IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 2081 in data 20 luglio 1993 che ha modificato il regolamento CEE n. 2052/88, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 2082 in data 20 luglio 1993 che ha modificato il regolamento CEE n. 4253 in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali; Vista la delibera CIPE in data 13 luglio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 22 settembre 1993, concernente disposizioni organizzative riguardanti l'attivita' dei Comitati interministeriali di programmazione economica ed in particolare il punto 5 che prevede, ai fini dell'istruttoria delle proposte, la convocazione di una o piu' riunioni cui partecipano i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate; Considerato che le regioni e province autonome possono per la predisposizione dei propri documenti di bilancio fare riferimento, per le esigenze finanziarie non assicurate da risorse proprie, da somministrazioni pregresse o da leggi di settore, al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 183/1987, compatibilmente con le disponibilita' del Fondo stesso; Vista la nota n. 51248 del 15 marzo 1994 con la quale il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali quantifica l'importo necessario per assicurare il cofinanziamento dei regolamenti CEE n. 866/90, 867/90, 1094/88, 2328/91, articoli 2, 24, 26 e 27, e 1859/82; Considerato che tali regolamenti trovano copertura nell'ambito delle disponibilita' del succitato Fondo di rotazione per il settore agricolo relative all'anno 1994; Considerato che non sono ancora stati definiti i quadri comunitari di sostegno relativi agli obiettivi 2 e 5b ai sensi del regolamento CEE n. 2081/93 e che appare quindi opportuna una valutazione complessiva delle esigenze di finanziamento della quota-parte nazionale con il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 citata in premessa; Ravvisata peraltro la necessita' di procedere alla definizione del fabbisogno finanziario, ai sensi dell'art. 3, primo comma, della piu' volte citata legge n. 183/1987, connesso all'attuazione dei regolamenti CEE numeri 866/90, 867/90, 2157/92, 2158/92 e 1859/82; Vista la nota n. 51457 in data 8 aprile 1994 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con la quale sono state quantificate in lire 151,6 miliardi le esigenze finanziarie connesse ai succitati regolamenti CEE numeri 866/90, 867/90, 2157/92, 2158/92 e 1859/82; Esperita l'istruttoria di cui alla citata delibera CIPE del 13 luglio 1993; Considerato che per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183/1987 possono essere finanziati, dalle competenti autorita', solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato; Udita la relazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali; Delibera: 1. Le linee di intervento e i collegati volumi finanziari del settore "Agricoltura", per l'anno 1994, sono specificati, con riferimento ai regolamenti comunitari indicati nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera. 2. I trasferimenti alle regioni e province autonome sono effettuati sulla base di apposite richieste trasmesse al Fondo di rotazione e, per conoscenza, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Tali richieste devono essere corredate da idonea documentazione da cui risulti che le stesse afferiscono a provvedimenti d'impegno per i quali e' individuato il beneficiario finale. Lo stato di avanzamento delle azioni viene valutato sulla base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione, anche su supporto informativo della Ragioneria generale dello Stato. 3. Il Fondo di rotazione interviene solo per azioni cofinanziate dalla Unione Europea, con esclusione, quindi, sia degli aiuti consentiti, ma non cofinanziati, che degli aiuti eccedenti i limiti ammessi al cofinanziamento comunitario. 4. Le regioni e province autonome inviano al Fondo di rotazione copia della rendicontazione predisposta per l'Unione Europea in base alla specifica normativa comunitaria. 5. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali effettuera' i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie potra' effettuare ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con l'Amministrazione centrale interessata. Roma, 13 aprile 1994 Il Presidente delegato: SPAVENTA Registrata alla Corte dei conti il 16 giugno 1994 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 139