(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                              TITOLO I
                 DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI
                               Art. 1.
                            Denominazione
   (Comma 1). La Fondazione Cassa  di  risparmio  di  Savigliano,  di
seguito  chiamata  anche  Fondazione, istituita dalla amministrazione
del Monte di Pieta' di Savigliano, approvata  con  regio  decreto  28
dicembre  1858, operante gia' fin dal luglio 1859, e l'ente dotato di
piena capacita' di diritto pubblico e di diritto privato che  residua
a seguito del conferimento dell'azienda bancaria alla "Banca Cassa di
risparmio  di  Savigliano S.p.a.", indicata anche semplicemente Banca
C.R.S. S.p.a., a norma della  legge  30  luglio  1990,  n.  218,  del
decreto legislativo n. 356 del 20 novembre 1990 ed in conformita' con
il  progetto  approvato dal Ministro del tesoro con decreto n. 436209
del 20 dicembre 1991.
  (Omissis).
                               Art. 3.
                              S c o p i
   (Comma 1). Nella continuita' dello scopo originario la  Fondazione
persegue   fini   di   interesse   pubblico  e  di  utilita'  sociale
preminentemente    nei    settori    della    ricerca    scientifica,
dell'istruzione, dell'arte e della sanita' mantenendo le finalita' di
assistenza,  di  beneficenza,  di tutela delle categorie sociali piu'
deboli  e  di  promozione  delle  attivita'  ricreative  e  sportive,
attraverso le iniziative di volta in volta ritenute piu' idonee.
   (Omissis).
                              TITOLO II
                             O R G A N I
                               Art. 7.
                    Consiglio di amministrazione
   (Commi  1).  Il  consiglio  di amministrazione e' composto da nove
membri.
   (Comma 2). I consiglieri, da scegliersi tra i cittadini  residenti
nel comune di Savigliano da almeno tre anni, con esclusione di quelli
di cui alla successiva lettera d), vengono nominati come segue:
     a) due dal comune di Savigliano;
     b) uno dall'amministrazione provinciale di Cuneo;
     c)  due  dalla  camera  di  commercio, industria, artigianato ed
agricoltura di Cuneo;
     d) due  dalle  amministrazioni  dei  comuni,  non  capoluogo  di
provincia,  sedi di filiali della Banca C.R.S. S.p.a., a turno fra di
loro, in ordine di anzianita' di apertura delle  filiali  stesse,  da
scegliersi  tra  i  cittadini residenti nei comuni medesimi da almeno
tre anni;
     e) due dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane.
   (Omissis).
   (Comma 4). Il consiglio di  amministrazione  sceglie  nel  proprio
seno,  tra i consiglieri residenti nel comune di Savigliano da almeno
tre anni, il presidente ed il vice presidente.
   (Omissis).
   (Comma  6).  I  membri del consiglio di amministrazione non devono
versare in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art.  5  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e
successive modificazioni ed integrazioni.
   (Omissis).
   (Comma  8).  Ai  componenti  degli  organi  amministrativi  e   di
controllo  della Fondazione si applicano le incompatibilita' previste
da norme legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Nel caso in
cui l'incompatibilita' derivi dal cumulo  con  altre  cariche  e  sia
superabile  attraverso  l'opzione  per  una  di esse, si intende che,
qualora l'opzione non sia esercitata entro  i  termini  previsti,  il
consigliere  ovvero  il  sindaco  interessato  decade automaticamente
dalla sua carica nella Fondazione.
                               Art. 8.
                         Durata - Decadenza
   (Omissis).
   (Comma  2).  I   componenti   il   consiglio   scaduti   rimangono
nell'ufficio  fino  a  che entrino in carica i loro successori, fatte
salve  le  norme  di  legge  in  materia  di  proroga  degli   organi
amministrativi.
   (Omissis).
                              Art. 12.
                         Collegio sindacale
   (Comma 1). Il collegio sindacale e' composto di tre sindaci con le
attribuzioni   stabilite   dalla   legge  n.  218/1990,  dal  decreto
legislativo  n.  356/1990,  dal  presente  statuto   e,   in   quanto
applicabili,  dagli  articoli  2403, 2405, 2407 del codice civile. Ad
essi si applicano le norme di cui al sesto comma dell'art. 7.
   (Comma 2). I membri del collegio sindacale devono essere  iscritti
nell'albo  dei  revisori  ufficiali  dei  conti  o, se istituito, nel
registro dei revisori contabili.
   (Comma 3). Di essi uno e' eletto dall'amministrazione comunale  di
Savigliano, uno dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane,
da  scegliersi entrambi preferibilmente tra i cittadini residenti nel
comune di Savigliano ed uno dalle  amministrazioni  dei  comuni,  non
capoluogo  di  provincia, sedi di filiali della Banca C.R.S. S.p.a. a
turno tra di loro, in ordine di anzianita' di apertura delle  filiali
stesse,  da  scegliersi preferibilmente tra i cittadini residenti nei
comuni medesimi da almeno tre anni.
   (Comma 4). Assume la carica di presidente del  collegio  sindacale
il sindaco piu' anziano di carica e, in caso di nomina contemporanea,
il piu' anziano di eta'.
   (Omissis).
   (Comma  9).  Il  collegio  sindacale  deve  riunirsi  almeno  ogni
trimestre; esso delibera a  maggioranza  assoluta.  I  verbali  delle
riunioni  sono  firmati  dagli  intervenuti.  Il  sindaco  che, senza
giustificato motivo, non partecipi a  due  riunioni  consecutive  del
collegio   sindacale   o  del  consiglio  di  amministrazione  decade
dall'ufficio e se ne provochera' la sollecita sostituzione  da  parte
di  chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di
amministrazione.
   (Omissis).
                              Art. 13.
                    Rimunerazione organi sociali
   (Omissis).
   (Comma 3). La misura dell'indennita' di carica e delle medaglie di
presenza  e'  determinata  con  decreto  del  Ministro del tesoro. In
assenza di determinazioni da parte del Ministro del tesoro, la misura
dell'indennita'  di  carica  e  delle  medaglie   di   presenza   del
presidente,  del  vice  presidente  e  dei componenti il consiglio di
amministrazione  e'  determinata   annualmente   dal   consiglio   di
amministrazione  stesso,  sentito il collegio sindacale. Il consiglio
di  amministrazione   determina   altresi   annualmente   la   misura
dell'indennita' di carica e delle medaglie di presenza dei componenti
il collegio sindacale.
   (Omissis).
                             TITOLO III
                              Art. 14.
                           B i l a n c i o
   (Omissis).
   (Comma  2).  Entro  il  30  settembre di ogni anno il consiglio di
amministrazione   redige   un   progetto   di   bilancio   consuntivo
dell'esercizio  chiuso al 30 giugno dello stesso anno e lo sottopone,
almeno quindici giorni prima della riunione prevista  dal  successivo
secondo  comma, al collegio sindacale accompagnandolo con la relativa
relazione.
   (Omissis).
   (Comma 4). I proventi lordi dell'esercizio saranno accantonati per
una quota non inferiore al 50% degli stessi a una  riserva  destinata
alla  sottoscrizione  di  aumenti di capitale della societa' bancaria
Banca Cassa di risparmio  di  Savigliano  di  cui  all'art.  1.  Tale
riserva  sara'  investita  in  titoli  emessi dalla societa' bancaria
stessa o in titoli di Stato  o  garantiti  dallo  Stato.  I  proventi
residui,  dedotte  le  spese di funzionamento, saranno destinati, per
una quota non inferiore ad un quindicesimo, al rispetto  della  norma
prevista  dall'art.  15,  primo comma, della legge 11 agosto 1991, n.
266, e relative disposizioni  di  attuazione  e,  per  il  rimanente,
secondo  le  deliberazioni  del  consiglio  di  amministrazione avuto
riguardo al perseguimento degli scopi di cui all'art. 3.
   (Omissis).
                              TITOLO V
                              Art. 16.
                  Disposizioni transitorie e finali
   (Comma 1). Il presidente, il  vice  presidente,  i  componenti  il
consiglio  di amministrazione ed il collegio sindacale della Cassa di
risparmio di Savigliano  in  carica  al  momento  della  stipulazione
dell'atto costitutivo della societa' bancaria .. (omissis).
   (Comma   2).  Il  presidente  ed  il  vice  presidente  di  nomina
ministeriale, i componenti il  consiglio  di  amministrazione  ed  il
collegio  sindacale,  in  carica alla data di entrata in vigore delle
modifiche al  presente  statuto,  rimangono  nell'ufficio  fino  alla
scadenza   dei  rispettivi  mandati  in  corso  alla  data  medesima,
compatibilmente con la previsione di cui all'ultimo  comma  dell'art.
7.
   (Comma  3).  In caso di reintegro del consiglio di amministrazione
di cui all'art. 7, conseguente alle opzioni esercitate ai  sensi  del
decreto  del  Ministro  del tesoro 26 novembre 1993 da membri gia' di
nomina ministeriale, la priorita' nella nomina delle  cariche  resesi
vacanti   spettera'   all'Associazione  fra  le  Casse  di  risparmio
italiane.
   (Comma  4). La priorita' nella nomina della carica che si rendera'
vacante alla cessazione del mandato del  primo  dei  tre  consiglieri
nominati  dai  comuni  sedi  di filiale della Banca C.R.S. S.p.a., in
carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, spettera'
alla camera di commercio, industria, artigianato  ed  agricoltura  di
Cuneo.