(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                   Al Presidente della Repubblica
   Il  consiglio  comunale  di  San  Lorenzo  Maggiore   (Benevento),
rinnovato  nelle  consultazioni  amministrative del 6 giugno 1993 con
contestuale elezione del sindaco, nella persona del sig. Emanuele  De
Libero,   presenta   fenomeni  di  infiltrazione  della  criminalita'
organizzata   che   compromettono   la   libera   determinazione    e
l'imparzialita'    dell'organo    elettivo,    il    buon   andamento
dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.
   Invero, il prefetto di Benevento, con relazione in data  9  maggio
1994,  ha  evidenziato,  anche sulla base degli accertamenti eseguiti
presso il  predetto  ente  dal  collegio  degli  ispettori,  all'uopo
incaricato,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  4,  del decreto-legge 6
settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
ottobre  1982,  n.  726,  la   sussistenza   di   gravi   indizi   di
compromissione   dell'attivita'   amministrativa,   a   causa   delle
convergenti influenze della criminalita' organizzata  nella  gestione
della cosa pubblica.
   In  particolare,  indagini  condotte  dai  competenti organi hanno
rilevato la presenza di una preoccupante infiltrazione della malavita
nel tessuto sociale della zona ed un progressivo inserimento  di  una
componente  criminale  nella  vita  politica  ed  amministrativa  del
comune.
   In proposto e' stato evidenziato che, in occasione della  precorsa
campagna  elettorale,  forme di ingerenza sono state perpetrate da un
gruppo di pregiudicati locali, facente capo ai fratelli  Conti,  che,
per  l'elezione  del  sindaco,  ha  esercitato  una  forte pressione,
attraverso atti intimidatori, nei confronti degli avversari  politici
e degli elettori in genere.
   In  relazione  a  tale episodio il neo-eletto sindaco, Emanuele De
Libero e tre pregiudicati del luogo sono stati deferiti all'autorita'
giudiziaria competente per il reato di associazione a  delinquere  di
stampo mafioso finalizzata alla candidatura a sindaco del predetto ed
all'acquisizione  di appalti e servizi pubblici in favore della ditta
edile Conti.
   Ancor piu' evidenti sono  i  collegamenti  dell'attuale  assessore
Lorenzo  Di  Crosta  con il pregiudicato Umberto Conti, consolidatisi
nel tempo, come si rileva  dal  coinvolgimento  dei  medesimi  in  un
episodio  di  danneggiamento  di impianti pubblici risalente all'anno
1988.
   Tale episodio ha posto in luce, oltre alla valenza delinquenziale,
anche la personalita'  carismatica  del  Conti  nei  confronti  delle
persone   definite   "suoi  amici",  ingenerando  in  costoro  timore
reverenziale  ed  una  sorta  di  sudditanza  tale   da   garantirgli
connivenza ed omerta'.
   Il  Di  Crosta  e', altresi', stato denunziato a piede libero, nel
1987 per  rissa  aggravata,  e,  nel  1989,  tratto  in  arresto  per
ricettazione aggravata e continuata.
   L'appoggio  dato dal gruppo Conti alla nascente amministrazione ha
ineluttabilmente determinato una forma di  soggezione,  manifestatasi
soprattutto  nell'affidamento  di lavori pubblici, anche se di esigua
entita', alla ditta  Conti,  senza  l'adozione  dei  prescritti  atti
formali  di  aggiudicazione  e  senza  che fossero interpellate altre
ditte, pur disponibili,  ad  effettuare  i  lavori  insistenti  nello
stesso  territorio  comunale. Il condizionamento e' emerso, altresi',
dalla mancata  esecuzione  di  un'ordinanza  di  abbattimento  di  un
fabbricato abusivo di proprieta' della moglie del citato Conti.
   Risulta  evidente,  pertanto,  la  compromissione  dei principi di
legalita' ed imparzialita' che  debbono  contraddistinguere  l'azione
della pubblica amministrazione.
   Il  clima  di  grave  condizionamento  e  degrado  in cui versa il
consiglio  comunale  di  San  Lorenzo   Maggiore,   la   cui   libera
determinazione    risulta   soggetta   alle   scelte   delle   locali
organizzazioni criminali, la palese  inosservanza  del  principio  di
legalita'  nella  gestione  dell'ente  e  l'uso  distorto  della cosa
pubblica,  utilizzata  per  il  perseguimento  di  fini  estranei  al
pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della
sicurezza  pubblica  e,  nel  compromettere  le legittime aspettative
della popolazione ad essere garantita  nella  fruizione  dei  diritti
fondamentali,  hanno  ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle
istituzioni da parte dei cittadini.
   Dall'analisi  dei  fatti  suesposti,  dalle  verifiche   e   dagli
accertamenti  effettuati,  emerge,  inconfutabilmente,  l'incapacita'
degli organi comunali di determinarsi liberamente,  la  devianza  dei
medesimi  dalla  osservanza dei principi di legalita', imparzialita',
trasparenza  e  buon  andamento  dell'amministrazione  ed   il   loro
condizionamento  da  parte  della  criminalita'  organizzata  per  il
perseguimento di fini contrastanti con l'interesse pubblico.
   La condizione di assoggettamento  alla  criminalita'  organizzata,
manifestata con l'accettazione di una gestione "impropria" della cosa
pubblica, esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato
non  solo  a  recidere  ogni  legame tra esponenti dell'ente locale e
criminalita' organizzata, ma anche a prevenire il possibile  pericolo
di turbativa dell'ordine pubblico.
   Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario provvedere,
con  urgenza,  ad  eliminare  ogni  deterioramento  ed  inquinamento,
presente  e  potenziale,  della  vita  amministrativa  e  democratica
dell'ente,  mediante  provvedimenti incisivi dello Stato in direzione
dell'amministrazione comunale di San Lorenzo Maggiore.
   Il prefetto di Benevento, ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  del
decreto-legge  31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni,
nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di
scioglimento del consiglio comunale di San Lorenzo Maggiore,  con  la
citata relazione.
   La  valutazione  della  situazione  in  concreto  riscontrata,  in
relazione alla presenza e  all'estensione  dell'influenza  criminale,
rende  necessario  che  la  durata  della  gestione commissariale sia
determinata in dodici mesi.
   Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate
nell'art.  1  del  decreto-legge  31  maggio  1991,  n.   164,   come
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 22 luglio 1991, n. 221,
che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di San Lorenzo
Maggiore, si formula rituale proposta per l'adozione della misura  di
rigore.
    Roma, 18 maggio 1994
                                     Il Ministro dell'interno: MARONI