Art. 13.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento supplementare e' pari al  rapporto  fra  il  valore  dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
3  aste  dei B.T.P. decennali 1 aprile 1994/2004, ivi compresa quella
di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il  totale
assegnato,  nelle  medesime  aste,  agli  stessi  operatori ammessi a
partecipare al collocamento  supplementare.    Le  richieste  saranno
soddisfatte  assegnando  prioritariamente a ciascuno "specialista" il
minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.
  Qualora uno o piu'  "specialisti"  dovessero  presentare  richieste
inferiori  a  quelle  loro  spettanti  di diritto, ovvero non abbiano
effettuato alcuna  richiesta,  la  differenza  sara'  assegnata  agli
operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti
di  diritto.  L'assegnazione verra' effettuata in base ai rapporti di
cui al comma precedente.