Art. 6. L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto e' affidata alla Banca d'Italia. Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi, di cui al quinto comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 5 al 7 luglio 1994. I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effetuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi. A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sara' riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, e dei titoli nominativi rinnovati, a norma dei commi primo e quinto dell'art. 1, una provvigione di collocamento dello 0,60%. Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verra' attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto. L'ammontare della provvigione sara' scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i "pagamenti da regolare".