ALLEGATO Al Presidente della Repubblica Il consiglio comunale di San Lorenzo Maggiore (Benevento), rinnovato nelle consultazioni amministrative del 6 giugno 1993 con contestuale elezione del sindaco, nella persona del sig. Emanuele De Libero, presenta fenomeni di infiltrazione della criminalita' organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialita' dell'organo elettivo, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi. Invero, il prefetto di Benevento, con relazione in data 9 maggio 1994, ha evidenziato, anche sulla base degli accertamenti eseguiti presso il predetto ente dal collegio degli ispettori, all'uopo incaricato, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la sussistenza di gravi indizi di compromissione dell'attivita' amministrativa, a causa delle convergenti influenze della criminalita' organizzata nella gestione della cosa pubblica. In particolare, indagini condotte dai competenti organi hanno rilevato la presenza di una preoccupante infiltrazione della malavita nel tessuto sociale della zona ed un progressivo inserimento di una componente criminale nella vita politica ed amministrativa del comune. In proposto e' stato evidenziato che, in occasione della precorsa campagna elettorale, forme di ingerenza sono state perpetrate da un gruppo di pregiudicati locali, facente capo ai fratelli Conti, che, per l'elezione del sindaco, ha esercitato una forte pressione, attraverso atti intimidatori, nei confronti degli avversari politici e degli elettori in genere. In relazione a tale episodio il neo-eletto sindaco, Emanuele De Libero e tre pregiudicati del luogo sono stati deferiti all'autorita' giudiziaria competente per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata alla candidatura a sindaco del predetto ed all'acquisizione di appalti e servizi pubblici in favore della ditta edile Conti. Ancor piu' evidenti sono i collegamenti dell'attuale assessore Lorenzo Di Crosta con il pregiudicato Umberto Conti, consolidatisi nel tempo, come si rileva dal coinvolgimento dei medesimi in un episodio di danneggiamento di impianti pubblici risalente all'anno 1988. Tale episodio ha posto in luce, oltre alla valenza delinquenziale, anche la personalita' carismatica del Conti nei confronti delle persone definite "suoi amici", ingenerando in costoro timore reverenziale ed una sorta di sudditanza tale da garantirgli connivenza ed omerta'. Il Di Crosta e', altresi', stato denunziato a piede libero, nel 1987 per rissa aggravata, e, nel 1989, tratto in arresto per ricettazione aggravata e continuata. L'appoggio dato dal gruppo Conti alla nascente amministrazione ha ineluttabilmente determinato una forma di soggezione, manifestatasi soprattutto nell'affidamento di lavori pubblici, anche se di esigua entita', alla ditta Conti, senza l'adozione dei prescritti atti formali di aggiudicazione e senza che fossero interpellate altre ditte, pur disponibili, ad effettuare i lavori insistenti nello stesso territorio comunale. Il condizionamento e' emerso, altresi', dalla mancata esecuzione di un'ordinanza di abbattimento di un fabbricato abusivo di proprieta' della moglie del citato Conti. Risulta evidente, pertanto, la compromissione dei principi di legalita' ed imparzialita' che debbono contraddistinguere l'azione della pubblica amministrazione. Il clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il consiglio comunale di San Lorenzo Maggiore, la cui libera determinazione risulta soggetta alle scelte delle locali organizzazioni criminali, la palese inosservanza del principio di legalita' nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini estranei al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini. Dall'analisi dei fatti suesposti, dalle verifiche e dagli accertamenti effettuati, emerge, inconfutabilmente, l'incapacita' degli organi comunali di determinarsi liberamente, la devianza dei medesimi dalla osservanza dei principi di legalita', imparzialita', trasparenza e buon andamento dell'amministrazione ed il loro condizionamento da parte della criminalita' organizzata per il perseguimento di fini contrastanti con l'interesse pubblico. La condizione di assoggettamento alla criminalita' organizzata, manifestata con l'accettazione di una gestione "impropria" della cosa pubblica, esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato non solo a recidere ogni legame tra esponenti dell'ente locale e criminalita' organizzata, ma anche a prevenire il possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico. Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni deterioramento ed inquinamento, presente e potenziale, della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato in direzione dell'amministrazione comunale di San Lorenzo Maggiore. Il prefetto di Benevento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di San Lorenzo Maggiore, con la citata relazione. La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in dodici mesi. Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di San Lorenzo Maggiore, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore. Roma, 18 maggio 1994 Il Ministro dell'interno: MARONI