ALLEGATO TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI Art. 1. Denominazione (Comma 1). La Fondazione Cassa di risparmio di Savigliano, di seguito chiamata anche Fondazione, istituita dalla amministrazione del Monte di Pieta' di Savigliano, approvata con regio decreto 28 dicembre 1858, operante gia' fin dal luglio 1859, e l'ente dotato di piena capacita' di diritto pubblico e di diritto privato che residua a seguito del conferimento dell'azienda bancaria alla "Banca Cassa di risparmio di Savigliano S.p.a.", indicata anche semplicemente Banca C.R.S. S.p.a., a norma della legge 30 luglio 1990, n. 218, del decreto legislativo n. 356 del 20 novembre 1990 ed in conformita' con il progetto approvato dal Ministro del tesoro con decreto n. 436209 del 20 dicembre 1991. (Omissis). Art. 3. S c o p i (Comma 1). Nella continuita' dello scopo originario la Fondazione persegue fini di interesse pubblico e di utilita' sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della sanita' mantenendo le finalita' di assistenza, di beneficenza, di tutela delle categorie sociali piu' deboli e di promozione delle attivita' ricreative e sportive, attraverso le iniziative di volta in volta ritenute piu' idonee. (Omissis). TITOLO II O R G A N I Art. 7. Consiglio di amministrazione (Commi 1). Il consiglio di amministrazione e' composto da nove membri. (Comma 2). I consiglieri, da scegliersi tra i cittadini residenti nel comune di Savigliano da almeno tre anni, con esclusione di quelli di cui alla successiva lettera d), vengono nominati come segue: a) due dal comune di Savigliano; b) uno dall'amministrazione provinciale di Cuneo; c) due dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo; d) due dalle amministrazioni dei comuni, non capoluogo di provincia, sedi di filiali della Banca C.R.S. S.p.a., a turno fra di loro, in ordine di anzianita' di apertura delle filiali stesse, da scegliersi tra i cittadini residenti nei comuni medesimi da almeno tre anni; e) due dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane. (Omissis). (Comma 4). Il consiglio di amministrazione sceglie nel proprio seno, tra i consiglieri residenti nel comune di Savigliano da almeno tre anni, il presidente ed il vice presidente. (Omissis). (Comma 6). I membri del consiglio di amministrazione non devono versare in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e successive modificazioni ed integrazioni. (Omissis). (Comma 8). Ai componenti degli organi amministrativi e di controllo della Fondazione si applicano le incompatibilita' previste da norme legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Nel caso in cui l'incompatibilita' derivi dal cumulo con altre cariche e sia superabile attraverso l'opzione per una di esse, si intende che, qualora l'opzione non sia esercitata entro i termini previsti, il consigliere ovvero il sindaco interessato decade automaticamente dalla sua carica nella Fondazione. Art. 8. Durata - Decadenza (Omissis). (Comma 2). I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori, fatte salve le norme di legge in materia di proroga degli organi amministrativi. (Omissis). Art. 12. Collegio sindacale (Comma 1). Il collegio sindacale e' composto di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalla legge n. 218/1990, dal decreto legislativo n. 356/1990, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli 2403, 2405, 2407 del codice civile. Ad essi si applicano le norme di cui al sesto comma dell'art. 7. (Comma 2). I membri del collegio sindacale devono essere iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti o, se istituito, nel registro dei revisori contabili. (Comma 3). Di essi uno e' eletto dall'amministrazione comunale di Savigliano, uno dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane, da scegliersi entrambi preferibilmente tra i cittadini residenti nel comune di Savigliano ed uno dalle amministrazioni dei comuni, non capoluogo di provincia, sedi di filiali della Banca C.R.S. S.p.a. a turno tra di loro, in ordine di anzianita' di apertura delle filiali stesse, da scegliersi preferibilmente tra i cittadini residenti nei comuni medesimi da almeno tre anni. (Comma 4). Assume la carica di presidente del collegio sindacale il sindaco piu' anziano di carica e, in caso di nomina contemporanea, il piu' anziano di eta'. (Omissis). (Comma 9). Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre; esso delibera a maggioranza assoluta. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provochera' la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione. (Omissis). Art. 13. Rimunerazione organi sociali (Omissis). (Comma 3). La misura dell'indennita' di carica e delle medaglie di presenza e' determinata con decreto del Ministro del tesoro. In assenza di determinazioni da parte del Ministro del tesoro, la misura dell'indennita' di carica e delle medaglie di presenza del presidente, del vice presidente e dei componenti il consiglio di amministrazione e' determinata annualmente dal consiglio di amministrazione stesso, sentito il collegio sindacale. Il consiglio di amministrazione determina altresi annualmente la misura dell'indennita' di carica e delle medaglie di presenza dei componenti il collegio sindacale. (Omissis). TITOLO III Art. 14. B i l a n c i o (Omissis). (Comma 2). Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio di amministrazione redige un progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 30 giugno dello stesso anno e lo sottopone, almeno quindici giorni prima della riunione prevista dal successivo secondo comma, al collegio sindacale accompagnandolo con la relativa relazione. (Omissis). (Comma 4). I proventi lordi dell'esercizio saranno accantonati per una quota non inferiore al 50% degli stessi a una riserva destinata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della societa' bancaria Banca Cassa di risparmio di Savigliano di cui all'art. 1. Tale riserva sara' investita in titoli emessi dalla societa' bancaria stessa o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. I proventi residui, dedotte le spese di funzionamento, saranno destinati, per una quota non inferiore ad un quindicesimo, al rispetto della norma prevista dall'art. 15, primo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e relative disposizioni di attuazione e, per il rimanente, secondo le deliberazioni del consiglio di amministrazione avuto riguardo al perseguimento degli scopi di cui all'art. 3. (Omissis). TITOLO V Art. 16. Disposizioni transitorie e finali (Comma 1). Il presidente, il vice presidente, i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale della Cassa di risparmio di Savigliano in carica al momento della stipulazione dell'atto costitutivo della societa' bancaria .. (omissis). (Comma 2). Il presidente ed il vice presidente di nomina ministeriale, i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto, rimangono nell'ufficio fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla data medesima, compatibilmente con la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 7. (Comma 3). In caso di reintegro del consiglio di amministrazione di cui all'art. 7, conseguente alle opzioni esercitate ai sensi del decreto del Ministro del tesoro 26 novembre 1993 da membri gia' di nomina ministeriale, la priorita' nella nomina delle cariche resesi vacanti spettera' all'Associazione fra le Casse di risparmio italiane. (Comma 4). La priorita' nella nomina della carica che si rendera' vacante alla cessazione del mandato del primo dei tre consiglieri nominati dai comuni sedi di filiale della Banca C.R.S. S.p.a., in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, spettera' alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo.