Art. 2.
  La  concessione  delle  agevolazioni finanziarie di cui alla citata
legge n. 64/1986 avverra' secondo l'ordine del predetto  elenco,  nei
limiti  delle  risorse  finanziarie disponibili, e tenuto conto delle
informazioni riportate nelle comunicazioni e nelle dichiarazioni  in-
dicate  in  premessa,  della certificazione ad esse allegata, nonche'
ove occorra, delle ulteriori informazioni disponibili.