ALLEGATO Art. 8. (Comma 1). L'assemblea dei soci delibera: (Omissis); sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali; sulla determinazione del compenso annuo e della medaglia di presenza da corrispondere ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori. (Omissis). Art. 9. (Comma 1). L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa riservati, ad iniziativa del presidente o di chi ne fa le veci, mediante invio, a mezzo di lettera raccomandata o comunicazione telegrafica, telex o telefax, al domicilio dei soci e dei revisori, almeno dieci giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione puo' essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima purche' almeno un'ora dopo. (Omissis). Art. 11. (Comma 1). Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente, dal vice presidente e da altri quindici consiglieri. (Comma 2). Il presidente ed il vice presidente, salvo quanto previsto in via transitoria dal successivo art. 23, sono nominati dal consiglio di amministrazione nel proprio seno, con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di consigliere e possono essere confermati. (Comma 3). I consiglieri sono nominati dall'assemblea dei soci nel proprio seno .. (omissis). (Omissis). (Comma 5). Se nel corso del mandato uno o piu' consiglieri di amministrazione vengono a mancare, il consiglio puo' provvedere alla loro sostituzione mediante cooptazione. Gli amministratori cosi' nominati restano in carica fino alla prossima assemblea dei soci. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si considera dimissionario e, pur rimanendo in carica con pienezza di poteri, deve immediatamente convocare l'assemblea per il rinnovo del consiglio stesso. (Comma 6). I consiglieri nominati dall'assemblea in surrogazione di coloro che venissero a mancare .. (omissis). (Comma 7). I componenti del consiglio di amministrazione devono essere in possesso del requisito di onorabilita' in analogia a quanto stabilito, tempo per tempo, dalle disposizioni che regolano la materia per la nomina di amministratori degli enti creditizi. (Comma 8). Ai componenti il consiglio si applicano le norme di cui all'art. 2392 del codice civile. (Omissis). Art. 14. (Omissis). (Comma 4). Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti: la nomina del presidente e del vice presidente; (omissis); l'accertamento della esistenza dei requisiti per la nomina a socio, ai sensi delle lettere b) e c) del precedente art. 7, nonche' l'accertamento della esistenza dei requisiti di onorabilita' dei componenti del consiglio stesso e del collegio dei revisori, ai sensi del precedente art. 11 e del successivo art. 16; l'accertamento delle condizioni per la decadenza da socio, da consigliere e da revisore. (Omissis). Art. 16. (Omissis). (Comma 2). Essi sono nominati dall'assemblea dei soci; almeno uno e' da scegliersi fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili ovvero, fino a che questo non sia stato istituito, nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. (Omissis). (Comma 5). Il revisore iscritto nel registro dei revisori contabili assume la presidenza del collegio. Qualora vi siano piu' revisori iscritti nel registro, la presidenza spetta al revisore piu' anziano di carica; in caso di pari anzianita' di carica, la presidenza del collegio spetta al piu' anziano di eta'. Art. 17. (Comma 1). Per gli amministratori e per i revisori si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera e) dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora stabiliti con decreto del Ministro del tesoro. (Comma 2). Peraltro anche in assenza di limiti derivanti dalla normativa di cui al primo comma del presente articolo non possono ricoprire la carica ne' di presidente ne' di vice presidente della Fondazione, i presidenti o i vice presidenti della societa' conferitaria dell'azienda bancaria scorporata ai sensi dell'art. 1 del presente statuto e della societa' controllante detta societa' nonche', piu' in generale, coloro che ricoprono tali cariche nelle societa' bancarie e parabancarie costituenti il gruppo creditizio cui fanno parte le societa' sopraindicate. (Comma 3). Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, i componenti il consiglio di amministrazione e i revisori non possono comunque cumulare presso societa', nelle quali il gruppo creditizio di cui fa parte la S.p.a. conferitaria possegga una quota di partecipazione azionaria superiore al 50%, piu' di quattro incarichi e fra questi non piu' di due incarichi di presidente, compresi gli incarichi presso la Fondazione. Art. 18. (Comma 1). Al presidente, al vice presidente, ai consiglieri di amministrazione e ai revisori compete un .. (omissis). (Comma 2). La misura dei compensi annui e della medaglia di presenza e' determinata dall'assemblea dei soci. (Comma 3). Per la determinazione del compenso annuo dei revisori, l'assemblea dei soci terra' conto delle tariffe professionali vigenti per lo svolgimento delle funzioni sindacali. (Comma 4). Nel caso di cumulo di incarichi consentito e regolato .. (Omissis). Art. 23. (Comma unico). Il presidente ed il vice presidente in carica alla data di deliberazione delle modifiche al presente statuto prevedenti la loro nomina da parte del consiglio di amministrazione, rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla data della medesima.