Art. 18.
  Le  richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di
scadenza 1 luglio 1994,  nominativi,  dovranno  essere  compilate  su
apposite  distinte  descrittive  dei buoni ad esse uniti e presentate
soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle  quali  possono
essere  esibite  dagli  incaricati  della  Banca d'Italia stessa o da
altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.
  Le richieste di rinnovo possono esser firmate e presentate anche da
qualsiasi esibitore dei titoli  nominativi  da  rinnovare.  La  Banca
d'Italia  rilascera'  apposite  ricevute per il capitale nominale dei
nuovi buoni.
  La  consegna  dei  nuovi  buoni  nominativi  sara'  disposta  dalla
Direzione  generale  del  tesoro  -  servizio  secondo a favore delle
filiali della  Banca  d'Italia,  tramite  le  competenti  sezioni  di
tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro
delle ricevute rilasciate.
  I  possessori  di detti buoni del Tesoro poliennali 12,50% 1 luglio
1994, nominativi, che  non  intendano  avvalersi  della  facolta'  di
chiederne il rinnovo con le modalita' indicate nel presente articolo,
dovranno  chiederne  il rimborso alla Direzione generale del tesoro -
Servizio secondo per  il  tramite  delle  direzioni  provinciali  del
tesoro,  nei  termini  e  con  le  modalita'  previsti  dalle vigenti
disposizioni in materia di debito pubblico; sara' operata la ritenuta
di cui al  citato  decreto-legge  19  settembre  1986,  n.  556,  con
arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.