggetto di certificazione da parte dell'universita' che conferisce il
titolo.
                               Art. 5.
   1.   Alla   data  del  presente  decreto  i  raggruppamenti  delle
discipline dell'area giuridica N  e  delle  altre  aree  sono  quelli
individuati   in   Gazzetta  Ufficiale  12  giugno  1992,  n.  46-bis
(professori prima fascia) e 4 settembre 1990, n.  70-bis  (professori
seconda fascia).
   2.  Ai  fini  della determinazione delle discipline afferenti alle
aree disciplinari delle tabelle che  seguono,  sono  vigenti  in  via
esclusiva  le  seguenti afferenze dei raggruppamenti delle discipline
alle aree citate nei successivi articoli della presente tabella:
    A) Per l'area giuridica N:
     1)  area  del  diritto  amministrativo  (-  e  della   giustizia
amministrativa): N0500; N050;
     2) area del diritto bancario e del mercato finanziario: N0212;
     3) area del diritto civile (- e del diritto di famiglia): N0110;
N011;
     4)  area  del  diritto  civile e del diritto commerciale: N0110,
N0211; N011, N021;
     5) area del diritto commerciale (- e del diritto  fallimentare):
N0211, N0213; N021, N023;
     6) area del diritto comparato e comunitario: N0130, N0420; N013,
N042;
     7)  area  del  diritto  comparato, internazionale e comunitario:
N0130, N0420, N0800; N013, N042, N080;
     8) area del diritto costituzionale: N0411, N0412; N041;
     9) area del diritto costituzionale e del diritto amministrativo:
N0411, N0412, N0500; N041, N050;
    10) area del diritto del lavoro (- e della  previdenza  sociale):
N0300; N030;
    11) area del diritto ecclesiastico: N0600; N060;
    12)  area  del  diritto  internazionale e del diritto comunitario
(profili istituzionali): N0800; N080;
    13) area del diritto penale: N1021, N1022; N102;
    14) area del diritto  processuale  civile:  N0213,  N0900;  N023,
N090;
    15)  area  del  diritto  processuale penale (- e dell'ordinamento
giudiziario): N1010, N1022; N101;
    16) area del diritto romano: N1101; N110;
    17) area del diritto tributario: N0701; N070;
    18) area della storia del diritto medioevale  e  moderno:  N1200;
N120;
    19) area filosofico-giuridica (alla quale afferisce la disciplina
informatica giuridica): N1300; N130;
    20) area storico-giuridica: N1101, N1200; N110, N120.
    B) Per le altre aree:
     1)     area    dei    metodi    organizzativi    e    gestionali
dell'amministrazione: P0210, P0220, P0230; P021, P022, P023;
     2) area della finanza e  della  contabilita'  aziendale:  P0210,
P0220; P021, P022;
     3) area della sociologia applicata: Q0534; Q053;
     4) area dell'economia politica: P0112;
     5) area delle scienze dell'amministrazione: Q0200; Q020;
     6) area economica: P0112, P0121; P012;
     7) area economico-finanziaria: P0121, P0123; P012, P013.
   3.  Ai  fini  previsti  dal  presente ordinamento i raggruppamenti
delle     discipline     saranno     sostituiti      dai      settori
scientifico-disciplinari   previsti   dall'art.  14  della  legge  n.
341/1990.
                               CAPO II
                  CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA
                               Art. 6.
   1.  Il  corso  di  laurea  in  giurisprudenza  fornisce   adeguate
conoscenze   di  metodo  e  di  contenuti  culturali,  scientifici  e
professionali per la formazione del giurista.
   2. Il corso di laurea in giurisprudenza afferisce alla facolta' di
giurisprudenza ed ha durata quadriennale.
                               Art. 7.
   1.  Il  corso  di  laurea  in  giurisprudenza  comprende  ventisei
annualita' di insegnamento e si conclude con un esame di laurea.
   2.  La  struttura didattica stabilisce le modalita' degli esami di
profitto, delle eventuali prove di idoneita' richieste  e  dell'esame
di laurea.
                               Art. 8.
   1. Sono fondamentali le seguenti quattordici aree disciplinari:
     1) area del diritto amministrativo;
     2) area del diritto civile;
     3) area del diritto commerciale;
     4) area del diritto comparato e comunitario;
     5) area del diritto costituzionale;
     6) area del diritto del lavoro;
     7)  area  del  diritto  internazionale e del diritto comunitario
(profili istituzionali);
     8) area del diritto penale;
     9) area del diritto processuale civile;
    10) area del diritto processuale penale;
    11) area del diritto romano;
    12) area della storia del diritto medioevale e moderno;
    13) area economico-finanziaria;
    14) area filosofico-giuridica.
   2. Per ciascuna delle aree  di  cui  al  precedente  comma  1,  le
strutture  didattiche  rendono  obbligatoria  almeno  una  annualita'
d'insegnamento.
   3. Deve essere obbligatoriamente attivato un insegnamento  annuale
per  ciascuna delle aree disciplinari del diritto ecclesiastico e del
diritto tributario.
   4. Per ognuna delle aree di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovranno
essere   assicurate    un'adeguata    formazione    metodologica    e
l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima.
   5.  Le facolta' assicurano l'insegnamento delle materie giuridiche
che costituiscono oggetto di esame per l'accesso  alla  magistratura,
alle professioni di avvocato e di procuratore legale e di notaio.
                              CAPO III
                   CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
                      DI CONSULENTE DEL LAVORO
                               Art. 9.
   1.  Il  corso  di  diploma  di  consulente  del lavoro fornisce le
conoscenze  giuridiche  e  gli  strumenti  operativi  necessari  alla
professione di consulente nei rapporti di lavoro.
   2.  Il  corso  di  diploma di consulente del lavoro afferisce alle
facolta' di giurisprudenza e puo essere attivato anche nelle facolta'
di economia e di scienze politiche; ha durata triennale.
                              Art. 10.
   1. Il corso di diploma di consulente del lavoro  comprende  almeno
quattordici e non piu' di sedici annualita' d'insegnamento, una prova
d'idoneita'  di  conoscenze  informatiche  di  base  ed  un tirocinio
professionale durante il corso; si conclude con un esame di diploma.
   2. La struttura didattica competente stabilisce le modalita' degli
esami  di  profitto,  delle  prove  d'idoneita',  del   giudizio   di
valutazione del tirocinio professionale, dell'esame di diploma.
                              Art. 11.
   1. Sono fondamentali le seguenti cinque aree disciplinari:
    1) area del diritto civile;
    2) area del diritto commerciale;
    3) area del diritto costituzionale;
    4) area economica;
    5) area storico-giuridica.
   2.  Per  ciascuna  delle  aree  di  cui  al precedente comma 1, le
strutture  didattiche  rendono  obbligatoria  almeno  una  annualita'
d'insegnamento (anche divisibile in moduli semestrali).
   3.  Sono  fondamentali  e  obbligatorie  quattro annualita' (anche
divisibili  in  moduli  semestrali)  di  insegnamento  dell'area  del
diritto del lavoro e della previdenza sociale.
   4.  E' obbligatorio un insegnamento almeno semestrale per ciascuna
delle seguenti cinque aree disciplinari:
    1) area del diritto amministrativo;
    2) area del diritto comparato, internazionale e comunitario;
    3) area del diritto penale;
    4) area del diritto tributario;
    5) area della sociologia applicata.
                               CAPO IV
                   CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
                      DI OPERATORE GIUDIZIARIO
                              Art. 12.
   1. Il corso  di  diploma  di  operatore  giudiziario  fornisce  le
conoscenze   giuridiche  e  gli  strumenti  operativi  necessari  per
svolgere attivita' autonome nell'ambito del processo.
   2. Il corso di diploma di  operatore  giudiziario  afferisce  alla
facolta' di giurisprudenza ed ha durata triennale.
                              Art. 13.
   1.  Il  corso di diploma di operatore giudiziario comprende almeno
quattordici e non piu' di sedici  annualita'  d'insegnamento  ed  una
prova d'idoneita' di conoscenze informatiche di base; si conclude con
un esame di diploma.
   2. La struttura didattica competente stabilisce le modalita' degli
esami di profitto, delle prove d'idoneita' e dell'esame di diploma.
                              Art. 14.
   1. Sono fondamentali le seguenti dieci aree disciplinari:
     1)   area   del   diritto   amministrativo   e  della  giustizia
amministrativa;
     2) area del diritto civile e del diritto di famiglia;
     3) area del diritto commerciale e del diritto fallimentare;
     4) area del diritto del lavoro;
     5) area del diritto comparato, internazionale e comunitario;
     6) area del diritto penale;
     7)  area  del  diritto  processuale   civile   e   del   diritto
fallimentare;
     8)  area  del  diritto  processuale  penale  e  dell'ordinamento
giudiziario;
     9) area storico-giuridica;
    10) area del diritto tributario.
   2. Per ciascuna delle aree  di  cui  al  precedente  comma  1,  le
strutture  didattiche  rendono  obbligatoria  almeno  una  annualita'
d'insegnamento (anche divisibile in moduli semestrali).
   3.  E'  obbligatorio  un  insegnamento  almeno  semestrale   della
disciplina informatica giuridica.
                               CAPO V
                   CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
                  DI OPERATORE GIURIDICO D'IMPRESA
                              Art. 15.
   1.  Il  corso  di  diploma  di  operatore  giuridico  d'impresa e'
destinato alla formazione di privati amministratori, fornendo loro le
conoscenze giuridiche  ed  operative  necessarie  per  svolgere  tale
attivita' nell'ambito di un'azienda privata.
   2.  Il corso di diploma di operatore giuridico d'impresa afferisce
alla facolta' di giurisprudenza ed ha durata triennale;  puo'  essere
attivato anche nelle facolta' di economia.
                              Art. 16.
   1.  Il corso di diploma di operatore giuridico d'impresa comprende
almeno quattordici e non piu' di sedici annualita' d'insegnamento  ed
una prova d'idoneita' di conoscenze informatiche di base; si conclude
con un esame di diploma.
   2. La struttura didattica competente stabilisce le modalita' degli
esami di profitto, delle prove d'idoneita' e dell'esame di diploma.
                              Art. 17.
   1. Sono fondamentali le seguenti dieci aree disciplinari:
     1) area del diritto civile;
     2) area del diritto costituzionale e del diritto amministrativo;
     3) area del diritto commerciale;
     4) area del diritto comparato, internazionale e comunitario;
     5) area del diritto del lavoro e della previdenza sociale;
     6) area del diritto penale;
     7) area storico-giuridica;
     8) area della finanza e della contabilita' aziendale;
     9) area delle scienze dell'amministrazione;
    10) area dell'economia politica.
   2.  Per  ciascuna  delle  aree  di  cui  al precedente comma 1, le
strutture  didattiche  rendono  obbligatoria  almeno  una  annualita'
d'insegnamento (anche divisibile in moduli semestrali).
   3. E' obbligatorio un insegnamento per ciascuna delle seguenti tre
aree disciplinari:
    1)     area     dei    metodi    organizzativi    e    gestionali
dell'amministrazione;
    2) area del diritto bancario e del mercato finanziario;
    3) area del diritto tributario.
                    Il Ministro dell'universita'
              e della ricerca scientifica e tecnologica
                               COLOMBO