IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso; Visto che il 1 luglio 1994 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12,50% emessi con decreto ministeriale 20 giugno 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 1990); Visti i propri decreti in data 23 marzo, 7 e 22 aprile, 6 e 23 maggio e 7 giugno 1994 con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime sei tranches, dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1 aprile 1994/2004; Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1 aprile 1994/2004, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei menzionati buoni del Tesoro poliennali 12,50%, nominativi; Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 giugno 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 84.768 miliardi; Tenuto altresi' conto che l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993; Visto il proprio decreto n. 397382 del 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo capoverso dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti in titoli di Stato", individuati a termine del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti; Decreta: Art. 1. E' disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1 aprile 1994/2004, per un importo di lire 1.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi. I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11. I base all'art. 4, punto 2, del decreto 24 febbraio 1994 citato nelle premesse, al termine di detta procedura potra' essere disposta l'emissione di una ottava tranche dei buoni, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato" con le modalita' di cui ai successivi articoli 12 e 13. Ritenendo opportuno che tale collocamento supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10 per cento dell'importo di cui al primo capoverso, il medesimo ammontare viene determinato in lire 100 miliardi. Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni. L'importo indicato nel comma primo del presente articolo e' incrementabile di L. 1.532.400.000, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 12,50% di scadenza 1 luglio 1994, nominativi. Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 23 marzo 1994, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi. I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'8,50%, pagabile in due semestralita' posticipate, il 1 ottobre ed il 1 aprile di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1 aprile 1994/2004. I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1 luglio 1994, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi hanno facolta' di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, al prezzo che risultera' per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1 aprile 1994.