Art. 2. La concessione delle agevolazioni finanziarie di cui alla citata legge n. 64/1986 avverra' secondo l'ordine del predetto elenco, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, e tenuto conto delle informazioni riportate nelle comunicazioni e nelle dichiarazioni in- dicate in premessa, della certificazione ad esse allegata, nonche' ove occorra, delle ulteriori informazioni disponibili.