ALLEGATO Art. 6. (Comma 1). Il Consiglio di amministrazione e' composto da nove consiglieri cosi' nominati: due dall'amministrazione del comune di Vignola; uno dall'amministrazione del comune di Spilamberto; due dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena; due dall'Universita' degli studi di Modena; due dallo stesso consiglio di amministrazione con le modalita' stabilite nel terzo comma del presente articolo. (Comma 2). Il Consiglio di amministrazione nomina il presidente ed il vice presidente fra i suoi componenti il cui mandato non sia scaduto con le modalita' stabilite nel successivo comma quarto. (Comma 3). Le deliberazioni relative ad ogni singola nomina concernenti, ai sensi del primo comma del presente articolo, i due componenti del consiglio di amministrazione sono prese con voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica. Qualora non venga raggiunta la predetta maggioranza, si procedera' ad una nuova votazione riguardante le due persone che hanno ottenuto nella prima votazione il maggior numero di voti o, in caso di parita' di voti, anche piu' di due persone. Ove anche dopo tale votazione non si ottenga il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica si procedera' ad altra votazione in cui verra' nominato chi avra' ottenuto il maggior numero di voti ed in caso di parita', non prevalendo il voto di chi presiede l'adunanza, si procedera' ad altra ulteriore votazione con lo stesso criterio. In caso di parita' fra due o piu' nominativi anche dopo quest'ultima votazione, si intendera' nominato tra gli stessi colui che ha maggiore anzianita' di carica nell'organo e in caso di nomina contemporanea il piu' anziano d'eta'. (Comma 4). Le deliberazioni relative ad ogni singola nomina concernenti, ai sensi del secondo comma del presente articolo, il presidente ed il vice presidente sono prese con voto favorevole di due terzi dei componenti in carica. Qualora non venga raggiunta la predetta maggioranza qualificata, si procedera' ad una nuova votazione riguardante le due persone che hanno ottenuto nella prima votazione il maggior numero di voti o, in caso di parita' di voti, anche piu' di due persone. Ove anche dopo tale votazione non si ottenga il voto favorevole della maggioranza qualificata, si procedera' ad altra votazione in cui verra' nominato chi avra' ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' si procedera' ad altra ulteriore votazione con lo stesso criterio e cosi' via fino a pervenire alla nomina. (Comma 5). I consiglieri devono essere scelti tra le persone piu' rappresentative .. (Omissis). (Comma 6). I componenti del consiglio .. (Omissis). (Comma 7). I consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350 e ad essi si applicano le norme del'art. 2382 del codice civile. (Comma 8). Le cariche amministrative e di controllo sono incompatibili con le cariche amministrative e di controllo nella societa' conferitaria e nelle societa' ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio. (Comma 9). Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che perdono i requisiti previsti dal presente statuto, i dipendenti in servizio della Fondazione, della societa' conferitaria e di societa' da quest'ultima partecipate. La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione. (Omissis). Art. 9. (Omissis). (Comma 4). Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti: la modifica dello statuto da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia con la maggioranza di due terzi dei componenti in carica; la determinazione degli indirizzi generali dell'attivita' e dell'organizzazione della Fondazione; la nomina del presidente, del vice presidente, di due componenti del consiglio di amministrazione e di un sindaco; la dichiarazione di decadenza di consiglieri e sindaci, ove prevista; la nomina e la revoca del segretario generale e del vice segretario generale; la costituzione di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata ed i compensi per i componenti esterni; l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili; l'acquisto e la cessione di azioni della societa' conferitaria e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, da effettuarsi a norma dell'art. 13 del decreto legislativo n. 356/1990, con la maggioranza di due terzi dei componenti in carica; l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni; la designazione o la nomina di persone a cariche presso societa' od enti; la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere relativi alla amministrazione di societa' partecipate; la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse; la predisposizione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali nonche' la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio; la determinazione dei criteri e delle modalita' per le erogazioni annuali conformi alle finalita' istituzionali. Art. 11. (Omissis). (Comma 2). Essi sono nominati, uno dal comune di Vignola, uno dal consiglio di amministrazione della Fondazione con le modalita' stabilite al terzo comma dell'art. 6, ed uno dal consiglio dell'Ordine dei Dottori commercialisti della circoscrizione del tribunale di Modena da scegliersi fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei Conti ovvero nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ovvero in albi professionali in materie economiche o giuridiche. (Omissis). Art. 13. (Omissis). (Comma 3). La misura dei compensi annui e delle medaglie di presenza dei componenti gli organi collegiali - quando non risultano determinabili secondo criteri stabili dalla legge - e la eventuale determinazione in via forfettaria del rimborso delle spese per l'espletamento delle funzioni, sono stabilite dal consiglio di amministrazione con deliberazione motivata e sentito il parere del collegio sindacale. (Omissis). Art. 17. (Comma 1). L'incompatibilita' di cui all'art. 6, settimo comma, entra in vigore il 1 giugno 1994 e coloro che verseranno in situazione di incompatibilita' dovranno optare tra l'incarico nella Fondazione e le cariche ricoperte nell'ambito del gruppo creditizio. (Comma 2). Le nomine dei consiglieri gia' attribuite alla Federazione delle Casse di risparmio e delle Banche del Monte dell'Emilia e Romagna competono all'Universita' degli studi di Modena.