(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 6.
   (Comma 1). Il Consiglio di amministrazione  e'  composto  da  nove
consiglieri cosi' nominati:
    due dall'amministrazione del comune di Vignola;
    uno dall'amministrazione del comune di Spilamberto;
    due   dalla   camera   di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura di Modena;
    due dall'Universita' degli studi di Modena;
    due dallo stesso consiglio di amministrazione  con  le  modalita'
stabilite nel terzo comma del presente articolo.
   (Comma 2). Il Consiglio di amministrazione nomina il presidente ed
il  vice  presidente  fra  i  suoi  componenti il cui mandato non sia
scaduto con le modalita' stabilite nel successivo comma quarto.
   (Comma 3).  Le  deliberazioni  relative  ad  ogni  singola  nomina
concernenti,  ai  sensi  del primo comma del presente articolo, i due
componenti del consiglio  di  amministrazione  sono  prese  con  voto
favorevole  della  maggioranza  dei componenti in carica. Qualora non
venga raggiunta la predetta maggioranza, si procedera' ad  una  nuova
votazione  riguardante  le due persone che hanno ottenuto nella prima
votazione il maggior numero di voti o, in caso di  parita'  di  voti,
anche  piu'  di  due  persone.  Ove  anche dopo tale votazione non si
ottenga il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica
si procedera' ad altra votazione in cui  verra'  nominato  chi  avra'
ottenuto  il  maggior  numero  di  voti  ed  in  caso di parita', non
prevalendo il voto di chi presiede l'adunanza, si procedera' ad altra
ulteriore votazione con lo stesso criterio. In caso  di  parita'  fra
due   o   piu'  nominativi  anche  dopo  quest'ultima  votazione,  si
intendera' nominato tra gli stessi colui che ha  maggiore  anzianita'
di  carica  nell'organo  e  in  caso  di nomina contemporanea il piu'
anziano d'eta'.
   (Comma 4).  Le  deliberazioni  relative  ad  ogni  singola  nomina
concernenti,  ai  sensi  del  secondo comma del presente articolo, il
presidente ed il vice presidente sono prese con  voto  favorevole  di
due  terzi  dei  componenti in carica. Qualora non venga raggiunta la
predetta  maggioranza  qualificata,  si  procedera'  ad   una   nuova
votazione  riguardante  le due persone che hanno ottenuto nella prima
votazione il maggior numero di voti o, in caso di  parita'  di  voti,
anche  piu'  di  due  persone.  Ove  anche dopo tale votazione non si
ottenga  il  voto  favorevole  della  maggioranza   qualificata,   si
procedera'  ad  altra  votazione  in  cui  verra'  nominato chi avra'
ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' si  procedera'
ad  altra ulteriore votazione con lo stesso criterio e cosi' via fino
a pervenire alla nomina.
   (Comma 5). I consiglieri devono essere scelti tra le persone  piu'
rappresentative .. (Omissis).
   (Comma 6). I componenti del consiglio .. (Omissis).
   (Comma  7).  I consiglieri devono essere in possesso dei requisiti
di cui  agli  articoli  4  e  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  27  giugno  1985,  n. 350 e ad essi si applicano le norme
del'art. 2382 del codice civile.
   (Comma   8).   Le  cariche  amministrative  e  di  controllo  sono
incompatibili con le cariche  amministrative  e  di  controllo  nella
societa'   conferitaria  e  nelle  societa'  ed  enti  che  con  essa
compongono il gruppo creditizio.
   (Comma 9). Non possono ricoprire la carica di  consigliere  coloro
che  perdono  i requisiti previsti dal presente statuto, i dipendenti
in servizio  della  Fondazione,  della  societa'  conferitaria  e  di
societa'    da   quest'ultima   partecipate.   La   decadenza   opera
immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione.
   (Omissis).
                               Art. 9.
   (Omissis).
   (Comma 4). Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre  alle
materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
    la  modifica  dello  statuto  da  attuarsi  ai  sensi delle leggi
vigenti in materia con la maggioranza di due terzi dei componenti  in
carica;
    la  determinazione  degli  indirizzi  generali  dell'attivita'  e
dell'organizzazione della Fondazione;
    la nomina del presidente, del vice presidente, di due  componenti
del consiglio di amministrazione e di un sindaco;
    la  dichiarazione  di  decadenza  di  consiglieri  e sindaci, ove
prevista;
    la nomina  e  la  revoca  del  segretario  generale  e  del  vice
segretario generale;
    la costituzione di commissioni consultive o di studio, temporanee
o  permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata
ed i compensi per i componenti esterni;
    l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili;
    l'acquisto e la cessione di azioni della societa' conferitaria  e
la  rinuncia  all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle
stesse, da effettuarsi a norma dell'art. 13 del  decreto  legislativo
n.  356/1990,  con  la  maggioranza  di  due  terzi dei componenti in
carica;
    l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni;
    la designazione o la nomina di persone a cariche presso  societa'
od enti;
    la  determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in
genere relativi alla amministrazione di societa' partecipate;
    la promozione di azioni davanti ad organi  giurisdizionali  e  la
resistenza alle stesse;
    la  predisposizione  e  l'approvazione  dei  bilanci preventivi e
consuntivi annuali nonche' la sistemazione degli eventuali  avanzi  o
disavanzi di esercizio;
    la determinazione dei criteri e delle modalita' per le erogazioni
annuali conformi alle finalita' istituzionali.
                              Art. 11.
   (Omissis).
   (Comma  2). Essi sono nominati, uno dal comune di Vignola, uno dal
consiglio  di  amministrazione  della  Fondazione  con  le  modalita'
stabilite   al   terzo  comma  dell'art.  6,  ed  uno  dal  consiglio
dell'Ordine  dei  Dottori  commercialisti  della  circoscrizione  del
tribunale  di  Modena  da  scegliersi  fra gli iscritti nel ruolo dei
revisori  ufficiali  dei  Conti  ovvero  nel  registro  dei  revisori
contabili  di  cui  al  decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 88,
ovvero in albi professionali in materie economiche o giuridiche.
   (Omissis).
                              Art. 13.
   (Omissis).
   (Comma  3).  La  misura  dei  compensi  annui  e delle medaglie di
presenza dei componenti gli organi collegiali - quando non  risultano
determinabili  secondo  criteri  stabili dalla legge - e la eventuale
determinazione in  via  forfettaria  del  rimborso  delle  spese  per
l'espletamento  delle  funzioni,  sono  stabilite  dal  consiglio  di
amministrazione con deliberazione motivata e sentito  il  parere  del
collegio sindacale.
   (Omissis).
                              Art. 17.
   (Comma  1).  L'incompatibilita'  di cui all'art. 6, settimo comma,
entra in  vigore  il  1  giugno  1994  e  coloro  che  verseranno  in
situazione  di  incompatibilita' dovranno optare tra l'incarico nella
Fondazione e le cariche ricoperte nell'ambito del gruppo creditizio.
   (Comma  2).  Le  nomine  dei  consiglieri  gia'  attribuite   alla
Federazione  delle  Casse  di  risparmio  e  delle  Banche  del Monte
dell'Emilia  e  Romagna  competono  all'Universita'  degli  studi  di
Modena.