(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 8.
   (Comma 1). L'assemblea dei soci delibera:
    (Omissis);
    sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali;
    sulla determinazione del  compenso  annuo  e  della  medaglia  di
presenza   da   corrispondere   ai   componenti   del   consiglio  di
amministrazione e del collegio dei revisori.
   (Omissis).
                               Art. 9.
   (Comma 1). L'assemblea dei soci deve essere convocata  almeno  due
volte  l'anno  per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello
consuntivo, in tempo utile per lo svolgimento degli  adempimenti  che
sono  ad  essa riservati, ad iniziativa del presidente o di chi ne fa
le  veci,  mediante  invio,  a  mezzo  di  lettera   raccomandata   o
comunicazione  telegrafica,  telex o telefax, al domicilio dei soci e
dei revisori, almeno dieci giorni prima della  data  fissata,  di  un
avviso  contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione
del giorno, dell'ora e del  luogo  della  riunione  in  prima  ed  in
seconda  convocazione.  La  seconda  convocazione  puo' essere tenuta
nello stesso giorno stabilito per  la  prima  purche'  almeno  un'ora
dopo.
  (Omissis).
                              Art. 11.
   (Comma  1).  Il  consiglio  di  amministrazione  e'  composto  dal
presidente, dal vice presidente e da altri quindici consiglieri.
   (Comma 2). Il presidente  ed  il  vice  presidente,  salvo  quanto
previsto in via transitoria dal successivo art. 23, sono nominati dal
consiglio  di  amministrazione  nel  proprio seno, con la maggioranza
assoluta dei consiglieri in  carica.  Restano  in  carica  fino  alla
scadenza del loro mandato di consigliere e possono essere confermati.
   (Comma 3). I consiglieri sono nominati dall'assemblea dei soci nel
proprio seno .. (omissis).
   (Omissis).
   (Comma  5).  Se  nel  corso  del mandato uno o piu' consiglieri di
amministrazione vengono a mancare, il consiglio puo' provvedere  alla
loro  sostituzione  mediante  cooptazione.  Gli  amministratori cosi'
nominati restano in carica fino alla  prossima  assemblea  dei  soci.
Qualora,  tuttavia,  per  qualsiasi  causa  venga meno la maggioranza
degli amministratori, l'intero consiglio si  considera  dimissionario
e,   pur   rimanendo   in   carica   con  pienezza  di  poteri,  deve
immediatamente convocare l'assemblea per  il  rinnovo  del  consiglio
stesso.
   (Comma  6).  I consiglieri nominati dall'assemblea in surrogazione
di coloro che venissero a mancare .. (omissis).
   (Comma 7). I componenti del consiglio  di  amministrazione  devono
essere in possesso del requisito di onorabilita' in analogia a quanto
stabilito,  tempo  per  tempo,  dalle  disposizioni  che  regolano la
materia per la nomina di amministratori degli enti creditizi.
   (Comma 8). Ai componenti il consiglio si applicano le norme di cui
all'art. 2392 del codice civile.
  (Omissis).
                                Art. 14.
   (Omissis).
   (Comma  4). Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle
materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
    la nomina del presidente e del vice presidente;
    (omissis);
    l'accertamento della esistenza dei  requisiti  per  la  nomina  a
socio,  ai sensi delle lettere b) e c) del precedente art. 7, nonche'
l'accertamento della esistenza  dei  requisiti  di  onorabilita'  dei
componenti del consiglio stesso e del collegio dei revisori, ai sensi
del precedente art. 11 e del successivo art. 16;
    l'accertamento  delle  condizioni  per  la decadenza da socio, da
consigliere e da revisore.
   (Omissis).
                              Art. 16.
   (Omissis).
   (Comma 2). Essi sono nominati dall'assemblea dei soci; almeno  uno
e' da scegliersi fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili
ovvero,  fino  a  che  questo  non sia stato istituito, nel ruolo dei
revisori ufficiali dei conti.
  (Omissis).
   (Comma  5).  Il  revisore  iscritto  nel  registro  dei   revisori
contabili  assume  la  presidenza del collegio. Qualora vi siano piu'
revisori iscritti nel registro, la presidenza spetta al revisore piu'
anziano  di  carica;  in  caso  di  pari  anzianita'  di  carica,  la
presidenza del collegio spetta al piu' anziano di eta'.
                              Art. 17.
   (Comma  1). Per gli amministratori e per i revisori si applicano i
divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera e)  dell'art.
12  del  decreto  legislativo  20  novembre  1990,  n.  356,  qualora
stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.
   (Comma 2). Peraltro anche in assenza  di  limiti  derivanti  dalla
normativa  di  cui  al  primo comma del presente articolo non possono
ricoprire la carica ne' di presidente ne' di  vice  presidente  della
Fondazione,   i   presidenti  o  i  vice  presidenti  della  societa'
conferitaria dell'azienda bancaria scorporata ai  sensi  dell'art.  1
del  presente  statuto  e  della societa' controllante detta societa'
nonche', piu' in generale, coloro che ricoprono  tali  cariche  nelle
societa' bancarie e parabancarie costituenti il gruppo creditizio cui
fanno parte le societa' sopraindicate.
   (Comma  3).  Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, i
componenti il consiglio di amministrazione e i revisori  non  possono
comunque  cumulare  presso societa', nelle quali il gruppo creditizio
di cui  fa  parte  la  S.p.a.  conferitaria  possegga  una  quota  di
partecipazione  azionaria superiore al 50%, piu' di quattro incarichi
e fra questi non piu' di due incarichi di  presidente,  compresi  gli
incarichi presso la Fondazione.
                              Art. 18.
   (Comma  1).  Al  presidente, al vice presidente, ai consiglieri di
amministrazione e ai revisori compete un .. (omissis).
   (Comma 2). La misura  dei  compensi  annui  e  della  medaglia  di
presenza e' determinata dall'assemblea dei soci.
   (Comma  3). Per la determinazione del compenso annuo dei revisori,
l'assemblea dei soci terra' conto delle tariffe professionali vigenti
per lo svolgimento delle funzioni sindacali.
   (Comma 4). Nel caso di cumulo di incarichi consentito  e  regolato
.. (Omissis).
                              Art. 23.
   (Comma  unico). Il presidente ed il vice presidente in carica alla
data di deliberazione delle modifiche al presente statuto  prevedenti
la  loro  nomina da parte del consiglio di amministrazione, rimangono
ciascuno nella propria  carica  fino  alla  scadenza  dei  rispettivi
mandati in corso alla data della medesima.