Art. 6.
  L'esecuzione  delle  operazioni  relative al collocamento dei buoni
del Tesoro poliennali di cui al presente  decreto  e'  affidata  alla
Banca d'Italia.
  Alla  stessa  Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo
dei buoni del Tesoro poliennali nominativi, di cui  al  quinto  comma
dell'art.  1;  dette  operazioni di rinnovo possono essere effettuate
dal 5 al 7 luglio 1994.
  I rapporti  tra  il  Ministero  del  tesoro  e  la  Banca  d'Italia
correlati  all'effetuazione  delle  aste  tramite  la  Rete nazionale
interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.
  A rimborso delle spese sostenute e a  compenso  del  servizio  reso
sara'   riconosciuta   alla  Banca  d'Italia,  sull'intero  ammontare
nominale sottoscritto, e dei titoli nominativi rinnovati, a norma dei
commi primo e quinto dell'art. 1,  una  provvigione  di  collocamento
dello 0,60%.
  Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto,
verra'  attribuita,  in tutto o in parte, agli operatori partecipanti
all'asta in relazione agli  impegni  che  assumeranno  con  la  Banca
d'Italia,  ivi  compresi  quelli  di  non  applicare  alcun  onere di
intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere,
senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.
  L'ammontare della provvigione sara' scritturato  dalle  sezioni  di
tesoreria fra i "pagamenti da regolare".