Art. 12.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione di cui agli
articoli precedenti, potra' essere disposta l'emissione di  un'ottava
tranche  dei buoni di cui al presente decreto, di importo massimo non
superiore a lire 100 miliardi, riservata agli operatori  "specialisti
in  titoli  di  Stato"  di  cui  al  menzionato  art.  4  del decreto
ministeriale 24 febbraio 1994. L'emissione  di  detta  tranche  sara'
annunciata  nel  comunicato  stampa  di  cui  all'art. 9 del presente
decreto, nel quale verra' altresi' data l'informazione relativa  alla
quota assegnata in asta agli "specialisti". Tali informazioni saranno
inoltre comunicate agli "specialisti" via "Rete".
  Gli  "specialisti"  avranno  un termine di 30 minuti a decorrere da
detta  comunicazione  via  "Rete",  per  inoltrare  le   domande   di
partecipazione   al   collocamento   supplementare.  Le  offerte  non
pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.
  Gli "specialisti" che non hanno partecipato all'asta  di  emissione
non sono neppure ammessi al collocamento supplementare.
  Il   collocamento   supplementare   avra'   luogo   al   prezzo  di
aggiudicazione determinato nell'asta della settima tranche.
  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni  di  cui  agli  articoli  6 e 9 del presente decreto. La
richiesta di ciascuno "specialista" dovra' essere presentata  con  le
modalita' di cui al punto b) del precedente art. 8 e dovra' contenere
l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere.
  Ciascuna  richiesta  non potra' essere inferiore a lire 100 milioni
ne' superiore  all'intero  importo  del  collocamento  supplementare.
Eventuali  richieste  di  importo  non  multiplo  del taglio unitario
minimo del prestito verranno arrotondate per difetto;  per  eventuali
richieste  distribuite su piu' offerte verra' presa in considerazione
la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione
eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.