Art. 12. Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui agli articoli precedenti, potra' essere disposta l'emissione di un'ottava tranche dei buoni di cui al presente decreto, di importo massimo non superiore a lire 100 miliardi, riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" di cui al menzionato art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994. L'emissione di detta tranche sara' annunciata nel comunicato stampa di cui all'art. 9 del presente decreto, nel quale verra' altresi' data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli "specialisti". Tali informazioni saranno inoltre comunicate agli "specialisti" via "Rete". Gli "specialisti" avranno un termine di 30 minuti a decorrere da detta comunicazione via "Rete", per inoltrare le domande di partecipazione al collocamento supplementare. Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione. Gli "specialisti" che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono neppure ammessi al collocamento supplementare. Il collocamento supplementare avra' luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della settima tranche. Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno "specialista" dovra' essere presentata con le modalita' di cui al punto b) del precedente art. 8 e dovra' contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere. Ciascuna richiesta non potra' essere inferiore a lire 100 milioni ne' superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su piu' offerte verra' presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.